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Tribunale di Roma ord. 24 febbraio 2021: la parola alla Consulta sulla legittimità dell’art. 9 del Dlgs 23/2015… Il canto del cigno del Jobs Act?

Tribunale di Roma ord. 24 febbraio 2021: la parola alla Consulta sulla legittimità dell’art. 9 del Dlgs 23/2015… Il canto del cigno del Jobs Act?

Trib. Roma ord. 24 febbraio 2021

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell’art. 9 del Dlgs 4 marzo 2015, n. 23 con riguardo alle parole “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, …. l’ammontare dell’ammontare e dell’importo previsti dall’art. 3 comma 1, … è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” in rapporto agli articoli 3 comma 1, 4,35 comma 1 della Costituzione nonché dell’art. 117 comma 1, della Costituzione in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea”

Nell’ordinanza allegata viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del Dlgs 23/2015.

Secondo il Giudice remittente la cornice edittale dell’art. 9 nel caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori impiegati in imprese che non raggiungono il numero minimo di dipendenti stabiliti dall’art. 18 commi 8 e 9 della legge 300/1970 e che prevede un’indennità inclusa tra le tre e le sei mensilità, è in contrasto con il criterio di adeguatezza e deterrenza della sanzione stabilito dagli art. 3 commi 1 e 4, 35 coma 1 e 117 comma 1 Cost, e dall’art. 24 della carta Sociale Europea.

Lo stretto margine discrezionale imposto dalla norma censurata frustra sia il principio di adeguatezza che quello di compensazione dell’indennizzo a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo. Nel caso analizzato dal Giudice remittente il risarcimento, in base all’art. 9, oscillerebbe tra un minimo di € 835,74 ed un massimo € 1670,94 riducendo la tutela da licenziamento illegittimo ad un mero “firing cost” (sul punto si veda anche http://studiolegalemeiffret.it/corte-costituzionale-8-novembre-2018-n-193-e-incostituzionale-lindennizzo-previsto-dal-c-d-jobsc-act-per-i-licenziamenti-illegittimi-poiche-esclusivamente-parametrato-sullanzianita-di-servizio/).

Molto interessante, a parere di chi scrive, è il punto V.6 delle motivazioni dell’ordinanza in cui il Giudice remittente mette in dubbio anche la razionalità e la legittimità di distinguere l’applicazione della (ex) tutela reale da quella obbligatoria sulla base del numero di dipendenti presenti nell’impresa. 

Nell’attuale sistema di produzione, fortemente informatizzato, in molti settori è possibile che imprese classificabili come vere e proprie multinazionali possano con un numero esiguo di dipendenti gestire attività dagli utili di svariate decine di milioni. Il Giudice remittente porta l’esempio di una famosa piattaforma social nella quale nel 2015, nonostante utili milionari, erano impiegati solamente 13 dipendenti e che quindi sfuggirebbe al campo di applicazione della cd (ex) tutela reale.

 

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