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Per la determinazione dell’a...

Per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio di minore o di maggiore età non dipendente economicamente il Giudice deve applicare il principio di proporzionalità?

 

Per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio di minore o di maggiore età non dipendente economicamente il Giudice deve applicare il principio di proporzionalità?

Cass. civ. Sez. I, ord. 10 febbraio 2023, n. 4145

MASSIMA

In sede di quantificazione dell’ammontare del contributo di mantenimento dei figli, anche maggiorenni, è necessario che il giudice assumi il principio di proporzionalità in base al quale si renda necessaria una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre a tenersi in considerazione le esigenze attuali dei figli e di tenore da essi goduto

FATTO

La Corte D’Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia nella parte in cui:

a) veniva accertata la paternità del padre ricorrente;

b) veniva stabilito che l’assegno di mantenimento a carico del padre genitore non collocatario dovesse essere di € 400 mensili, oltre la rivalutazione ISTAT;

c) veniva condannato il padre a versare a favore della figlia la somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento de danno da privazione della figura paterna;

In parziale riforma della decisione presa dal giudice di primo grado, la Corte di merito adita accoglieva parzialmente la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della ragazza fino alla proposizione delle domanda di accertamento giudiziale della paternità e del mantenimento, determinando l’importo a carico del padre in € 44.700,00 oltre interessi.

Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione. Come primo motivo riteneva che nelle motivazioni della sentenza di II grado fossero stati violati gli artt. 147 e 337 c.c..

Secondo la difesa del padre l’assegno di mantenimento per la figlia era stato determinato in violazione del principio di proporzionalità. Veniva, infatti, eccepito che sia nella sentenza di primo che di secondo grado non fosse stata presa in considerazione l’entità della retribuzione di agente della Polizia Locale del ricorrente e le sue uscite mensili per le spese fisse che incidevano in modo rilevante sulla disponibilità economica di quest’ultimo. In più non era stata valutata la situazione patrimoniale e reddituale di entrambi i genitori, poiché non era stata provata documentalmente la situazione patrimoniale e reddituale della madre della figlia, elemento rilevabile d’ufficio. Il padre ricorrente riteneva, quindi, che la sentenza della Corte D’appello non avesse ritenuto due fatti rilevanti ai fini della decisione ovvero l’elevata capacità reddituale della madre e la mancata produzione di documentazione attestante il reddito della figlia nelle more divenuta maggiorenne.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso.

La Corte d’ Appello di Brescia avrebbe dovuto effettuare le indagini patrimoniali e reddituali sulla madre della ragazza. Invece la sua decisione si è basata su un orientamento minoritario e superato della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18538/13) che affermava che per determinare l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio minore non fosse necessario tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori.

Dunque con la sentenza qui brevemente annotata la Corte di Cassazione riaffeema il proprio orientamento più recente (Cass. 4881/2018 e 1299/2020) secondo il quale per la determinazione dell’assegno di mantenimento occorre applicare il principio di proporzionalità che consiste in una valutazione comparata di reddito e patrimonio di entrambi i genitori oltre che delle esigenze attuali del figlio e del suo tenore di vita.

Per questo motivo cassa con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in altra composizione affinché emetta una nuova decisione in tema di mantenimento della figlia che prenda in considerazione il principio di diritto descritto nel precedente capoverso.

BREVE ANALISI

Il legislatore con gli artt. 147 e 337 ter c.c. ha voluto disciplinare gli obblighi che un genitore ha nei confronti dei figli sia minorenni che maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente. Nel dettaglio l’art. 147 c.c. determina l’obbligo di mantenimento ai figli consistente nel fornire loro quanto necessario per la vita di relazione nel contesto sociale in cui sono inseriti, in relazione alla disponibilità economica dei genitori. La suddetta norma ha copertura costituzionale: l’art. 30 Cost. afferma che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Il conferire tale diritto ai genitori li rende titolari esclusivi della scelta dell’indirizzo educativo da fornire alla prole.

Quando il matrimonio o la convivenza entrano in crisi, il figlio conserva ai sensi dell’art. 337 ter il diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori. In particolare all’art 337 ter 4 comma c.c il legislatore ha stabilito che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il Giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico da determinare considerando le attuali esigenze e il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, le risorse economiche e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) e all’Avv. Giuliana Martelli (0184/503474 cell 3393915231, mail info@studiolegalemeiffret.it giuliana_martelli@libero.it)

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