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Cass., sez. III, sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788: il ritorno del danno esistenziale nella nuova versione di danno dinamico relazionale

Cass., sez. III, sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788: il ritorno del danno esistenziale nella nuova versione di danno dinamico relazionale

La sentenza n. 2788 del 31 gennaio 2019 costituisce soltanto l’ultima pronuncia di una nuova e consolidata recente corrente giurisprudenziale (Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19211; Cass. Civ., sez. III, 21/09/2017, n.21939;Cass., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7153) che riafferma la risarcibilità del danno esistenziale dietro la definizione danno dinamico relazionale. Affinché sia riconosciuta tale voce, il danneggiato dovrà dimostrare che l’evento dannoso ha modificato in peggio la sua vita sociale (dinamico relazionale) andando a compromettere in maniera grave diritti o interessi che trovano una copertura costituzionale ed ad ulteriore condizione che sia accertato che le conseguenze del sinistro siano state straordinarie e non prevedibili poiché quelle ordinarie sono già prese in considerazione dal sistema tabellare. Quest’ultimo elemento è quello di maggiore criticità: distinguere le conseguenze ordinarie prevedibili dell’evento dannoso che sono già considerate nel sistema tabellare da quelle straordinarie che esulano da quest’ultimo calcolo. Detto requisito è totalmente lasciato alla discrezionalità della magistratura alla quale spetterà trovare elementi che demarchino il confine tra conseguenze ordinarie (l’id quod plerumque accidit) e conseguenze straordinarie.
DESCRIZIONE DEL CASO
Tizia e Caio, sposati, citavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma l’ospedale presso il quale la prima era stata sottoposta a due distinti interventi di ernia discale richiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Deducevano, infatti, che il primo intervento di ernia discale al quale si era sottoposta Tizia aveva avuto esito negativo e che il secondo intervento aveva solo parzialmente ovviato ai problemi del primo. A causa della prima operazione, Tizia era rimasta in via permanente fortemente limitata nell’esecuzione di alcuni movimenti in quanto doveva evitare qualsiasi sollecitazione meccanica alla cervicale.
In primo grado le richieste risarcitorie degli attori venivano accolte. La Corte d’Appello di Roma, invece, riformava parzialmente la sentenza di primo grado. Riduceva il risarcimento dell’attrice poiché riteneva l’invalidità permanente inferiore rispetto a quella quantificata in I grado ed escludeva la lesione del danno parentale a favore del coniuge.
Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione gli attori di I grado. Per quanto riguarda la moglie, vittima principale, questa lamenta la violazione nella sentenza di II grado dell’art. 2059 c.c. nella parte in cui non ha quantificato nel danno non patrimoniale le conseguenze negative dinamico relazionali derivanti dalle due operazioni con parziale esito negativo nonostante sia stato riconosciuto che queste hanno avuto conseguenze negative sulla vita di tutti giorni.
Con il secondo motivo il marito censura l’errata e contraddittoria applicazione dell’art.2059 c.c. Se per la moglie era stato riconosciuto un danno relazionale senza, tuttavia, quantificarlo, ma ricomprendendo anche quello da vita sessuale, per il marito era stata esclusa totalmente tale voce di danno.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la mancata quantificazione della componente morale nel danno non patrimoniale.
La Terza Sezione riforma la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma stabilendo il seguente principio di diritto: il Giudice deve tenere conto nella quantificazione unitaria del danno non patrimoniale sia l’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale) sia quello esteriore consistente nelle conseguenze negative sulla vita sociale della vittima (danno dinamico relazionale).
Dopo una minuziosa ricostruzione delle pronunce più importanti in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, la suprema Corte evidenzia che qualsiasi incertezza in merito alle voci componenti il danno non patrimoniale è stata dissipata dal Legislatore con la riforma del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni. Quest’ultimi articoli hanno nettamente distinto la componente morale da quella dinamico relazionale prevedendo che quest’ultima possa essere liquidata solamente se il danneggiato dimostra che la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali ed obbiettivamente accertati. Non a caso, infatti, la nuova rubrica all’interno del quale si trovano i due articoli testè richiamati è stata intitolata “del danno non patrimoniale” in luogo della precedente locuzione “del danno biologico”. Sulla base di quanto statuito dal Legislatore, la Corte prosegue rilevando che affinché ci possa essere una personalizzazione del danno che vada oltre alla quantificazione tabellare, il danneggiato deve dimostrare che l’evento dannoso ha cagionato conseguenze dannose non ordinarie poiché quelle che si verificano normalmente sono già prese in considerazione nel sistema tabellare.
La ridotta lesione della colonna cervicale, pur non essendo di per sé un danno biologico di elevatissima entità, limita notevolmente la vita relazionale della ricorrente poiché la CTU ha accertato che le impedisce qualsiasi attività lavorativa e non che comporti sollecitazioni meccaniche alla cervicale.
Dette conseguenze straordinariamente negative che hanno impattato sulla vita dinamico relazionale della paziente e di suo marito non rientrano nella “personalizzazione” prevista dal sistema tabellare che permette al Giudice, entro determinati limiti, di aumentare o diminuire il valore di ogni singolo punto d’invalidità per parametrare caso per caso il risarcimento al danno effettivamente subito dal danneggiato. La Corte rileva, infatti, che la personalizzazione riguarda pur sempre il danno biologico morale, ma non considera le ripercussioni non prevedibili sulla vita dinamico relazionale del danneggiato (Cass., sez. III, sent. 22 settembre 2015 n. 18611, Cassazione civile sez. III, 21/09/2017, n.21939 ). Nel caso di specie non è prevedibile che la percentuale di danno permanente riconosciuta comporti una notevole compromissione della sfera sessuale e della vita di coppia. Sulla base di questa deduzione la Cassazione rinvia alla Corte d’Appello stabilendo che questa voce di danno debba essere considerata nel risarcimento del danno non patrimoniale e quantificata a parte, in quanto conseguenza nefasta straordinaria non presa in considerazione nel sistema tabellare.

