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CORTE DI CASSAZIONE: ANCHE IL ...

CORTE DI CASSAZIONE: ANCHE IL COMUNE E’ RESPONSABILE DEL DANNO DA IMMISSIONI ACUSTICHE DERIVANTI DALLA MOVIDA

CORTE DI CASSAZIONE: ANCHE IL COMUNE E’ RESPONSABILE DEL DANNO DA IMMISSIONI ACUSTICHE DERIVANTI DALLA MOVIDA

Cass 23 maggio 2023 n. 14209

La Cassazione, con sentenza del 23 maggio 2023 n. 14209, accoglie il ricorso di due coniugi contro il Comune ove risiedono per ottenere il risarcimento danni derivante dalle immissioni di rumore nella propria abitazione cagionate dai clienti dei locali ubicati nelle vicinanze della propria dimora.

Gli Ermellini nella pronuncia qui brevemente annotata affermano che anche la pubblica amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno(artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l’appunto, un’attività soggetta al principio del neminem laedere”

Sulla base di questo presupposto, richiamandosi alla sentenza delle sezioni Unite del 2020 (Cassazione civile sez. un., 12/10/2020, n.21993), la Suprema Corte riafferma il principio in base al quale in tema di immissioni acustiche intollerabili la giurisdizione spetta al giudice civile in luogo di quello amministrativo.

Dunque il singolo può agire non solo direttamente nei confronti del gestore del locale, ma anche nei confronti del Comune che è responsabile di quanto accade su tutto il territorio comunale ed è il soggetto giuridicamente legittimato a porre in essere atti in grado di porre fine alle immissioni di rumore intollerabili.

Oltre alla richiesta di adozione di provvedimenti volti a far cessare le condotte illegittime, come risulta dalla sentenza in commento è possibile richiedere il risarcimento del danno direttamente al Comune.

A livello probatorio il cittadino deve dimostrare l’intollerabilità delle immissioni ed il danno.

Per quanto riguarda il primo requisito, parte della Giurisprudenza ritiene che il danno possa ritenersi integrato anche nel caso in cui la rumorosità non superi le soglie di rumorosità stabilite dal Legislatore. Secondo tale orientamento, tenendo conto anche della natura dei luoghi, la normale tollerabilità può essere ritenuta oltrepassata anche qualora le immissioni di rumore siano contenute nei summenzionati parametri (Cassazione civile sez. II, sent. 01 ottobre 2018, n.23754).

Un esempio è un quartiere da tempo a destinazione quasi esclusivamente residenziale e all’interno del quale viene aperta una discoteca. In tal caso il Giudice può ritenere che la normale tollerabilità possa essere superata anche al di sotto dei limiti di inquinamento sonoro stabilito dalla normativa.

Non è, inoltre, necessario dimostrare un danno alla salute, quindi biologico, ma come evidenziato ad esempio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 20927 del 16 ottobre 2015, è sufficiente provare la violazione di un interesse costituzionalmente protetto al rispetto della vita privata e familiare dall’art 32 della Costituzione e riconosciuto anche dall’art. 8 Cedu, o della proprietà privata tutelata dall’art 42 della Costituzione.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) 

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