Ciao, Come posso aiutarti?

TRIBUNALE DI ROMA: L’INFLUEN...

TRIBUNALE DI ROMA: L’INFLUENCER E’ UN AGENTE DI COMMERCIO

TRIBUNALE DI ROMA: L’INFLUENCER E’ UN AGENTE DI COMMERCIO

Trib Roma Sez Lav Sent. n. 2615 del 04 marzo 2024

MASSIMA

L’attività stabile e continuativa di promozione di un bene da parte dell’Influncer è paragonabile a quella dell’agente di commercio ex art. 1742 c.c. poiché, come nell’influencer marketing, nel contratto di agenzia, la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del proponente. Ne consegue che anche per l’attività svolta dall’influencer in maniera stabile e duratura debbano essere versati i contributi alla fondazione Enasarco.

DESCRIZIONE DEI FATTI

Una società che si occupa di vendita online d’integratori alimentari impugna d’innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Roma l’avviso di accertamento degli ispettori dell’Enasarco. Quest’ultimi avevano riqualificato il rapporto di collaborazione tra la società ed alcuni cd influencers in contratti d’agenzia con il conseguente obbligo del versamento dei contributi a favore della fondazione Enasarco.

Secondo gli ispettori di Enasarco dalla documentazione contabile – pagamento mensile di fatture- era emerso che gli influencers svolgessero con continuità e stabilità l’attività di promozione di vendita dei prodotti della società, proprio come gli agenti di commercio.

Anche le modalità di calcolo del corrispettivo era tipicamente quello delle provvigioni utilizzato con gli agenti nel contratto di agenzia. L’entità del compenso era parametrato al numero degli acquisti mensili effettuati dai followers degli influencer.

La verifica di una correlazione tra l’attività di promozione degli influencer e l’acquisto degli integratori avveniva tramite il controllo dell’utilizzo di codici di acquisto che consentivano uno sconto dal prezzo di listino. Detti codici erano scaricabili solo dalle pagine internet gestite dagli influencers.

Di fatto la struttura del rapporto era inquadrabile nel contratto d’agenzia descritto dall’art. 1742 c.c. con la sola peculiarità che la promozione non avveniva in una determinata zona geografica, ma su determinati canali web, quali facebook ed instagram, più precisamente tra i vari follower che seguivano gli influencer sui loro profili o pagine internet.

Sulla base di questa ricostruzione Enasarco chiedeva il pagamento dei contributi.

LE MOTIVAZIONI DELLA SOCIETA’ RICORRENTE

Nel ricorso dinnanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma la società ha contestato questa rideterminazione del rapporto e, di conseguenza, la richiesta di versamento dei contributi.

Innanzitutto ha eccepito come sia assente un rapporto diretto tra influencer e cliente finale. L’attività degli influencer con la società è esclusivamente finalizzata a promuovere codici sconto tra i propri follower sui social, quali, ad esempio, facebook.

Quanto svolto dagli influencers consiste in un’attività di propaganda pubblicitaria, diversa da quella del contratto d’agenzia nel quale l’agente promuove e personalmente conclude contratti di vendita con il cliente finale. A dimostrazione di quanto sostenuto la società evidenzia come gli influencer non si occupino minimamente della vendita degli integratori.

L’attività degli influencer è, inoltre, occasionale, volontaria e totalmente autonoma. Gli influencer non soggiaciono ad istruzioni sul proprio operato stabilite dal preponente come, invece, previsto dall’art 1746 c.c. per il contratto d’agenzia.

Non esiste, inoltre, un’area geografica determinata ove opera l’influencer e vi è l’assenza di un patto di esclusiva. Gli influencer sono liberi, infatti, di promuovere anche beni in concorrenza con quelli venduti dalla società ricorrente.

In ultimo la finalità dell’attività svolta dall’agente è quella di creare un portafoglio clienti e fidelizzarli alla società committente. Nel caso degli influencer si sfrutta la notorietà già precostituita di quest’ultimi.

LE DIFESE DI ENASARCO

Costituitasi in giudizio Enasarco insiste per la conferma della riqualificazione dei rapporti con gli influencer come contratti d’agenzia.

Evidenzia come la società ricorrente si occupi di e-commerce. Di conseguenza la promozione e la vendita avviene solo online. Gli influencer, come gli agenti di commercio, promuovono la vendita di beni al “portafoglio clienti” che nel campo virtuale sono i followers.

Proprio come per le provvigioni degli agenti, il compenso degli influencer è strettamente correlato al numero d’integratori acquistati con l’utilizzo di buoni sconto scaricabili solo visitando le pagine web gestite da quest’ultimi.

Nel mercato on line, a differenza di quello materiale, non sono necessarie direttive. Inoltre, contrariamente a quanto rilevato dalla società ricorrente, l’attività dell’agente è per sua natura autonoma ed indipendente.

Attraverso la divulgazione dei codici sconto la società ricorrente mira ad ampliare il proprio pacchetto clienti inglobando i followers degli influencers. Ne consegue che, seppur con modalità atipiche da quelle previste nell’art 1472 c.c., la finalità perseguita sia comunque quella tipica del contratto d’agenzia.

