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Tribunale di Lodi: lo “spezz...

Tribunale di Lodi: lo “spezzatino” dei vari reparti di un ipermercato non comporta l’inapplicabilità della tutela dei lavoratori disciplinata dall’art. 2112 in tema di trasferimento o affitto di ramo d’azienda

Tribunale di Lodi: lo “spezzatino” dei vari reparti di un ipermercato non comporta l’inapplicabilità della tutela dei lavoratori disciplinata dall’art. 2112 in tema di trasferimento o affitto di ramo d’azienda

Trib Lodi sez. av sent. 1 giugno 2022

Massima

Affinché sussista il trasferimento o l’affitto di un ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il ramo deve preesistere al trasferimento. Elemento costitutivo dello stesso è l’autonomia funzionale, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi; e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilieevo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’esercizio dell’impresa precedente. Sulla base di tali presupposti i vari reparti di un ipermercato non possono essere considerati autonomi rami d’azienda.

DESCRIZIONE DEL CASO

Una catena di ipermercati effettua un’operazione di risanamento e ristrutturazione del punto vendita situato nella provincia di Lodi nel quale vengono venduti sia generi alimentari che altri beni di natura non alimentare.

In base al piano di ristrutturazione la catena ha diviso l’ipermercato in questione in due aree di vendita distinte: la prima, di 5900 mq, destinata a vendere generi alimentari e non alimentari di prima necessità, la seconda, di 4176 mq, deputata alla vendita di prodotti non alimentari.

La prima con 114 dipendenti viene affittata come se si trattasse un ramo d’azienda autonomo ad una società. La seconda rimane in capo alla cedente/affittante. Questa non provvede all’apertura di unseparato esercizio commerciale per la vendita dei generi non alimentari e mette i rimanenti 23 dipendenti destinati a tale seconda unità in cassa integrazione a 0 ore in attesa di un acquirente.

Alcuni dei dipendenti della seconda unità, rimasti in capo alla società cedente (affittante) presentano ricorso per far accertare la violazione dell’art 2112 c.c. con conseguente passaggio alla società che affittato la presunta “unità 1”. Sostengono, infatti, che i singoli reparti dell’originario supermercato non possano essere ritenuti singoli rami d’azienda perché privi di preesistente autonomia funzionale e non in grado di fornire un servizio a seguito dello scorporamento.

Per questo motivo domandano la costituzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario che ha acquisito in affitto il primo reparto con condanna in solido tra la società cedente e cessionaria al pagamento delle retribuzioni dal frazionamento sino all’effettiva assunzione.

La decisione del Tribunale

Il Giudice accoglie integralmente le domande dei ricorrenti evidenziando come l’affitto abbia avuto come oggetto la licenza della cedente che ha per oggetto la vendita sia di bene alimentari che non alimentari. Quindi l’unica licenza, elemento che già depone per l’unitarietà dell’azienda inscindibile in diverse rami, impedirebbe anche dal punto di vista amministrativo l’apertura di una seconda unità. Lo stesso dicasi per tutti gli altri documenti necessari per condurre un esercizio commerciale (dall’intincendio alle altre autorizzazioni) che testimoniano l’esistenza di un unico complesso organizzato di beni in grado di fornire un servizio.

In pratica non vi è stato alcuna suddivisione delle distinte unità produttive poiché in realtà l’attività è ed è sempre stata unica (vendita di generi alimentari e non), ma una semplice riduzione della metratura commerciale. In altri termini nel ramo affittato vengono venduti tutti i beni già venduti in precedenza dall’impresa, ma in una metratura espositiva inferiore.

A dimostrazione di quanto sopra, il Giudice condivide l’ulteriore motivo di ricorso in base al quale in capo all’affittante non sia rimasta una seconda unità produttiva distinta dalla prima; a seguito del contratto di affitto, nella seconda “unità” non sussistono mezzi di produzione, attrezzature, autorizzazioni ed impianti in grado di far svolgere un’attività di vendita poiché confluiti integralmente nel contratto del presunto ramo affittato. Non esistono nemmeno figure apicali rimasti in capo alla suddetta seconda unità in grado di organizzare un servizio di vendita, ma solo commessi posti in cassa integrazione a 0 ore.

