
CASSAZIONE: E’ DISCRIMINATORIO PREVEDERE PER LO STRANIERO IL REQUISITO DELLA RESIDENZA PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO PER L’ACCESSO AI BONUS SOCIALI
- 6 Febbraio 2026
- Avv. Francesco Meiffret
- Legal Blog
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CASSAZIONE: E’ DISCRIMINATORIO PREVEDERE PER LO STRANIERO IL REQUISITO DELLA RESIDENZA PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO PER L’ACCESSO AI BONUS SOCIALI
Cass., Sez. Lav., Ord. n. 23381 del 16.08.2025
MASSIMA
Contrasta con la disciplina dell’Unione Europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, al fine al fine di introdurre misure di sostegno alla famiglia e favorire il benessere e l’inclusione sociale, istituisce un contributo economico una tantum per le famiglie dei bambini nati in un certo periodo (c.d. bonus bebè regionale), nella parte in cui contempla, ai fini dell’accesso alla misura, il requisito della residenza di entrambi i genitori per cinque anni nella Regione.
Il CASO
La Giunta regionale della Lombardia emanava due distinte delibere applicative di misure sociali, rispettivamente a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità, nonché a sostegno della mobilità lavorativa e del reddito della persona o del nucleo familiare con una bassa capacità economica.
In entrambi i provvedimenti erano stabiliti, tra i requisiti necessari all’accesso ai relativi bandi, la sussistenza di una residenza lunga ed in luoghi specifici.
In particolare, con riguardo al bonus bebè, ambedue i genitori del bambino dovevano dimostrare di essere residenti nella regione lombarda da almeno cinque anni, mentre, con riferimento al bonus affitti, ai soli cittadini extracomunitari e apolidi venivano richiesti i requisiti di una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato, oltre alla prova della residenza in Italia da almeno dieci anni o in Lombardia da almeno cinque.
Talune associazioni a difesa degli stranieri extra UE agivano in giudizio ex art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 (T.U. Immigrazione) per far accertare la natura discriminatoria dei provvedimenti amministrativi regionali e contestualmente per chiedere la rimozione giudiziale degli effetti pregiudizievoli nei confronti degli individui discriminati.
In parziale accoglimento di detto ricorso, il Tribunale civile di Milano con ordinanza datata 11.03.2016 dichiarava la natura discriminatoria della misura pubblica del bonus affitti, mentre rilevava nessuna discriminazione per l’emolumento del bonus bebè, qualificandolo quale intervento straordinario di natura assistenziale, per il quale era legittima l’introduzione di ulteriori condizioni per l’accesso in relazione ad esigenze di bilancio dell’ente.
I ricorrenti, pertanto, impugnavano detta decisione avanti alla Corte d’Appello di Milano, la quale, da una parte, confermava la pronuncia di primo grado, laddove si accertava la discriminazione diretta per la delibera sul bonus affitti, dall’altra, riformava la decisione di prime cure, ritenendo che la delibera sul bonus bebè producesse una discriminazione indiretta, giudizialmente censurabile.
Avverso la sentenza del 14.05.2019, emessa dalla Corte territoriale, la Regione Lombardia proponeva ricorso in cassazione, affidandosi a ben cinque motivi di gravame.
LA SOLUZIONE PROPOSTA DALLA SUPREMA CORTE
I primi due motivi di censura hanno natura specificamente procedurale, atteso che, da un lato, la P.A. ricorrente lamenta un possibile difetto di giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, in luogo del Giudice Amministrativo, trattandosi di provvedimenti di diritto pubblico, dall’altro, quand’anche fosse riconosciuta la giurisdizione in favore del Giudice civile, quest’ultimo doveva limitarsi alla sola disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, non potendo, per converso, imporre obblighi di facere all’Ente pubblico.
Entrambe le doglianze vengono rigettate dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, la quale si richiama in primis al contenuto dell’art. 44 del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998).
La norma in questione dispone che: “Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.”.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità, il Legislatore nazionale ha voluto riconoscere un diritto soggettivo assoluto all’individuo discriminato, concedendogli conseguentemente la facoltà di rivolgersi al Giudice civile che normalmente è posto a presidio dei diritti soggettivi della persona, laddove il Giudice amministrativo tutela solitamente i meri interessi legittimi e attribuendo l’espresso potere all’A.G.O. di incidere sui provvedimenti amministrativi e, in particolar modo, di determinare le successive condotte della P.A., atte a rimuovere i derivati effetti pregiudizievoli, dal punto di vista discriminatorio.
