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Ordinanza del Tribunale di Bologna: l’algoritmo Frank discrimina i ciclofattorini che vogliono scioperare

 

Ordinanza del Tribunale di Bologna: l’algoritmo Frank discrimina i ciclofattorini che vogliono scioperare

Trib. Bologna ord. 31 dicembre 2020

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da alcune associazioni sindacali ex art. 5 comma 2 Dlgs 9 luglio 2003 n. 216 contro una nota società di food delivery poiché il sistema informatico che gestisce le prenotazioni dei turni di lavoro dei riders, basato sull’algoritmo denominato Frank, è discriminatorio.

Secondo la ricostruzione delle associazioni ricorrenti, accolta integralmente dalla Giudice, i turni vengono assegnati in base ad un sistema di prenotazioni a tre fasce orarie. Ciascun rider viene collocato in una delle tre fasce in base al proprio punteggio reputazionale che l’algoritmo calcola sulla base di due parametri, la partecipazione e l’affidabilità basata sull’effettiva partecipazione ai turni prescelti o quantomeno sulla tempestiva disdetta comunicata con un preavviso di almeno 24 ore. La discriminatorietà riguarda proprio quest’ultimo parametro poiché l’algoritmo non prende in considerazione le motivazioni per cui il rider non ha partecipato al turno precedentemente scelto.

L’algoritmo penalizza allo stesso modo sia il rider che non ha partecipato al turno prescelto per scarsa professionalità sia quello che non vi ha potuto partecipare perché malato o perché ha deciso di aderire ad uno sciopero. Tale sistema costituisce una forma di discriminazione indiretta. In base all’art. 2 lett. b) del Dlgs 216/2003 per discriminazione indiretta si intende una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, ma che possono mettere le persone che professano una determinata religione o convincimento personale (e in questo caso rientra l’ipotesi di aderire ad uno sciopero indetto della organizzazioni sindacali), le persone portatrici di handicap le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto alle altre. Nel caso di specie sono discriminati, come sostenuto dalle associazioni ricorrenti, i riders che aderiscono ad uno sciopero. Tuttavia la Giudice rileva come il sistema discrimini anche i riders malati essendo alquanto improbable che un rider possa prevedere il proprio stato di malattia almeno 24 ore del turno prescelto.

Sulla base di tali presupposti, la Giudice accerta la discriminatorietà indiretta dell’algoritmo Frank utilizzata dalla parte resistente a condanna quest’ultima a:

-rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria;

-pubblicare un estratto del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale;
-pagare, a favore delle parti ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 50.000,00.

 

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