 

 

 

 

 

TESTO DELLA SENTENZA
C.M. e D.F.M. convenivano in giudizio l’Azienda policlinico (OMISSIS) di Roma chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall’attrice per l’esecuzione colposamente inidonea di un intervento chirurgico effettuato per il trattamento di un’ernia discale, seguito da una seconda operazione solo parzialmente riparatrice, con conseguente necessità, in chiave terapeutica, di significative cure fisioterapiche e farmacologiche.
Il tribunale, per quanto qui ancora rileva, accoglieva la domanda condannando, altresì, Ina Assitalia s.p.a., chiamata in garanzia dall’azienda ospedaliera, a tenere indenne la stessa nella misura della liquidazione risarcitoria accordata.
La corte di appello riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo, in particolare, la liquidazione del danno in favore dell’attrice, in conseguenza di un’invalidità permanente ritenuta sussistente in misura minore; escludeva il danno da lesione del rapporto parentale in favore del coniuge, stante l’assenza di macrolesioni che potessero legittimare il ricorso a presunzioni; accoglieva e liquidava altresì il danno la lesione del diritto al consenso informato, quale situazione giuridica soggettiva distintamente tutelata.
Avverso questa decisione ricorrono per cassazione C.M. e D.F.M. formulando sei motivi.
Resistono con controricorso l’Azienda policlinico (OMISSIS), Generali Italia s.p.a., già Ina Assitalia s.p.a., e E.V., medico che aveva eseguito sia il primo che il secondo intervento, originariamente chiamato in causa dalla società assicuratrice unitamente ad altri due medici, L.J., quale partecipante al primo intervento, e Ca.Gi., coesecutore del secondo intervento.
Non hanno svolto difese L.J. e Ca.Gi..
Generali Italia s.p.a. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che l’indagine medico legale del perito d’ufficio aveva accertato la lesione morfologica ma non aveva apprezzato le specifiche e dettagliate conseguenze funzionali e quindi relazionali della stessa, di cui pertanto era mancata la liquidazione ai fini dell’unitaria ma compiuta riparazione del danno non patrimoniale arrecato, il tutto, in particolare, non apprezzando il più che probabile aggravamento futuro dei postumi e, inoltre, contraddicendosi, perchè dapprima indicando lacune della stessa consulenza nella complessiva quantificazione della percentuale d’invalidità permanente (20% invece del 27% derivante dalla somma di quelle quantificate per i singoli profili biologici sezionati) e nell’omessa inclusione del danno estetico (per un necessario incremento al 30% finale), e poi concludendo per l’erroneità della sentenza con cui il tribunale aveva, invece, colmato le lacune medesime, accordando più congruamente, anche se non abbastanza, un percentuale di danno permanente del 40%.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, perchè la corte di appello avrebbe errato contraddicendosi nel riconoscere, a C.M., per un verso, un danno relazionale, neppure idoneamente liquidato, alla vita di relazione in specie sessuale, per converso negandolo, poi, al marito cui avrebbe potuto e dovuto riconoscersi per via presuntiva, anche in riferimento alla sofferenza normalmente implicata dal legame affettivo.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè la corte di appello avrebbe errato nel mancare di considerare la componente morale del danno non patrimoniale, illegittimamente ritenuta assorbita dalla liquidazione personalizzata del danno biologico e neppure valutata apprezzando la gravità della condotta colposa lesiva.
Con il quarto motivo si prospetta la violazione di legge che la corte di appello avrebbe commesso, come già aveva fatto il tribunale, applicando, per la liquidazione del danno alla persona, le c.d. tabelle romane invece che quelle milanesi.
Con il quinto motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso in cui sarebbe incorsa la corte di appello non apprezzando nella sua compiutezza la lesione derivante dalla violazione del consenso informato, pur affermata a differenza di quanto accaduto in primo grado, concludendo per una liquidazione equitativa inadeguatamente limitata a 10.000 Euro senza considerare, in particolare, che l’attrice non avrebbe assentito all’intervento stesso se avesse avuto contezza di ogni aspetto fattuale e soprattutto della possibilità di evitare l’operazione, tentando la fisioterapia conservativa, in specie alla luce delle risultanze dell’esame elettronEurografico che le furono evidentemente celate, fermo che, quanto meno, conoscendo adeguatamente i rischi, si sarebbe meglio preparata alla successiva sofferenza derivante dall’intervenuta invalidità.
