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Tribunale di Bologna decreto 30 giugno 2021: le associazioni sindacali dei riders possono esperire la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello statuto dei lavoratori anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia qualificato come collaborazione eteoorganizzata dal committente

Tribunale di Bologna decreto 30 giugno 2021: le associazioni sindacali dei riders possono esperire la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello statuto dei lavoratori anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia qualificato come collaborazione eteoorganizzata dal committente

Decreto Trib Bologna 30 giugno 2021

Con ricorso ex art. 28 l. 300/1970 depositato da varie associazioni appartenenti alle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, viene chiesto al Tribunale di Bologna di accertare la condotta antisindacale di una nota piattaforma di food delivery che ha imposto ai propri riders per la prosecuzione del rapporto di lavoro l’accettazione e applicazione di quanto previsto dal CCNL del 15 settembre 2020 sottoscritto dalla sola associazione Ugl rider.

Le associazioni ricorrenti denunciano come la suddetta condotta sia discriminatoria e che l’unica associazione sindacale firmataria non soddisfi i requisiti di rappresentatività di cui all’art. 2 del Dlgs 81/2015. Sulla base di questi presupposti chiedono che il Giudice adotti i provvedimenti necessari volti ad accertare la nullità delle risoluzioni dei rapporti di lavoro dei riders che non hanno accettato l’applicazione delle condizioni del contratto UGL rider e la disapplicazione dello stesso. Domandano, inoltre, che il Giudice ordini a controparte d’instaurare una procedura consultiva con tutte le associazioni comparativamente più rappresentative volta al raggiungimento di un nuovo accordo dotato di effettiva rappresentatività.

La piattaforma si costituisce chiedendo il rigetto di tutte le domande del ricorso.

In via preliminare chiede l’inammissibilità del ricorso poiché, richiamandosi al precedente del Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, decreto 7 febbraio 2021), l’art. 28 dello statuto dei lavoratori è esclusivamente applicabile ai rapporti di lavoro subordinati e non a forme di lavoro autonome o parasubordinate.

Secondo il Tribunale di Firenze l’estensione delle norme che disciplinano il lavoro subordinato alle collaborazioni eteroorganizzate dal committente si limita alle sole norme di carattere sostanziale, mentre l’art. 28 dello statuto dei lavoratori costituisce una norma di carattere processuale.

Nel merito la società resistente sostiene la piena legittimità della propria condotta

Il Tribunale accoglie la richiesta della associazioni sindacali ricorrenti.

Evidenzia, infatti, che il richiamo nell’art.2 del Dlgs 81/2015 alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato non si limita a quelle di carattere sostanziale. L’art. 28 dello statuto dei lavoratori, inoltre, è una norma sia di carattere processuale che di carattere sostanziale in quanto mira a tutelare le prerogative di azione del sindacato che sono costituzionalmente garantite.

Sulla base di tali presupposti e sull’assenza della rappresentatività necessaria dell’associazione sindacale firmataria del contratto il Giudice dichiara illegittimo il contratto collettivo e ritiene antisindacali le condotte censurate.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, telefono 0184 532708 cell 3398177244

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