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Il riconoscimento della cittad...

Il riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri in quanto discendenti di cittadini italiani emigrati

Il riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri in quanto discendenti di cittadini italiani emigrati

L’attuale disciplina dell’acquisizione della cittadinanza italiana è regolamentata dalla legge del 5 febbraio 1992 n°91. A differenza della precedente normativa, quella attuale attribuisce notevole importanza alla volontà individuale del soggetto che intende acquisire o perdere

la cittadinanza italiana.

La cittadinanza italiana si può acquistare in vari modi:

1) per ius sanguinis,

2) per ius soli, quando vi sono genitori ignoti o apolidi e al raggiungimento della maggiore età;

3) per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione;

4) per beneficio di legge;

5) per matrimonio;

6) per residenza;

7) per meriti speciali.

E’ di particolare interesse trattare l’acquisizione della cittadinanza italiana per ius sanguinis, prestando particolare attenzione al fatto che la cittadinanza si acquisti per discendenza da avo o ava italiana emigrati all’estero.

a) Cittadinanza per discendenza da avo italiano emigrato all’estero.

Per ius sanguinis si intende l’acquisto dello status di cittadino italiano da parte di un soggetto che sia figlio di padre o di madre italiani, come enunciato dall’art .1 della legge 91/92.

Di particolare complessità è il caso dello straniero che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendente da avo italiano emigrato in un paese paese ove vige lo ius soli.

La legge 555 del 1912 riconosceva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per i figli nati all’estero da padre italiano, garantendo ai figli degli emigranti il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti.

L’art. 7 della legge 555 del 1912 concedeva al figlio di italiano nato in uno Stato estero la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli e gli concedeva di mantenere anche la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Questo principio valeva anche nel caso in cui il genitore durante la minore età del figlio avesse perduto la cittadinanza italiana , dando la possibilità a quest’ultimo di decidere alla maggiore età se mantenere o meno la cittadinanza italiana qualora fosse ancora residente all’estero.

PROCEDIMENTO:

Le modalità per ottenere la cittadinanza italiana in tal caso sono due:

1) la via amministrativa, quella ordinaria, che consiste nel presentare la domanda presso il Consolato Italiano del paese di residenza.

2) la via giudiziale che consiste nel depositare un ricorso nanti il Tribunale civile di Roma , con allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano di nascita;

2) gli atti di nascita di tutti i discendenti in linea diretta;

3) l’atto di nascita del richiedente;

4) l’atto di nascita dei figli minori del richiedente ;

5) l’atto di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero e dei discendenti in linea retta. Qualora la persona che richiede la cittadinanza italiana sia divorziata occorre anche l’atto di divorzio;

6) il certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l’antenato italiano emigrato all’estero non abbia rinunciato alla cittadinanza italiana anteriormente alla data di nascita del richiedente, nel certificato devono essere indicate le generalità dell’avo  con tutti i cognomi e nomi con cui lo stesso e’ stato indicato negli atti di stato civile;

7)il certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare Italiana attestante che né gli antenati in linea diretta né il richiedente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.

Tutti questi documenti devono essere asseverati dall’autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato d’origine o tramite apostille per stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961, all’atto originale deve essere allegata la traduzione in italiano asseverata anch’essa .

Una volta che il Giudice ha emesso decreto di fissazione udienza questo, allegato al ricorso, deve essere notificato al Ministero dell’Interno c/o l’Avvocatura dello Stato.

Il procedimento si svolge di solito con un’unica udienza, sono pochi i casi in cui il giudice rinvia per la decisione la quale viene pronunciata tramite ordinanza.

Una volta ottenuta l’ordinanza questa va notificata via pec al Ministero dell’Interno che ha 30 giorni per proporre appello. Trascorso il termine per proporre gravame senza che il Ministero si sia attivato per l’impugnazione l’ordinanza è definitiva e occorrerà richiedere il certificato di non proposto appello che viene rilasciato dalla cancelleria entro 10gg lavorativi.

Una volta ottenuta l’ordinanza con la certificazione di definitività viene inviata al Comune competente insieme alla richiesta di trascrizione degli atti.

L’ultimo adempimento giudiziario svolto dall’avvocato è costituito dal ritiro del fascicolo di causa affinché il cliente lo possa trasmettere al Consolato di appartenenza per per perfezionare le residuali pratiche amministrative.

b) Cittadinanza italiana per discendenza da ava italiana prima del 1948 e successivamente il 1 gennaio 1948.

In base alla legge del 1912 la cittadinanza italiana era trasmissibile solo per linea maschile.

Con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale il 1 gennaio 1948 veniva riconosciuto il principio che la prole nata all’estero da madre italiana acquisiva per legge il diritto alla cittadinanza italiana. Principio ribadito da due sentenze della Corte Costituzionale del 1975 e 1983 che riconoscevano la parità tra uomo-donna e che la donna poteva trasmettere la cittadinanza alla prole e non perderla automaticamente a seguito del matrimonio con uno straniero.

Sulla base del principio di non discriminazione per sesso, ribadito dalle due sopracitate pronunce della Corte Costituzionale, chi è nato all’estero da madre italiana dopo il 1 gennaio 1948 può ricorrere sia alla via amministrativa sopra menzionata che a quella giudiziale già precedentemente spiegata.

La problematica emerge per chi è nato da madre italiana prima del 1 gennaio del 1948.

Questa situazione ha sollevato non pochi contrasti giurisprudenziali fino ad arrivare ad una decisione della Sprema Corte nel 2009 (Cass. S.U n°4466 del 25 febbraio 2009) che ha affermato che le donne italiane che hanno sposato uno straniero prima del 1948 non perdevono la cittadinanza italiana e, di conseguenza, può essere riconosciuta la cittadinanza italiana tramite procedimento giudiziale a chi è nato da donne italiane coniugate con cittadini stranieri.

Giova in ultimo precisare che in quest’ultima ipotesi non è ammissibile la via amministrativa, ma solo quella giudiziaria già precedentemente descritta.

Articolo redatto dall’Avv. Giuliana Martelli

Via Goffredo Mameli 33 – 18038 – SANREMO (IM)

Tel.: 0184503474 indirizzo mail: giuliana_martelli@libero.it

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