Con il sesto motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso e l’illegittima negazione del rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, poichè la corte di appello avrebbe illogicamente mancato di valutare che le conseguenze della colposa condotta medica erano da verificare, come non era stato fatto, anche con riferimento alla sintomatologia dolorosa dovuta agli spasmi muscolari da compressione midollare e alla limitazione della motilità delle spalle oltre che degli arti e non solo del collo o della colonna vertebrale.
2. Il primo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente per connessione, è sono fondati.
2.1. Deve premettersi che nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute dall’elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o di difetto motivazionale (Cass., 20/09/2013, n. 21611).
La suddetta inammissibilità può dirsi sussistente, logicamente, a patto che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile (cfr. anche Cass., 17/03/2017, n. 7009). Infatti, deve al contempo farsi applicazione del principio per cui la circostanza che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le deduzioni prospettate in modo da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi distinti (Cass., Sez. U., 06/05/2015, n. 9100).
L’esame del motivo ora in scrutinio così come degli altri in cui la questione si ripropone – richiamando in modo cumulativo disposizioni correlate a violazioni di legge e il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – avverrà nei suddetti limiti, al di fuori dei quali residua dunque l’inammissibilità delle censure.
2.2. Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev’essere interpretata, parte qua, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte, dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall’altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale.
Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
2.3. La regola di giudizio dianzi esposta si pone in una linea di evidente continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, oltre che da questa stessa Corte regolatrice (principi rispetto ai quali le sole sentenze del 2008 delle sezioni unite di questa Corte sembrarono segnare, parte qua, un momento di apparente discontinuità).
a) Corte cost. n. 184 del 1986: “Va ribadito che il danno biologico è nettamente distinto (ed assume un ruolo autonomo) sia in relazione al lucro cessante da invalidità temporanea o permanente, sia nei confronti del danno morale in senso stretto”; “Il danno biologico è sempre presente nell’avvenuta menomazione psico-fisica, ed è sempre risarcito, a differenza delle due voci (eventuali) del lucro cessante e del danno morale”; “Anche se il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subbiettivo, ben può applicarsi l’art. 2059 c.c., ove dal primo (lesione della salute) derivi, come conseguenza ulteriore rispetto all’evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto leso, un danno morale subbiettivo”; “Il danno biologico è un tipo di danno-evento, mentre il danno morale subbiettivo è un genere di danno-conseguenza. Diversamente dalle conseguenze morali subbiettive o patrimoniali, che possono anche mancare in tutto o in parte, il danno biologico, in quanto evento interno al fatto lesivo, deve necessariamente esistere ed essere provato”;
b) Corte cost. n. 372 del 1994: “Il danno alla salute patito dal familiare della persona uccisa è il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, che, in persona particolarmente predisposte, anzichè esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato d’angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente”; “Il risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere razionalmente commisurato non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita delle qualità personali”;
c) Corte cost. n. 293 del 1996: “L’inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall’art. 2059 c.c., non significa identificazione con il danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale”;
