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Tribunale di Siracusa: amministratore di condominio e condominio non sono responsabili dell’errato conferimento dei rifiuti nei cassonetti condominiali

Tribunale di Siracusa: amministratore di condominio e condominio non sono responsabili dell’errato conferimento dei rifiuti nei cassonetti condominiali

Trib Sez. II Siracusa 24 gennaio 2024

MASSIMA

In assenza di contestazione immediata il condominio, ed in vai solidale il suo amministratore, non sono responsabili dell’errato conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata

I FATTI DI CAUSA

Un condominio ed il suo amministratore, in qualità di coobbligato in solido, erano stati destinatari di un’ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria da parte dalla Polizia locale di Siracusa.

La condotta contestata consisteva nel rinvenimento all’interno del raccoglitore del vetro affidato al condominio di rifiuti di varia natura.

Avverso tale sanzione presentavano ricorso dinnanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa. La Polizia locale rimaneva contumace. Tuttavia il Giudice di Pace confermava l’ordinanza impugnata.

La sentenza veniva appellata dinnanzi al Tribunale di Siracusa.

Gli attori ripresentavano le censure già rassegnate in primo grado. Nello specifico evidenziavano la situazione di fatto ovvero che i bidoni erano posizionati in una pubblica via e, quindi, anche un soggetto esterno al condominio avrebbe potuto abbandonare all’interno rifiuti in maniera non corretta.

Sulla base di tale situazione di fatto evidenziavano come non fosse stato individuato ed indicato nella contravvenzione il soggetto trasgressore. Per questo motivo ritenevano che la contravvenzione fosse stata elevata in contrasto con l’art. 3 della legge 689/1981 che stabilisce che la responsabilità nella sanzioni amministrative sia personale e non oggettiva.

Nella sanzione confermata in primo grado era stata, invece, applicata una responsabilità di tipo oggettivo.

Secondo la sentenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa il condominio, ed in via solidale il suo amministratore, avevano un obbligo di vigilare sul corretto utilizzo di un loro bene. Nel caso di specie il corretto conferimento differenziato dei rifiuti negli appositi rifiuti.

Veniva, quindi, imputato al condominio e all’amministratore una responsabilità di tipo oggettivo ex art 2051 c.c. da bene in custodia.

LE QUESTIONI GIURIDICHE AFFRONTATE NELLA SENTENZA

Sussiste una responsabilità di tipo oggettivo in carico al condominio, ed in via solidale del suo amministratore, nel caso di errato conferimento dei rifiuti nei bidoni a servizio del condominio?

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

1) SULLA RESPONSABILITA’ PERSONALE E NON OGGETTIVA NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Tribunale accoglie l’appello presentato dal condominio e dal suo amministratore e riforma la sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace.

Viene, infatti, ritenuta corretta la censura in merito all’errata applicazione dell’art. 3 legge n. 689/1981. Nelle sanzioni amministrative la responsabilità è personale. E’ necessario che venga, quindi, identificato l’effettivo trasgressore. Non è sufficiente che sia accertata la condotta illecita posto che il condominio non ha alcun obbligo di vigilare.

Nella sentenza viene, infatti, richiamato il principio ribadito più volta dalla Suprema Corte in base al quale “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria va mantenuto il principio secondo il quale l’Amministrazione pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti, impeditivi od estintivi. Con l’ulteriore precisazione che l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prima dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell’opponente l’onere della prova contraria.” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, sent. 23 febbraio 2018, n. 4424).

Nel caso in commento l’amministrazione non si era costituita né in primo grado e neppure nel secondo. Non trova, quindi l’inversione dell’onere della prova a carico dei soggetti sanzionati a seguito della presentazione in giudizio di presunzioni di responsabilità a carico del soggetto sanzionato.

A ciò aggiungasi il fatto che i bidoni fossero posizionati nella pubblica via depone a favore dell’assenza di responsabilità del condominio e dell’amministratore.

2) E SULL’ASSENZA DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE A CARICO DELL’AMMINISTRATORE

Nella sentenza brevemente annotata viene confermata, inoltre, l’assenza in ogni caso di responsabilità solidale in capo all’amministratore di condominio.

Nel primo grado, invece, era stata confermata la responsabilità solidale dell’amministratore in base al presupposto che quest’ultimo fosse di fatto responsabile delle condotte poste in essere dai singoli condomini nell’utilizzo dei beni comuni (come i raccoglitori dei rifiuti) sulla base dell’art. 6 della l. 689/19811.

Invero la Suprema ha precisato che il rapporto tra condominio ed amministratore è riconducibile all’istituto del mandato di gestione e amministrazione dei beni comuni ex art. 1129 comma 15 c.c. oltre che nella tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.).

Solamente in queste due ipotesi l’amministratore esercita il potere di rappresentanza dei condomini verso soggetti e/o enti terzi.

Ne consegue che l’amministratore nella gestione del condominio sia responsabile esclusivamente nell’esercizio dei compiti a lui affidati e nei limiti stabiliti dagli artt. 1129 e 1130 c.c..

Tuttavia nessuna norma o principio in materia condominiale stabilisce che egli sia responsabile dei comportamenti dei singoli condomini nell’utilizzo delle parti comuni (Cfr. Cassazione civile sez. II sent. 14 febbraio 2023, n. 4561 Cassazione civile sez. II ordinanza 24 ottobre 2023, n. 29511 ) 

1 Art. 6 l. 689/1981: Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel 0184532708) 

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