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Tribunale di Milano, sent. 20 aprile 2022 n. 1018: I rider sono lavoratori subordinati

 

Tribunale di Milano, sent. 20 aprile 2022 n. 1018: I rider sono lavoratori subordinati

sentenza Trib Milano Milano, Sez. Lav. sent 20_4_22 n 1018

La sentenza del Tribunale di Milano sez Lavoro n. 1018 del 20 aprile 2022 consolida ulteriormente l’orientamento delle corti di merito in base al quale i rapporti tra le piattaforme di consegna di cibo a domicilio e fattorini (riders) deve essere qualificato come subordinato.

Il Tribunale accoglie, infatti, la domanda principale del rider presentata nel ricorso depositato in data 22.03.2019 e volta a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro formalmente autonomo con la piattaforma Deliveroo, con, quindi, conseguenti differenze retributive e contributive a favore del primo

Il Giudice motiva la sua decisione sulla base delle seguenti considerazioni basate anche dall’escussione di diversi testi :

  1. non sussiste in capo al rider alcuna autonomia nell’organizzazione dell’attività da espletare che viene integralmente predisposta dalla piattaforma. Quest’ultima impone al rider di farsi trovare in certe zone dalla stessa stabilite ed ad orari sempre predeterminati da quest’ultima. Sempre la piattaforma sceglie quali consegne presentare al rider, limitando, quindi, ulteriormente la sua libertà su quali prestazioni eseguire. Non viene concesso al rider nemmeno l’organizzazione delle consegne imponendo al rider di consegnare un pacco alla volta senza che quest’ultimo possa ottimizzare l’attività svolta mediante consegne multiple ed implementare i propri guadagni;

  2. tramite l’applicazione viene effettuato un potere disciplinare del tutto speculare a quello del datore di lavoro nei confronti del lavoro subordinato. Rileva, infatti, che l’algoritmo presente nell’applicazione, fatta obbligatoriamente installare ai riders sui propri telefonini, profila ciascun rider sulla base di due parametri. Il primo è basato sulla partecipazione a turni di lavoro con più alta richiesta di consegne a domicilio, ovvero quelli serali del fine settimana. Maggiore è la partecipazione del rider ai turni testé descritti, più alto è il loro punteggio. L’altro parametro è l’affidabilità del rider consistente nell’effettivo svolgimento dei turni opzionati o, quantomeno, nella tempestiva disdetta comunicata tramite applicazione almeno 24 ore prima dell’inizio del turno prescelto. Il punteggio reputazionale costituisce una variabile molto importante per il rider. La scelta dei turni viene effettuata in tre fasce orarie. Ciascun rider viene collocato in una delle tre fasce a seconda del proprio punteggio reputazionale come sopra determinato. Essere collocato nella prima fascia oraria settimanale significa per il rider poter scegliere quando lavorare e soprattutto indicare i turni di maggior guadagno, quali quelli serali del fine settimana. Ne deriva che la penalizzazione di punti reputazionali comporta la possibilità di retrocedere di fascia oraria con conseguente perdita di occasioni di lavoro. La decurtazione del ponteggio costituisce palesemente esercizio del potere disciplinare che va quindi a riflettersi sulle possibili occasioni di lavoro future e mina quindi la possibilità del rider di scegliere quando lavorare;

  3. il rider non assume alcun rischio d’impresa e senza la piattaforma non sarebbe in grado di operare sul mercato. Sussiste, quindi, una completo assoggettamento alla capacità produttiva della piatta forma. Il lavoratore autonomo dovrebbe essere in grado anche senza la committenza di fornire un servizio, circostanza che non si verifica nel caso di specie dal momento che i rider si occupanoesclusivamente della mera esecuzione della consegna, tra l’altro come evidenziato totalmente predeterminata dall’applicazione;

  4. posto che l’autonomia nel scegliere quando lavorare è fortemente limitata, Il Giudice rileva comunque come la possibilità di accettare o meno l’offerta di effettuare la consegna non costituisca un elemento dirimente per la qualificazione del rapporto di lavoro. La presunta libertà di scelta incide sulla durata del rapporto e sulla sua instaurazione, ma non sulla sua qualificazione durante l’esecuzione. Essa è un elemento esterno al contratto. Correttamente il Giudice si richiama al cd lavoro a chiamata che presenta caratteristiche del tutto simili al caso a lui sottoposto. Il lavoratore, una volta che accetta la chiamata, per l’intera durata del rapporto è un lavoratore subordinato. Quanto in ultimo evidenziato è stato rilevato, ad esempio, nella sentenza n. 16377 del 4 luglio 2017 della Corte di Cassazione sezione lavoro che ha affrontato un caso del tutto simile a quello di cui trattasi: la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei fattorini di una società che distribuisce pizze a domicilio. Secondo la Corte i vettori, una volta data la disponibilità ad essere inseriti nei turni predisposti dalla società, erano tenuti ad operare secondo le modalità stabilite dalla stessa che non lasciavano alcun margine di autonomia. L’assenza di autonomia risultava ulteriormente confermata alla luce della natura esecutiva della prestazione che rendeva arduo intravedere reali margini di autonomia.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (3398177244 info@studiolegalemeiffret.it studiolegalemeiffret@gmail.com

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