d) Corte cost. n. 233 del 2003 (punto 3.4.): “Occorre da ultimo considerare che l’indirizzo interpretativo assunto dal rimettente come diritto vivente risulta disatteso, successivamente all’ordinanza di rimessione, dalla stessa giurisprudenza di legittimità Giova al riguardo premettere – pur trattandosi di un profilo solo indirettamente collegato alla questione in esame – che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c., si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828) viene, infatti, prospettata un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”;
e) Corte cost. n. 235 del 2014 (punto 10.1.) “E’ pur vero che l’art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al danno biologico, e non fa menzione del danno morale. Ma la norma denunciata non è chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendone i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%). L’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno attiene al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità, e lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”;
f) Corte giust., 23/01/2014, C-371/2012: “Rientra nella nozione di danno alla persona ogni danno arrecato alla sua integrità che include le sofferenze sia fisiche che psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente alla prima e alla seconda direttiva figurano i danni morali. Il diritto nazionale italiano prevede, da un lato, all’art. 2059 c.c., il fondamento del diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali, dall’altro, all’art. 139 cod. ass., le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento per quanto riguarda il danno biologico per lesioni di lieve entità cagionate da siffatti sinistri. L’art. 139 cod. ass. non si pone, pertanto, in contrasto con la normativa comunitaria, poichè la liquidazione del danno morale, se e in quanto dimostrato, non è impedita dalla norma denunciata, ma semmai, come confermato dal Governo italiano in udienza dinanzi alla Corte, limitata entro la misura stabilita dalla norma stessa”;
g) Cass. n. 8827 del 2003 (p. 38): “Si risarciscono così danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo, pur se anch’essi, come gli altri, di natura non patrimoniale”, il che “non impedisce che la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali possa anche essere unica, senza una distinzione – bensì opportuna, ma non sempre indispensabile – tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, quanto a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto, se una lesione dell’integrità psico-fisica sia riscontrata, e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica”, e ciò perchè “il danno biologico non è configurabile se manchi una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica: in tal senso si è orientato il legislatore con il D.Lgs. 23 febbraio 2000, art. 13, e L. n. 57 del 2001, artt. 5 e 38, prevedendo che il danno biologico debba essere suscettibile di accertamento o valutazione medico-legale”;
h) Cass., Sez. U., n. 6276 del 2006: “Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro, il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso. Il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazioni secondo il sistema tabellare – al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico – necessita di precise indicazioni comprovanti l’alterazione delle abitudini di vita del danneggiato in conseguenza di ciò che concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore alterandone l’equilibrio”.
Va, in particolare, osservato, quanto all’interpretazione del dictum del giudice delle leggi di cui a Corte cost. n. 235 del 2014, che una piana lettura del punto 10.1. della sentenza non consente (diversamente da quanto sostenuto recentemente da autorevole dottrina, che discorre, in proposito, “di lettura antiletterale”) soluzione diversa da quella che predichi l’ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale).
Una diversa lettura della decisione, che ne ipotizzi l’assorbimento del danno morale in quello biologico difatti, ometterebbe del tutto di considerare che la premessa secondo cui “la norma denunciata di incostituzionalità non è chiusa al risarcimento anche del danno morale” evidenzia con cristallina chiarezza la differenza tra qualificazione della fattispecie e liquidazione del danno.
