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Cassazione: la prescrizione de...

Cassazione: la prescrizione dei crediti dei lavoratori decorre sempre dalla cessazione del rapporto

Cassazione: la prescrizione dei crediti dei lavoratori decorre sempre dalla cessazione del rapporto

Cass. Civ Sez. Lav sent. n. 26246 del 6 settembre 2022

La sentenza del 6 settembre 2022 n. 26246 della Cassazione civile sezione lavoro e qui brevemente annotata, affronta una questione di rilevantissima importanza: l’individuazione del termine iniziale della prescrizione quinquennale dei crediti dei lavoratori (art. 2948 c. 4 c.c.) qualora essi siano alle dipendenze di imprese con più di quindici dipendenti.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, dopo l’entrata in vigore della legge Fornero, anche nelle imprese con più di quindici dipendenti, la prescrizione quinquennale non possa più decorrere durante il rapporto di lavoro. Pertanto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di risoluzione del contratto di lavoro come nelle imprese con meno di 15 dipendenti.

La problematica dell’inizio della decorrenza dei termini prescrizionali dei crediti dei lavoratori è stata, nel corso degli anni, oggetto di numerose pronunce.

La sentenza in commento analizza questo lungo percorso giurisprudenziale per motivare esaurientemente la propria decisione. La suprema Corte ricorda che la prima sentenza ad occuparsi del die a quo della prescrizione del crediti lavorativi fu quella della Corte Costituzionale del 10 giugno 1966 n. 63. In tale pronuncia il Giudice delle leggi aveva escluso che i termini decorressero durante il rapporto a causa della situazione di sudditanza psicologica in cui si trovava il lavoratore. La Corte evidenziava che, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore difficilmente si sarebbe attivato per far valere i propri crediti a causa del timore di essere licenziato.

Successivamente, sempre la Corte Costituzionale con la sentenza del 12 dicembre 1972, ritornava sulla questione della decorrenza modificando parzialmente quanto affermato nella precedente pronuncia. Nella sentenza appena richiamata rilevava che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 18 l. 300/1970, lo stato di timore del lavoratore nei confronti del datore che lo inibiva dall’agire in giudizio per rivendicare quanto dovuto era venuta meno. Il lavoratore delle imprese con più 15 dipendenti godeva di una stabilità reale, grazie alla tutela reintegratoria per qualsiasi ipotesi di vizio del licenziamento a lui intimato. In altri termini la tutela ripristinatoria con tutte le conseguenze economiche a carico del datore ed a favore del lavoratore, stabilita nella versione originaria dell’art. 18, forniva al lavoratore una tutela adeguata ed in forma specifica ed a prescindere dalla tipologia del vizio che inficiava il licenziamento a lui intimato.

Forte dunque di questo “scudo” il lavoratore era libero di reclamare quanto a lui spettante anche mentre era ancora alle dipendenze del datore di lavoro.

A partire dalla suddetta pronuncia si era creato dunque un doppio binario in merito al dies a quo della decorrenza della prescrizione. Per i lavoratori impiegati nelle piccole imprese che non soddisfacevano i requisiti dimensionali di personale stabiliti dall’art.18 dello Statuto, la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti lavorativi iniziava a decorrere dalla fine del rapporto in quanto la tutela a loro fornita dall’art. 8 della l. 604 del 15 luglio 1966 era di tipo risarcitorio e non in grado di ripristinare il rapporto.

Per gli altri lavoratori, garantiti dalla tutela reale dell’art.18 in qualsiasi ipotesi di licenziamento illegittimo, la prescrizione maturava in costanza del rapporto di lavoro.

Dunque il Giudice del lavoro sino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 42 della legge n. 92 del 2012 aveva sempre la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo e di ripristinare il rapporto di lavoro, garantendo, quindi, una completa ed effettiva stabilità del rapporto.

Con la modifica dell’art. 18 operata dal già menzionato art. 1, comma 42 della legge n. 92 del 2012 ed ancora maggiormente con l’entrata in vigore del Dlgs 23/2015, la tutela reintegratoria per i lavoratori delle grandi imprese non è più automatica. Solo per determinate ipotesi di vizi (molto residuali per quanto riguarda i lavoratori ai quali si applica il cd regime delle tutele crescenti) e di maggiore gravità i lavoratori possono ottenere la tutela reintegratoria. Nelle altre ipotesi il Legislatore ha previsto una tutela di tipo risarcitorio.

Proprio questa modulazione delle tutele che non permette ab origine al lavoratore di aspicare di poter ottenere in giudizio la reintegrazione nel caso di rimostranze alle quali sia seguito un licenziamento, secondo la sentenza qui commentata reintroduce quella situazione psicologica di metus nei confronti del datore di lavoro. L’incertezza sul tipo di ristoro, che nella maggior parte dei casi è di tipo risarcitorio e non più reale, può inibire il lavoratore dall’effettuare rimostranze in merito ai crediti lavorativi non saldati.

Proprio perché non sussiste più un’automatica applicazione della reintegrazione che, come insegnato nelle sentenze della Corte Costituzionale prima richiamate, permettono al lavoratore di rivendicare liberamente i propri diritti anche in costanza di rapporto, la Suprema Corte ritiene che, nel quadro normativo vigente, in tutti i rapporti di lavoro di natura privatistica la prescrizione debba iniziare a decorrere dalla fine del rapporto. Essa prosegue nel proprio ragionamento evidenziando come anche una parziale riespansione dei casi nei quali il lavoratore può richiedere la reintegrazione e dovuto dalle recenti pronunce della medesima Suprema Corte e della Corte Costituzionale, non possa permettere di sostenere che il lavoratore sia libero di effettuare rimostranze per i propri crediti in costanza di rapporto. La reintegrazione viene stabilita come sanzione caso per caso dal Giudice e non costituisce la sanzione automatica in caso di accoglimento del ricorso ed è questo il discrimine tra la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro o decorrenza dalla fine di esso.

Per informazioni rivolgersi a:

Avv. Francesco Meiffret, Via Matteotti 124 Sanremo (IM), tel 0184 532708, cell 339 8177244, mail info@studiolegalemeiffret.it

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