Richiamandosi alla costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice evidenzia come non sia rinvenibile alcuna autonomia funzionale preesistente del ramo escluso dalla vendita (cfr ex plurimis Cass Civ., sez lav. Sent. 29 novembre 2017, n. 28508). Seppur vero che può esistere un ramo costituito da soli dipendenti senza beni materiali di rilevante valore, questa ipotesi non sussiste nel caso affrontato poiché i dipendenti esclusi dall’affitto non sono in grado di organizzare e fornire un servizio sul mercato (Cass Civ Sez. Lav. Sent 16 marzo 2021 n. 7364).

Il Giudice rimarca, inoltre, l’assenza, in presenza di prestazioni lavorative fungibili di criteri oggettivi che abbiano giustificato l’imputazione dei lavoratori ad uno o all’altro ramo d’azienda.

Sulla base di tali presupposti accoglie le domande dei ricorrenti stabilendone il passaggio in capo all’impresa affittante. Condanna in solido la società affittante e la società affittuaria del ramo al pagamento integrale delle retribuzioni dei ricorrenti sino all’effettiva ripresa in servizio, senza che dalle somme sia detratto quanto da questi ricevuto a titolo di cassa integrazione. Sottolinea, infatti, come non rientri nel concetto di aliunde perceptum quanto ricevuto dai ricorrenti a titolo di cassa poiché tali somme andranno restituite all’Inps a seguito dell’avvenuta riassunzione: le indennità previdenziali non possono essere detratte dalla somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono rietbili dagli istituti previdenziali (cfr ex plurimis Cass. Civ. Sez. Ord. 03 aprile 2018, n. 8150).

BREVE ANALISI

La sentenza in commento rafforza il filone di merito che ritiene che i singoli reparti di supermercati non possano essere considerati autonomi rami d’azienda e, quindi, alienabili o affittabili separatamente con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. per i lavoratori non inclusi nel ramo affittato.

La tecnica dello “spezzatino” dei vari reparti dei supermercati per considerarli singoli rami è già stata, infatti, dichiarata illegittima in varie pronunce di merito (si veda ad es Tribunale di Busto Arsizio 15.02.2022  20220215_Trib-BustoArsizio (2)). Dietro tale procedura, come evidenziato nella sentenza della Corte D’appello di Torino del 26 maggio 2022 (CdA Torino sent 26 maggio 2022), si cela la volontà di procedere ad una semplice riduzione di metratura dei punti vendita e del relativo personale senza utilizzare la disciplina dei licenziamenti collettivi.

Come evidenziato nella sentenza in commento e ribadito nella già citata sentenza della Corte d’appello di Torino, i vari reparti dei supermercati non presentano autonomia funzionale preesistente (tanto per evidenziare un profilo nel caso di specie i singoli reparti non erano dotati) e non sono in grado singolarmente di fornire un servizio sul mercato. La preesistenza funzionale e la capacità del ramo di operare sul mercato in maniera autonoma sono i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità affinché sussista un trasferimento (o affitto) di ramo d’azienda legittimo (Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. 14 giugno 2018, n. 28593.

Nelle sentenze di merito richiamate, i Giudici, considerata l’assenza di autonomia preesistente alla cessione o affitto e di criteri oggettivi per la selezione dei lavoratori da includere nel trasferimento, hanno affermato il diritto dei lavoratori esclusi alla prosecuzione del rapporto in capo alle società cessionarie o affittuarie ex art. 2112 c.c. e, quindi, alle medesime condizioni economiche e normative.

Per informazioni rivolgersi a:

Avv. Francesco Meiffret, Via Matteotti 124 Sanremo (IM), tel 0184 532708, cell 339 8177244, mail info@studiolegalemeiffret.it

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