I rimanenti tre motivi di impugnazione della sentenza di secondo grado attengono, invece, al merito della questione in trattazione.
Secondo i legali di Regione Lombardia, le restrizioni a carico dei cittadini extracomunitari nell’accesso alle misure di sostegno sociale amministrativamente introdotte sarebbero legittime e legalmente consentite, non vertendosi su prestazioni da considerarsi assistenziali.
La Suprema Corte, dopo un’esaustiva digressione sulla normativa comunitaria e nazionale sulla questione arricchita da un preciso richiamo alle pronunce dei giudici nazionali e sovranazionali, ha giudicato parimenti infondati i tre motivi di tipo sostanziale.
Più nello specifico, i requisti di accesso al bonus affitti di titolarità del certificato storico di residenza in Italia da almeno dieci anni o nella stessa Regione da almeno cinque anni, pur essendo stati formulati in ambito amministrativo dalla Lombardia, non godono più di alcuna copertura legale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2018 si è pronunciata, infatti, per l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. dell’art. 11, c. 13, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modifiche nella Legge n. 133 del 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.
Tale norma nazionale prevedeva per l’appunto i criteri di cui sopra i quali sono stati ritenuti dalla Consulta irragionevoli, arbitrari e sproporzionati, ai sensi ed agli effetti del Principio costituzionale di uguaglianza formale e sostanziale tra tutti gli individui, compresi necessariamente i cittadini extracomunitari e gli apolidi.
Con riferimento, invece, al bonus bebè regionale, il Giudice di ultima istanza richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 02.09.2021, causa C-350/20, con la quale, dandosi compiuta interpretazione della Direttiva 2011/98/UE, si sancisce il diritto dei cittadini di paese terzi e titolari di un permesso di soggiorno unico di usufruire delle prestazioni sociali erogate dallo Stato membro, in cui risiedono, compreso quindi l’assegno di natalità e maternità.
Il diritto comunitario, infatti, seguito poi dalla giurisprudenza costituzionale nazionale, ha riconosciuto sia ai cittadini extra UE ammessi nello Stato membro a fini lavorativi, sulla base del diritto comunitario o di quello nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi ammessi per motivi differenti, sempre in base al diritto europeo o italiano, ai quali tuttavia è consentito legalmente di lavorare il diritto ad accedere, a parità di condizioni, con i cittadini dello Stato membro e, in generale, dell’UE, alle prestazioni sociali, quali la concessione dell’assegno di natalità e maternità.
Invero, a livello comunitario e, a cascata, a livello nazionale, viene comunque enucleato un criterio distintivo e limitativo all’accesso alle misure sociali di sostegno al reddito personale e familiare tramite l’istituzione dei bonus affitti e bebè, consistente nella sussistenza di un soggiorno regolare, stabile e non meramente episodico sul Territorio Nazionale.
Ciò al fine comprensibile e legalmente condiviso di evitare che queste misure, la cui portata è necessariamente ridotta, data la fisiologica limitatezza delle risorse economiche in campo, vadano a beneficio di individui, privi di un regolare ed effettivo radicamento sul territorio dello Stato membro erogante.
Tuttavia, la Suprema Corte, in ossequio ai principi sovranazionali e costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, conclude il suo ragionamento giuridico, osservando che – come nel caso de quo – i requisiti di lungo soggiorno nel Territorio nazionale o nella Regione erogante le prestazioni sociali richieste non soddisfano in alcun modo l’esigenza sopra menzionata, ma, al contrario, vadano indebitamente a ledere quei cittadini di paesi terzi, paradossalmente più bisognosi di tali misure, in quanto soggiornanti in Italia da un tempo minore rispetto a coloro che godono dello status di lungo soggiornante UE, per la concessione del quale la Legge prevede una regolare presenza sul territorio nazionale da almeno cinque anni.
Avv. Federico Colangeli
Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (cell 339/8177244 uffico 0184532708 mail info@studiolegalemeiffret.it studiolegalemeiffret@gmail.com) e all’Avv. Federico Colangeli (cell. 0039.3334966282 / tel. 0039.0184509085 – recapiti mail: federicocolangeli@yahoo.it – avv.federicocolangeli@libero.it )