Se, sul piano strutturale, la qualificazione della fattispecie “danno non patrimoniale”, in assoluta consonanza con i suoi stessi precedenti, viene espressamente ricondotta dal giudice delle leggi, giusta il consapevole uso dell’avverbio “anche”, alla duplice, diversa dimensione del danno morale e del danno alla salute, sul piano funzionale la liquidazione del danno conseguente alla lesione viene poi circoscritta (si badi, per il “solo, specifico e limitato caso delle micro permanenti conseguenti alla circolazione stradale”) entro i limiti di un generalizzato aumento del 20% rispetto ai valori tabellari.
Ogni incertezza sul tema del danno alla persona risulta, comunque, si ripete, definitivamente fugata ad opera dello stesso legislatore, con la riforma degli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni.
L’art. 138 (la cui rubrica è stata correttamente e coerentemente trasformata da quella di danno biologico in quella, onnicomprensiva, di danno non patrimoniale), al comma 2, lett. e), recita testualmente: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione”.
Si legge, ancora, al comma 3 della norma citata: “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.
Il sopravvenuto intervento chiarificatore, da parte del legislatore, della fenomenologia del danno alla persona induce a escludere una rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, posta, cioè, l’esistenza di una chiara volontà normativa affermativa della distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico relazionale (non diversamente da quanto accaduto in campo sanitario, con la modificazione legislativa della responsabilità del medico da contrattuale in aquiliana, nonostante la contrastante ricostruzione in termini di contatto sociale da parte delle stesse Sezioni Unite di questa Corte), sia pur in apparente contrasto con alcune affermazioni contenute nelle citate sentenze delle sezioni unite del 2008.
A tali, necessarie premesse storico-metodologiche consegue, con riguardo alla fattispecie concreta sottoposta all’esame del collegio, che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sè stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sè”).
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può inoltre essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo rid quod plerumque accidit” (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939).
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016, n. 7766, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).
2.4. Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie va rilevato quanto segue:
a) da una parte, sul piano logico, non vi è una (insanabile) contraddizione tra l’aver ritenuto sussistenti, come già il tribunale, alcune lacune della consulenza medica officiosa in punto di quantificazione dell’invalidità, senza al contempo giungere agli incrementi domandati dalla parte deducente, fermo quanto si sta per dire sub b) e c);
b) d’altra parte, però, la prima censura coglie nel segno nella parte in cui si sostanzia in una critica all’omessa personalizzazione del danno, risultando fondata, nello specifico, poichè la corte territoriale non ha apprezzato l’eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito, che, nel particolare caso, come pacificamente accertato dalla consulenza officiosa riportata in ricorso (pag. 41), ha comportato la preclusione di “tutte quelle attività, lavorative e non, che impongono continue sollecitazioni meccaniche della colonna cervicale”: si tratta di conseguenze correlate a un’irripetibile “eccezionalità” del profilo dinamico relazionale, prive, come tali, di un puntuale apprezzamento. Dal che la fondatezza del motivo;
c) la sentenza andrà poi cassata anche quanto all’erronea sovrapposizione tra “personalizzazione” della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale e danno “morale” (pag. 8, terz’ultimo capoverso, della pronuncia d’appello), che dovrà essere autonomamente apprezzato e liquidato per le ragioni sopra esplicitate. Dal che la fondatezza del terzo motivo. Con l’ulteriore precisazione che, come anticipato, la “personalizzazione” della liquidazione non concerne, come affermato dalla corte di appello, le oscillazioni tabellari che definiscono il “range” astrattamente individuato per monetizzare le “ordinarie” conseguenze del punto d’invalidità accertato (congegnato in modo da lasciare così al giudicante un margine per il concreto apprezzamento equitativo delle appena menzionate ricadute pregiudizievoli). La “personalizzazione” in parola, si ripete, riguarda le eccezionali conseguenze dannose che, rispetto a quelle (da ritenere) incluse nello “standard” statistico sintetizzato dal punto d’invalidità, permettano e anzi, quando del caso, impongano un incremento rispetto a quel “range”.
