DOMANDA DI ASILO POLITICO
Il diritto di asilo è un istituto giuridico di antica origine, già presente nel mondo greco – romano.
Esso si basa sul principio in base al quale una persona perseguitata per determinate ragioni nel suo paese di nascita può trovare accoglienza e protezione presso un altro Stato straniero.
Nell’attuale ordinamento giuridico italiano la norma cardine e fondante del diritto in questione si rinviene nell’art. 10 c. III della Cost., a mente del quale: “ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Quanto alle specifiche motivazioni che portano al riconoscimento dello status giuridico di rifugiato politico, le stesse vengono individuate dalla legge ordinaria (V. art. 2 del D.Lgs. n. 251 del 2007), che attribuisce detto status al “cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha cittadinanza e, a causa di tale timore, non può e non vuole avvalersi della protezione di tale paese o … non vuole farvi ritorno.”.
Peraltro, la Giurisprudenza di legittimità (Sent. n. 18549 del 26.06.2012), partendo del contesto normativo, comunitario ed internazionale ha previsto che l’originario diritto soggettivo di matrice costituzionale consti, ad oggi, di tre distinti istituti, rispettivamente individuati nello status di rifugiato politico (V. definizione di cui sopra, N.d.R.), nella protezione c.d. sussidiaria e nel diritto al rilascio di un permesso per motivi umanitari.
La protezione sussidiaria è istituto giuridico introdotto nel sistema europeo comune in materia di asilo dalla direttiva n. 2004/83/CE, recepita nel nostro quadro normativo dal già citato D. Lgs. n. 251/2007.
I presupposti legali su cui essa si fonda divergono, quanto meno parzialmente, da quelli tipici del rifugiato politico.
Difatti, in detta fattispecie deve sussistere il fondato timore in capo allo straniero di subire un grave danno alla propria persona e ciò a prescindere dai motivi che hanno condotto a tale genere di rischio, che ricorre, tipicamente, in una delle seguenti alternative situazioni: a) condanna a morte od esecuzione della relativa pena; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante; c) minaccia grave ed individuale alla propria vita od incolumità fisica derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
L’ultimo grado di protezione, concedibile allo straniero richiedente l’asilo politico nel territorio italiano, è dato dal permesso di soggiorni per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, del D. Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.).
Trattasi di un tipo di permesso che lo Stato italiano concede all’interessato, qualora ravvisi la sussistenza di seri motivi carattere caritatevole, umanitario o di altra natura.
Detti parametri non sono stati codificati e tipizzati dal Legislatore nazionale e nemmeno da quello europeo, ma vi è stato negli ultimi anni un tentativo di identificazione sistematica ad opera della Giurisprudenza di merito.
Brevi aspetti pratici.
Per lo straniero che giunge dal proprio paese sul territorio italiano la domanda di asilo politico va presentata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura del luogo ove il richiedente ha trovato accoglienza da parte di centri della Croce Rossa o da parte di suoi conterranei, già regolari nella Repubblica italiana.
L’appuntamento con il competente Ufficio va preso con l’ausilio di un avvocato o di un’organizzazione che si occupa dell’assistenza dei soggetti richiedenti asilo.
Una volta formalizzata la domanda di asilo politico, la Questura rilascia, ai sensi di legge, un permesso di soggiorno provvisorio della durata di mesi sei, valido per la permanenza su tutto il territorio italiano, nonché per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o subordinata.
Tale permesso potrà essere rinnovato una o più volte, per la medesima durata temporale (mesi sei), fintantoché la competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non convocherà il richiedente asilo per l’audizione personale dello stesso e la contestuale decisione sulla sua richiesta.
In caso di rigetto della propria istanza, è possibile rivolgersi ad un legale per l’esamina del proprio caso e l’eventuale ricorso innanzi al Tribunale ordinario, con richiesta di riforma del provvedimento negativo e concessione dell’asilo politico in una delle tre forme viste nel precedente paragrafo.
Per ulteriori informazioni sull’asilo politico rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it tel. e fax. 0184/532708 cell. 3398177244) e all’Avv. Federico Colangeli (cell. 0039.3334966282 – mail: federicocolangeli@yahoo.it – fax: 0039.01841955078).