IL CD DANNO “DA SUPERLAVORO”
- 16 Gennaio 2023
- Avv. Francesco Meiffret
- Legal Blog
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IL CD DANNO “DA SUPERLAVORO”
Cass. sez. Lav. ord. 34968 del 28 novembre 2022
In questo breve commento all’ordinanza 34968 del 28 novembre 2022 si analizza l’ipotesi del “cd danno da superlavoro” che rientra nella categoria del danno biologico (cioè alla salute) provocato dallo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni oltre la normale tollerabilità.
Si rientra in questa ipotesi quando, ad esempio, la produttività richiesta comporti ritmi insostenibili, oppure quando il lavoratore sia costretto a svolgere orari oltre i limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e/o non possa usufruire delle pause giornaliere, dei turni di riposo settimanali e delle ferie annuali a causa dell’eccessiva richiesta di produttività in correlazione a gravi carenze d’organico.
L’incidenza di casi da danno da cd super lavoro è in continuo aumento. Sul sito dell’Asvis (Oms-Ilo: lavorare più di 55 ore/settimana può provocare ictus e malattie cardiache (asvis.it) è disponibile uno studio effettuato dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall’organizzazione mondiale del lavoro (OIL) sul legame tra malattie cardiovascolari e condizioni/orario di lavoro.
Secondo tale ricerca, nel 2016 gli orari di lavoro prolungati (superiori alle 55 ore settimanali) hanno causato circa 745mila morti, di cui 398.000 per ictus e 347.000 per cardiopatia ischemica. Tra il 2000 e il 2016, a causa dell’aumento degli orari di lavoro, i decessi per malattie cardiache e ictus sono aumentati rispettivamente del 42% e del 19%. L’incidenza maggiore è stata registrata nei lavoratori uomini di mezza età. Nonostante tali dati allarmanti l’ILO ha registrato come l’orario medio di lavoro sia in costante aumento.
MASSIMA
Ai sensi dell’art. 2087 c.c., il risarcimento del danno derivante dalla richiesta o accettazione di un’attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, cd superlavoro, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive ed a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto ed il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l’attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore.”
DESCRIZIONE DEL CASO
Un dipendente dell’amministrazione penitenziaria ricorreva dinnanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento del danno biologico causato dall’infarto ricollegabile alle condizioni di lavoro in cui era stato costretto a lavorare.
Sosteneva, infatti, che era stato costretto a sopportare per oltre vent’anni ritmi di lavoro insostenibili a causa delle gravi carenze di organico, svolgendo sia mansioni di livello superiore che di livello inferiore rispetto al suo livello contrattuale.
Tali condizioni nocive di lavoro gli avevano provocato nel 2000 una crisi depressiva e, successivamente, nel 2001 un infarto.
Sulla base di quanto descritto il lavoratore aveva domandato che il Ministero della Giustizia fosse condannato al risarcimento del danno biologico subito per violazione dell’art. 2087 c.c. e delle pertinenti norme del D.Lgs. n. 626/1994, oltre ai danni alla professionalità, insistendo in subordine per il riconoscimento dell’ascrivibilità della patologia cardiovascolare a causa di servizio con accertamento del diritto al pagamento del c.d. equo indennizzo.
Sia ii giudici di primo grado che di secondo grado riconoscevano un equo indennizzo, ma non il risarcimento del danno biologico. In particolare la Corte d’Appello motivava il mancato accoglimento della domanda sul risarcimento del danno biologico sul presupposto che il ricorrente avesse omesso di specificare quali norme in tema di sicurezza sul lavoro non fossero state rispettate. Nella sentenza stabiliva, inoltre, che tale richiesta di danno fosse inquadrabile nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., motivo per cui spettava al lavoratore dimostrare l’elemento soggettivo della colpa in capo al datore di lavoro.
Il lavoratore presentava ricorso eccependo come fosse erroneo l’inquadramento del caso concreto all’interno della fattispecie responsabilità extracontrattuale. Invero la responsabilità era di tipo contrattuale e ricollegabile agli obblighi stabiliti a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. ovvero garantire l’integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore e cassa con rinvio alla Corte D’appello di Roma.
Innanzitutto gli Ermellini evidenziano come si tratti di responsabilità contrattuale ex art 2087 c.c.. In tale ipotesi di responsabilità, il lavoratore deve allegare i fattori nocivi nell’ambiente in cui ha lavorato, dimostrare il danno subito ed il rapporto causa effetto tra questi due elementi. Non deve, invece, provare l’elemento soggettivo della colpa e neppure indicare la violazione di una specifica norma in tema di sicurezza sul lavoro come, invece, erroneamente stabilito dalla sentenza della Corte D’appello. La Suprema Corte, infatti, si richiama ad un altro recente precedente nel quale viene stabilito che l’onere di allegazione dell’inadempimento, in relazione all’obbligo di garantire l’integrità psicofisica del lavoratore in base all’art. 2087 c.c., non impone l’individuazione della norma sulla sicurezza violata e della relativa misura di prevenzione. Al fine che l’onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto è sufficiente che il lavoratore descriva uno o più fattori di rischio per la sua salute presenti nel luogo di lavoro in relazione alle modalità con le quali la prestazione di lavoro è stata eseguita (Cass. sent. 25 luglio 2022, n. 23817).
Nel caso di danno da cd superlavoro la Suprema Corte specifica cosa si debba allegare in relazione alla nocività dell’ambiente lavorativo. Più specificamente il lavoratore deve rilevare lo svolgimento dell’attività lavorativa con ritmi intollerabili e/o con turni di lavoro dalla durata eccedente rispetto a quella stabilita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, o senza poter usufruire dei riposi giornalieri, settimanali o delle ferie annuali.
Oltre alla nocività dell’ambiente lavorativo, come già evidenziato deve dimostrare l’effettiva lesione dell’integrità psicofisica ed il nesso causale tra i primi due elementi.
Dall’altra parte il datore di lavoro deve dimostrare che i carichi di lavoro erano normali e di aver adottato tutte le precauzioni per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
In relazione a quest’ultimo punto l’ordinanza in commento evidenzia in che cosa esattamente si concretizzi l’obbligo di garantire l’integrità psicofisica del lavoratore per quanto concerne la fattispecie di risarcimento del danno derivante da superlavoro.
Esso è composto da una serie di obbligazioni di fare (impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa con modalità intollerabili e averne, invece, beneficiato del risultato, si veda ad es. Cass. Sez. lav. Sent. 8 maggio 2014, n. 9945) e non fare (non richiedere lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo condizioni di lavoro intollerabili, si veda ad es. Cass. Sez. lav. Sent.14 febbraio 1997, n. 8267).
In altri termini secondo la Suprema Corte il datore di lavoro deve “garantire che lo svolgimento del lavoro non sia fonte di pregiudizio per il lavoratore e quindi come obbligazione di fare consistente nell’obbligo di attribuire, pretendere e ricevere dal lavoratore una qualità e quantità di prestazione che sia coerente “con la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica”, in modo che non derivi pregiudizio alla “integrità fisica” ed alla “personalità morale del lavoratore”.
Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708)