Il giudice del rinvio procederà dunque, nei suddetti sensi, a un nuovo e compiuto apprezzamento e, quindi, a una nuova e compiuta liquidazione del danno alla persona.
2.5. Il secondo motivo è anch’esso fondato.
Con la censura, al di là della sua formale rubricazione, si deduce l’errore di giudizio in cui si è tradotta un’erronea sussunzione della fattispecie nel regime legale delle presunzioni, rilevanti al fine della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
La corte territoriale ha escluso conseguenze, al riguardo, “non essendo riscontabili nella specie macrolesioni o danni fortemente invalidanti”.
Quest’affermazione, a fronte di accertate lesioni di non lieve entità (fino al 10%, ex art. 139 c.d.a.) bensì quantificante al 30%, si risolve in un’apodittica negazione di quanto ragionevolmente è riferibile alla normalità di rapporti di convivenza coniugale non revocata in dubbio nelle fasi di merito, in termini di sofferenza morale implicata dalla relazione di vita, sebbene non in termini autonomamente biologici nel senso sopra ricostruito (cfr Cass., 11/07/2017, n. 17058, punto 3). Laddove la locuzione “ragionevolmente riferibile” sta a significare il minimo comun denominatore delle conoscenze e degli apprezzamenti che, in un dato momento storico, vengono riferiti a quella “relazione di vita”.
Va al contempo precisato, con riferimento a quanto dedotto in ricorso (in specie a pag. 68) che ciò che dev’essere apprezzato consiste nella gravità delle ricadute – in questo senso del fatto pregiudizievole (Cass. 13/02/2013, n. 3582) – e non della gravità delle condotte colposamente causali del loro autore, atteso che la responsabilità civile, al di là delle sue ricadute funzionali e di espresse eccezioni legislative, ha una generale struttura risarcitoria e non punitiva.
2.6. Il quarto motivo è inammissibile poichè non si censura idoneamente la affermazione della corte di appello secondo cui sul punto dell’applicazione delle c.d. tabelle romane, in luogo di quelle milanesi, si era formato, per mancata impugnazione, il giudicato interno (pag. 8 della sentenza, di cui il ricorso dà atto a pag. 73).
La statuizione non è superabile, come preteso, in ragione di un suo assunto formalismo. Una volta non contestata, cioè, la formazione del giudicato interno, la “ratio decidendi” in parola risulta ostativa, al di là della pur rilevabile mancanza di dimostrazione della produzione, nelle fasi di merito, delle c.d. tabelle milanesi (che avrebbe, in ogni caso, costituito altra ragione d’inammissibilità: Cass., 13/11/2014, n. 24205, Cass., 16/06/2016, n. 12397).
2.7. Il quinto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
La corte territoriale ha accertato e liquidato il danno da lesione del consenso informato, e la specifica deduzione per cui tale liquidazione dovrebbe essere ritenuta insufficiente perchè non avrebbe considerato che la paziente avrebbe rifiutato l’intervento chirurgico ove compiutamente informata (in specie dell’esame elettronEurografico), s’infrange con la mancata specificazione di aver allegato e provato tale circostanza (ossia la scelta di non operarsi), anche presuntivamente, nelle sedi di merito (Cass., 19/07/2018, n. 19199).
Per il profilo, invece, inerente alla lesione dell’autodeterminazione e alla preparazione all’impatto delle conseguenze, la censura, per come formulata, si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento, in termini equitativi, delle risultanze istruttorie, inammissibile nel giudizio di legittimità.
2.8. Il sesto motivo è inammissibile.
Il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria un’espressa pronunzia sul punto (Cass., 29/09/2017, n. 22799).
Ciò posto, la censura formulata si traduce nella richiesta di un nuovo apprezzamento istruttorio in questa sede inammissibile.
3. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il primo, secondo e terzo motivo, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte di appello di Roma perchè, in altra composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

 

 

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