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TRIBUNALE DI MILANO: IL GENITORE CHE SI RIFIUTA DI SOTTOPORRE IL FIGLIO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE, INCLUSA QUELLA ANTICOVID, PERDE LA RESPONSABILITà GENITORIALE IN RELAZIONE A TALI DECISIONI

TRIBUNALE DI MILANO: IL GENITORE CHE SI RIFIUTA DI SOTTOPORRE IL FIGLIO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE, INCLUSA QUELLA ANTICOVID, PERDE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE IN RELAZIONE A TALI DECISIONI

Trib Milano decreto 2 settembre 2021

IL CASO

Il ricorrente, padre di una bambina di 11 anni, presentava ricorso ex art 709 bis c.p.c. contro la ex moglie.

Quest’ultima, infatti, si rifiutava di prestare il consenso affinché alla loro figlia venissero somministrati i vaccini obbligatori e raccomandati per i minori in età tra 0 e 16 anni previsti dal D.L. 73/2017 convertito in l.119/2017 ( obbligatori anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, raccomandati anti-meningococcica b) anti-meningococcica c) anti-pneumococcica;d) anti-rotavirus.). Negava, inoltre, il consenso a far sottoporre la figlia ai tamponi per verificare l’infezione da Covid 19 vietando alla stessa di indossare le mascherine.

Per questi motivi il padre chiedeva che fosse autorizzato a prestare da solo il consenso affinché la figlia potesse completare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Domandava, inoltre, l’autorizzazione all’autorità giudiziaria di sottoporre la figlia alla vaccinazione anti covid non appena compiuta l’età stabilita, attualmente 12 anni.

In ultimo formulava istanza di ammonire la madre dal compiere azioni volte ad impedire alla figlia di utilizzare la mascherina e di sottoporsi ai tamponi.

La madre resisteva in giudizio con una memoria di 103 pagine nella quale, oltre a formulare domande riconvenzionali che esulano da questioni attinenti la salute della figlia minore, sosteneva la dannosità di tutti i vaccini, l’inesistenza del covid e/o comunque il fatto che tale patologia fosse facilmente curabile da casa e che le disposizioni in tema di pandemia fossero la congettura di una sorta di complotto mondiale.

La ricorrente infatti proseguiva nella memoria sostenendo che gli istituti medici italiani, europei ed internazionali che sostengono la vaccinazione anti covid non sarebbero vera scienza ma solo “una subcategoria promossa dalla politica, dai media, e dal multi miliardari che la controllano.”

Ritiene, inoltre, che l’obbligo vaccinale dei minori stabilito dal D.L. 73/2017 convertito in l.119/2017 sia in contrasto con gli artt. 2,3 e 32 della Cost chiedendo la rimessione alla Corte Costituzionale

La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, con un decreto munito di un’articolata motivazione di oltre 15 pagine, accoglie integralmente le richieste del padre.

Precisa come l’obbligo di vaccinazione sia stato oggetto di varie pronunce della Corte Costituzionale. In tutte le occasioni in cui il Giudice delle leggi è stato interpellato sull’obbligo vaccinale, esso è stato ritenuto conforme alla nostra Carta fondamentale, in particolar modo all’art. 32 Cost.

In particolar modo, per quel che riguarda il caso concreto, il Tribunale di Milano rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, abbia già sancito la legittimità degli obblighi vaccinali stabilito dalla legge 119/2017. Evidenzia come nella sentenza appena richiamata della Corte Costituzionale sia richiamato il principio, ribadito anche in precedenti pronunce, che l’art. 32 Cost postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994). Sulla base di tali presupposti la Corte, ogni volta chiamata a pronunciarsi su tale questione, ha stabilito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). Secondo la Corte Costituzionale tutti questi requisiti sono presenti per i vaccini obbligatori da sottoporre stabiliti dalla legge 119/2017 sulla base dei dati scientifici ufficiali in contrapposizione a varie speculazioni sfornite di prove medico scientifiche.

Ad abundantiam il Tribunale di Milano precisa come in una recentissima pronuncia della Gran Camera della Cedu (Vavřička and Others v. the Czech Republic (applications no. 47621/13 and five other applications) abbia stabilito che l’obbligo vaccinale nei confronti nei bambini non sia in contrasto con l’art 8 della Cedu. L’obbligo di vaccinazione deciso dallo Stato per la tutela della salute pubblica non è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati possono imporre ai genitori di vaccinare i figli per alcune malattie e possono anche fissare sanzioni nei confronti di chi viola quest’obbligo. In linea con la Convenzione anche le sanzioni e il divieto di ingresso a scuola per i bambini non vaccinati.

Il Tribunale di Milano prosegue ritenendo che quanto sin qui rilevato per i vaccini obbligatori o raccomandati per i figli minori in base alla legge 119/2017 sia estensibile anche al vaccino Covid.

Quest’ultimo rientra nella seconda categoria dei vaccini ovvero quello raccomandati.

Nel decreto in commento viene rimarcato come l’alluvionale documentazione prodotta dalla ricorrente anche in merito alla vaccinazione covid sia priva di carattere scientifico e sia frutto di convinzioni personali.

Fondando il proprio convincimento sulle informazioni ufficiali, veicolate dalle competenti autorità pubbliche, nello specifico l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Giudice ritiene che sussistano tutte le condizioni affinché la figlia del ricorrente, raggiunta l’età di dodici anni, possa essere sottoposta alla vaccinazione covid previa la verifica di cause ostative da parte del pediatra.

Pertanto il Tribunale di fatto revoca la responsabilità genitoriale della madre in merito alle decisioni su vaccini obbligatori e raccomandati autorizzando il padre a far sottoporre la figlia a tutti i vaccini raccoamndati o obbligatori stabiliti dalla legge 119/2017 disponendo inoltre che possa decidere in autonomia, previo parere del pediatra, se sottoporre la figlia al vaccino Covid.

Autorizza il padre a far sottoporre la figlia al tampone anticovid ogni qualvolta sia necessario ammonendo la madre dall’astenersi da condotte ostruzionistiche a tal riguardo ed in merito all’uso della mascherina.

Condanna, inoltre, la madre al risarcimento del danno ex art 96 cpc a favore del padre ricorrente.

Per ulteriori informazioni Avv. Francesco Meiffret: indirizzo e-mail info@studiolegalemeiffret.com tel 0184-532708 cell 3398177244 Via Matteotti 124, Sanremo (IM)

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