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Cass. Civ. sez. VI, ord. 29 dicembre 2020, n. 29779. Nessun mantenimento per il figlio maggiorenne che non cerca lavoro

Cass. Civ. sez. VI, ord. 29 dicembre 2020, n. 29779. Nessun mantenimento per il figlio maggiorenne che non cerca lavoro

Cassazione civile sez. VI – 29 12 2020, n. 29779

DESCRIZIONE DEL CASO

A seguito della sentenza della Corte D’appello, l’ex moglie ricorre in Cassazione perché solo ad uno dei suoi due figli maggiorenni era stato riconosciuto l’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito.

La Suprema Corte respinge il ricorso riaffermando il principio che “II figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Secondo la Suprema Corte sono privi di vizi i punti della sentenza della Corte d’Appello nei quali era stato escluso l’assegno di mantenimento a carico del marito per uno dei due figli maggiorenni perché era stato accertato che questi, una volta terminati gli studi, non si era attivato per trovare una posizione lavorativa consona alle proprie capacità e percorso scolastico (Cfr anche Cass. Civ Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020)

IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI

L’art 30 della Costituzione stabilisce che è dovere del genitore mantenere, istruire ed educare i figli senza che vi sia specificato un limite di età.

L’art. 155 quinquies c.c. introdotto con la legge 54/2006 prevedeva ex lege il mantenimento ai figli maggiorenni solo se questi non erano indipendenti economicamente.

La successiva riforma avvenuta con la legge 219/2012 non ha modificato la precedente legge, ma ha introdotto l’art 337 septies che ha sostituito l’art 155 quinquies.

L’art 337 septies c.c. stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non ancora autonomi economicamente il versamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo che venga pattuito diversamente, deve essere versato direttamente all’avente diritto. A tale norma va affiancato l’art 316 bis c.c. il quale stabilisce che l’obbligo del mantenimento deve essere assolto dai genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

In quest’ultima disposizione il Legislatore ha adottato un principio, già applicato dalla giurisprudenza, per cui i figli maggiorenni, pur non dovendosi più sottoporre ai poteri di indirizzo educativo dei genitori, rimangono ugualmente titolari del diritto al mantenimento nel caso non siano economicamente autosufficenti.

Ciò comporta l’individuazione del momento in cui il figlio maggiorenne possa essere considerato in grado di mantenersi

L’obbligo di mantenere persiste nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia intrapreso un corso di studi o un apprendistato prodromico allo svolgimento di una professione consona ai suoi studi o alle sue naturali inclinazioni.

Si dovrà, invece, decretare la cessazione di tale obbligo in questione:

a) se il figlio abbia effettivamente iniziato a svolgere un’attività che gli fornisca un reddito consono e corrispondente al livello medio del settore dove è previsto l’inserimento lavorativo definitivo;

b) se il figlio pur avendo iniziato lo svolgimento di un’attività lavorativa l’abbia volontariamente lasciata o per licenziamento, per dimissioni o altre cause;

c) se il figlio abbia ingiustificatamente rifiutato opportunità di lavoro consone alla preparazione scolastica ricevuta;

d) se il figlio abbia avviato un’attività;

e) se il figlio abbia costituito un nucleo famigliare autonomo.

Se si presenta una di queste condizioni, la cessazione dell’obbligo al mantenimento non avviene in modo automatico, anzi occorrerà un’iniziativa giudiziale da parte del genitore che intende esserne esentato, motivo per cui incomberà su quest’ultimo l’onere di dimostrare la condizione estintiva.

La decorrenza della cessazione di tale obbligo coincide non già con la proposizione della domanda giudiziale, ma dal momento in cui giudice accerta che il figlio maggiorenne sia autonomo economicamente.

Come anticipato la Suprema Corte ha più volte cercato di circoscrivere il concetto di indipendenza del figlio maggiorenne giungendo, tuttavia, a risultati contrastanti.

Un primo orientamento ha stabilito che un qualsiasi impiego o redditto possa fare venire meno l’obbligo di mantenimento da parte del genitore ( Cass. Civle n°1830/2011). Un altro orientamento ha stabilito che si ha acquisisce lo status di indipendenza economica quando il figlio ottiene un impiego tale da permettergli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’ appropriata collocazione nel contesto economico sociale di riferimento, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni ( Cass. Civ. 4765/2002 n°21773/2008 e Cass. Civ.. n°1773/2011).

In altre pronunce gli Ermellini hanno stabilito che è configurabile l’esonero del genitore dall’obbligo di mantenimento quando il figlio maggiorenne abbia rifiutato un’opportunità di lavoro offerta o abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza rendimento ( Cfr ex plurimis Cass. Civile n°1585/2014). In ultimo tale obbligo viene meno anche quando il figlio maggiorenne si rifiuti di lavorare presso l’impresa del padre.

Articolo redatto da Avv. Giuliana Martelli, Via Goffredo Mameli 33 – 18038 – SANREMO (IM) Tel.: 0184503474 3393915231 Fax: 0184503474 giuliana_martelli@libero.it

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