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TUTELA DEL MINORE STRANIERO ED...

TUTELA DEL MINORE STRANIERO ED ISTANZA EX ART. 31 T.U.I. (TESTO UNICO DELL’IMMIGRAZIONE)

Nozione in sintesi.

La tutela del minore straniero arrivato in Italia (con o senza famiglia) viene prevista e realizzata all’articolo 31 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e ss. modd. (T.U. Immigrazione). Tale norma è composta di quattro commi che fissano importanti principi in materia.

Nel primo comma viene stabilito che: “Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e’ affidato, se più favorevole. Al minore e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 (del T.U.I.). L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.

Il secondo comma è stato abolito, mentre il quarto ed ultimo comma così recita: “Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero, il provvedimento e’ adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

Tuttavia, la disposizione, che in questa sede maggiormente ci interessa, è rappresentata dal comma terzo dell’art. 31 del T.U. Immigrazione, a mente del quale viene riportato che: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione e’ revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.”

Dunque, secondo la previsione di legge sopra riportata, il familiare del minore straniero presente in Italia (genitore o parente affidatario, NdR) può entrare o rimanere nel Territorio Nazionale, dietro autorizzazione del Tribunale dei minori territorialmente competente, previa verifica di taluni requisiti normativi, per un periodo di tempo determinato, così derogandosi a tutte le altre norme contenute nel T.U.I.

Brevi aspetti pratici.

I requisiti fissati dall’art. 31, co. 3, del D. Lgs. 286/1998, che legittimano la concessione del provvedimento autorizzativo, da parte del giudice minorile, all’ingresso o alla permanenza del ricorrente, familiare del minore straniero, sono essenzialmente due: 1) gravi motivi” connessi con lo sviluppo psicofisico del minore; 2) età e condizioni di salute del minore presente in Italia.

Il primo parametro legale reca in sé due distinte nozioni, la cui portata, stante l’evidente laconicità delle espressioni impiegate dal Legislatore nazionale, è stata necessariamente ed opportunamente individuata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nei gravi motivi, i giudici hanno ricompreso tutte le situazioni fattuali d’emergenza, caratterizzate da eccezionalità e straordinarietà, idonee, per ciò stesso, a derogare alle altre disposizioni comuni inserite nel T.U. Immigrazione.

Peraltro, detti motivi di rilevante gravità devono essere imprescindibilmente connessi, in maniera funzionale, allo sviluppo psicofisico dello straniero minorenne.

Quest’ultimo concetto è stato costantemente tradotto dalla Cassazione (Cass. Sez. Unite 15.ottobre 2006, n.22216) con un giudizio prognostico sulle potenziali conseguenze negative in capo al minore, nell’ipotesi di diniego dell’autorizzazione al proprio familiare, non potendosi limitare, dunque, ad una lettura, ancorata al solo pregiudizio attuale nei confronti del minore.

Il secondo presupposto di legge è invece dato dall’età e dalle condizioni di salute del minore.

Dal punto di vista anagrafico, un orientamento giurisprudenziale consolidato tende a valorizzare la tenera età del minore ai fini della concessione del permesso al genitore / familiare affidatario, sul logico e condivisibile presupposto che più il minore è di tenera età, maggiore sarà l’opportunità che il familiare possa restare con lui per assisterlo emotivamente e materialmente.

Ciò, peraltro, non implica simmetricamente che il familiare di un minore, più vicino al conseguimento della maggiore età, non avrà alcuna chance a vedere accolto il suo ricorso ex art. 31, co. 3, T.U.I., dal momento che il competente Tribunale dei minori potrà fondare la sua decisione positiva sulla scorta di altri requisiti enunciati dalla medesima norma.

Ultimo aspetto da affrontare è quello relativo alle condizioni di salute del minore interessato.

Anche in questo specifico caso l’apporto giurisprudenziale è stato, senza dubbio, utile nel definire con maggior chiarezza i confini della locuzione testuale.

In tal senso, si è per lo più specificato che non occorre che vi sia una condizione di salute particolarmente grave, dovuta a determinate patologie, di sicuro impatto lesivo sul minore.

E’, invece, di per sé sufficiente anche soltanto un concreto, fondato e relativamente grave pregiudizio, che il minore potrebbe avere a patire per effetto dell’allontanamento del suo familiare di riferimento o, ancora, a causa del forzoso trasferimento, in danno del minore coinvolto, dal contesto familiare, ambientale e sociale in cui è cresciuto (E’ qui evidente il rimando al collegato criterio dello sviluppo psicofisico di cui sopra, NdR).

Merita, conclusivamente, un breve cenno la questione giuridica sulla temporaneità dell’autorizzazione rilasciata dai Tribunali dei minori.

Innanzitutto, va, di certo, premesso che il Legislatore italiano ha, coerentemente, posto in piena relazione detta temporaneità con i gravi motivi, che vanno dedotti dal ricorrente in giudizio, di volta in volta, e conseguentemente accertati dal giudice minorile nella prima richiesta, così come in quelle successive.

Nonostante ciò, la Suprema Corte ha, negli ultimi decenni, autorevolmente dichiarato che: “La durata del soggiorno deve essere determinata ma non per questo breve.” (Cfr. ex multis, CASS., CIV., SEZ. I, sent. n. 2647 del 03.02.2011).

Di conseguenza, da una parte, l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia potrà avere durata pari od anche superiore all’annualità, dall’altra, una volta decorso il periodo di tempo stabilito dal Tribunale dei minori, si potrà, in presenza dei requisiti ex lege richiesti, ripresentare una nuova istanza per ottenere un ulteriore provvedimento favorevole al prolungamento della durata della permanenza sul territorio nazionale.

Articolo redatto dall’Avv. Federico Colangeli

Per ulteriori informazioni sulla domanda di ricongiungimento familiare rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it ) e all’Avv. Federico Colangeli (mail: avvfedericocolangeli@libero.it / federicocolangeli@yahoo.it ).

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Avv. Federico Colangeli

Specializzato in: Immigrazione, Penale, Recupero crediti, Locazioni, Infortunistica stradale e Tutela dei consumatori.

Mail: avvfedericocolangeli@libero.itfedericocolangeli@yahoo.it

L’Avv. Colangeli si occupa prevalentemente di diritto dellimmigrazione, materia nella quale vanta unesperienza professionale pluriennale. Nel 2009 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso lUniversità degli studi di Genova e lanno successivo il diploma di Master universitario per Giurista dImpresa nel medesimo Ateneo. Eiscritto allalbo degli Avvocati di Imperia dal 14 febbraio 2014. Negli anni 2015 – 2016 ha frequentato il Corso biennale per le difese dufficio, organizzato dalla Camera penale di Imperia – Sanremo Roberto Moroni. Inoltre l’Avv. Colangeli fornisce consulenze stragiudiziali ed assistenza giudiziale nelle seguenti materie: immigrazione, penale, locazioni, recupero crediti, diritti reali, contratti, diritto di famiglia, responsabilità civile, condominio ed infortunistica stradale.

 

 

 

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