Cassazione: anche ai docenti precari ed al personale educativo spetta la carta docenti
- 7 Maggio 2024
- Avv. Francesco Meiffret
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Cassazione: anche ai docenti precari ed al personale educativo spetta la carta docenti
1 CARTA DOCENTI E PERSONALE EDUCATIVO
Con l’ordinanza 9984 del 12 aprile 2024 (Cassazione civile sez. lav. – 12 04 2024, n. 9984)la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sull’esatta determinazione della platea dei soggetti beneficiari della cd carta docenti del comparto scolastico.
I Giudici di Piazza Cavour riaffermano quanto già stabilito nella precedente sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022. La c.d. carta elettronica del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 per contribuire economicamente alla formazione continua ed utilizzabile per l’importo di € 500 annuali per l’acquisto di materiale o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, deve essere riconosciuta anche al personale educativo. Quest’ultima categoria, infatti, nonostante non svolga la funzione didattica tipica del personale docente, si occupa comunque del processo di formazione degli allievi. Inoltre anch’esso, come per i docenti, è soggetto ad un obbligo di formazione permanente.
Sulla base di tali elementi (funzione educativa e di formazione come gli insegnanti ed obbligo di formazione permanente come per quest’ultimi) non è ragionevole un diverso trattamento che, pertanto, è da considerarsi discriminatorio.
Per questi motivi la Suprema Corte accoglie il ricorso di alcuni educatori dopo che la Corte di Appello di Roma aveva riformato la sentenza di I grado che, invece, aveva riconosciuto la legittimità della loro domanda volta ad ottenere la carta docenti.
2 CARTA DOCENTI ED INSEGNANTI PRECARI
É opportuno rammentare come di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961(Cassazione civile sez. lav. 27 ottobre 2023, n. 29961), abbia confermato l’orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. ex plurimis Tribunale di Napoli sez. lav. sent. 17/05/2023, n. 3438, Trib. di Cagliari Sez. Lav., sent. 05 ottobre 2023 n. 1225 Sentenza-Tribunale-di-Cagliari-05-ottobre-2023-Dott.-Andrea-Bernardino) che aveva riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato il diritto di usufruire della cd “carta dei docenti”. Nella sopra richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito come l’art.1 comma 121 della l 107 del 2015 (la norma istitutiva della cd carta del docente) nella parte in cui limita l’attribuzione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo escludendo da tale beneficio quelli non di ruolo, debba essere disapplicato. Detta limitazione, infatti, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Gli ermellini evidenziano come l’attribuzione della carta docenti ai soli insegnanti di ruolo costituisca una forma di discriminazione nei confronti dei docenti a tempo determinato. Nell’affermare tale principio si richiamano all’ordinanza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 Causa C/450/2021 (Corte Di Giustizia Ordinanza 18 maggio 2021 C 450 2021), che era stata per l’appunto chiamata a valutare la delimitazione dei soggetti beneficiari della carta docenti stabilita dal nostro Legislatore.
I giudici comunitari, sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all’ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire una ragione obiettiva per giustificare un trattamento economico differente per lavoratori che svolgono identiche mansioni o comparabili (punti 41-46), hanno ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi l’attribuzione della carta ai soli docenti a tempo indeterminato.
Per concludere è opportuno precisare come tale principio di matrice comunitaria fosse già stato recepito all’interno del nostro ordinamento dal Consiglio di Stato. Infatti con la sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842 (Consiglio di Stato Sez VII sent 16 marzo 2023, n. 1842) il Consiglio di Stato ha disapplicato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 nella parte in cui escludeva gli insegnati di Religione a tempo determinato quali beneficiari della carta del docente. Nella motivazione di tale sentenza si spiegava come un tale sistema collidesse con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 Cost. Il Dpcm cagionava una discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, consistente nella mancata erogazione di uno beneficio economico che potesse supportare le attività finalizzate alla loro formazione e fornire a loro le medesime possibilità di aggiornamento dei docenti di ruolo. Inoltre veniva violato il principio di buon andamento della P.A. sancito dall’art. 97 Cost.: la differenziazione appena descritta contrastava con l’esigenza di aggiornamento dell’intero comparto docenti – e non solo quello di ruolo- al fine di garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel 0184532708)