Proprio perché l’attività è esclusivamente on line, l’area di promozione è anch’essa virtuale e costituita dalla cerchia di followers dell’influencer.

LA DECISIONE

Il Giudice ha confermato la riqualificazione e la pretesa contributiva di Enasarco. Nel motivare la propria sentenza ha dapprima effettuato una breve digressione sulle differenze tra la figura di agente e quella di procacciatore d’affari. Ha evidenziato come l’elemento peculiare del contratto d’agenzia desumibile dall’art. 1742 c.c. sia la stabilità e la continuità della promozione dei beni e la loro vendita, il tutto come ribadito in vari arresti dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ sez. Lav. sent. 31 luglio 2020 n. 16565).

Il Giudice rileva come l’assegnazione di una zona geografica specifica per la promozione, al contrario, non sia un elemento necessario per la sussistenza di un rapporto di agenzia (Cass. Civ, sez. lav., sent 17 maggio 2016, n. 10055 e Cass. Civ sez. lav., sent. 4 settembre 2013, n. 20322).

Allo stesso modo nemmeno l’esclusiva per la promozione dei beni in una determinata area è una caratteristica essenziale per la sussistenza del contratto d’agenzia.

Prosegue il Giudice evidenziando come il codice civile non disciplini la figura del procacciatore d’affari. Tuttavia secondo la giurisprudenza prevalente tale rapporto sussiste quando un soggetto occasionalmente e senza continuità segnala ad una società potenziali clienti ed, in maniera altrettanto saltuaria, si occupa di raccogliere ordini (cfr. Cass. Civ sez. lav sent. 1 febbraio 2016, n. 1856).

Una volta effettuata l’analisi delle due fattispecie, agente e procacciatore, il Giudice ritiene come nel caso sottoposto al suo vaglio sussistano i requisiti di stabilità e continuità di promozione tipici del contratto d’agenzia.

Come evidenziato dal verbale unico d’accertamento l’attività era stabile e duratura. Gli influencers, infatti, ogni mese emettevano la fattura alla società ricorrente ed il compenso era calcolato in base al numero d’integratori venduti grazie alla loro attività di promozione. Sulla base di quanto descritto secondo il Giudice è desumibile l’obbligo implicito dell’influencer di attivarsi per invogliare i propri follower all’acquisto degli integratori della società ricorrente.

Il Giudice continua nella propria motivazione sottolineando come sia irrilevante che la società ricorrente non fornisca ordini ed istruzioni. L’assenza di specifiche direttive risulta giustificata dalla natura stessa delle transazioni commerciali via internet nel quale il mercato è fortemente standardizzato: l’acquisto avviene tramite un mero click ed a condizioni prestabilite una volta per tutte.

Viene, quindi, respinta l’eccezione di assenza di una zona geografica predeterminata ove promuovere le vendite. In primo luogo perché tale elemento non è necessario per l’esistenza di un contratto di agenzia. Inoltre la comunità di follower pessere equiparata ad un’area geografica predeterminata all’interno della quale l’agente opera.

Quanto alla tesi difensiva che non possa sussistere un contratto di agenzia in quanto l’influencer non ricerca nuovi clienti, ma si limita ad influenzare il comportamento dei propri followers e non conclude direttamente i contratti di vendita, il Giudice rileva come il concetto di agente debba essere adattato anche alle nuove forme di vendita come quelle del market influncer, definito “un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni ed adeguati (Instagram, Youtube, Facebook, un blog personale, etc.)”

Per giustificare tale punto della decisione si richiama ad un precedente della Suprema Corte dalla cui lettura si evince che la prestazione dell’agente riguarda atti di contenuto vario e non predeterminato purché sussista un nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta da quest’ultimo nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione (Cass. Civ. sez. lav., sent. 02 agosto 2018, n.20453).

Sulla base del principio affermato dall’arresto richiamato nel precedente paragrafo secondo il Giudice sono ininfluenti le modalità con le quali l’influencer invogli i follower all’acquisto dei beni dell’impresa committente. Nel commercio virtuale tramite social o siti, l’attività di promozione avviene tramite “post” o “stories” indirizzati ai follwers.

In sintesi la prova documentale tramite fattura di un’attività di promozione stabile e duratura nel tempo svolta dall’influencer sulle proprie pagine, unita al fatto che l’entità del compenso sia correlata al numero di buoni sconto scaricabili solo dalle pagine internet gestite da quest’ultimo, costituiscono una pluralità di indizi gravi, precisi e univoci sufficienti per la riqualificazione del rapporto in contratto d’agenzia.

Di conseguenza qualora l’attività di promozione dell’influencer sia occasionale e non stabile, questi è paragonabile al procacciatore d’affari e non è obbligatoria l’iscrizione alla fondazione Enasarco ed il versamento dei contributi a quest’ultima.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel 0184532708) 

Condividi articolo