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Cassazione Lav. Sent. 1663/2020 del 24 gennaio 2020: ai fattorini Foodora si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto collaborazioni organizzate dal committente

Cassazione Lav. Sent. 1663/2020 del 24 gennaio 2020: ai fattorini di Foodora si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in quanto collaborazioni organizzate dal committente

La Cassazione conferma la sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019 della Corte d’Appello di Torino (http://studiolegalemeiffret.it/sentenza-corte-dappello-di-torino-4-febbraio-2019-n-26-sul-caso-dei-riders-di-foodora-contrordine-i-fattorini-sono-almeno-lavoratori-autonomi-eteroorganizzati/)  in base alla quale ai fattorini di Foodora,  secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Dlgs 81/2015, si debbano applicare le tutele del lavoro subordinato.

Rigetta integralmente la tesi dei difensori di Foodora, accolta invece  in primo grado, secondo la quale l’art. 2 sarebbe una norma apparente, inapplicabile e che avrebbe addirittura ristretto le maglie dell’applicazione del rapporto di lavoro subordinato.

Nonostante confermi l’applicazione dell’art.2 ai riders, la Suprema Corte si discosta dalla Corte di Appello di Torino nella parte in cui quest’ultima ritiene che il medesimo art. 2 abbia creato un terzo genere di di rapporto di lavoro – il cd lavoro eteroorganizzato- che si colloca nel mezzo tra autonomia e subordinazione.

La norma in questione è una norma di disciplina, ma che non crea una terza tipologia di rapporto di lavoro. Essa non si occupa di definire una nuova tipologia di rapporto di lavoro, ma svolge una funzione “sia di prevenzione”, volta a scoraggiare l’adozione di schemi contrattuali elusivi rispetto alle tutele del rapporto di lavoro subordinato, “sia “rimediale”: quando l’etero organizzazione si esplica in un’ingerenza tale nell’esecuzione della prestazione svolta dal collaboratore da assimilarla al potere direttivo che esercita il datore nei confronti del lavoratore subordinato, se sussistono gli altri due requisiti della personalità e della continuità della prestazione, al rapporto di lavoro deve applicarsi la disciplina “ integrale” del lavoro subordinato.

Rimandando a commenti più approfonditi, in base ad una prima lettura resta da capire se con l’aggettivo “integrale” la Suprema Corte abbia inteso estendere ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione dell’art.2 anche la tutela contro i licenziamenti illegittimi che, per ora, era stata dalla maggior parte dei commentatori esclusa in quanto ritenuta tipica della tipologia rapporto di lavoro subordinato, così come era stato altresì stabilito nella sentenza della Corte d’appello di Torino.

 

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