RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON CITTADINO ITALIANO / UE
- 16 Febbraio 2020
- Avv. Francesco Meiffret
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON CITTADINO ITALIANO / UE
Nozione in sintesi.
Nei precedenti contributi si è già affrontato il tema dell’unità familiare, trattando, in particolare, dell’istituto del ricongiungimento familiare tra cittadini extracomunitari, dei quali uno dei due risiede regolarmente in Italia.
Con il presente scritto si vuole dare conto di una specifica e distinta ipotesi di ricongiungimento familiare, che viene in rilievo quando uno straniero extracomunitario, che vive al di fuori del territorio italiano, intende raggiungere e convivere con un familiare che ha la cittadinanza italiana o comunitaria (paesi aderenti all’U.E.) e che risiede in territorio italiano.
Questa fattispecie, proprio per la sua peculiarità, trova la propria disciplina normativa in ambito europeo con la Direttiva 2004/38/CE, che il legislatore italiano ha recepito nel nostro Paese con il dlgs 6 febbraio 2007 n.30
Per quanto qui di interesse, va evidenziato che la ratio dell’istituto giuridico in esame è quella di assicurare una tutela rafforzata del diritto dell’unità familiare rispetto a quella prevista nel T.U. sull’Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998) in favore dei familiari di cittadini italiani / comunitari.
Brevi aspetti pratici.
In considerazione del regime di maggior favore che la Legge riserva al ricongiungimento familiare con un cittadino italiano/comunitario, sussistono talune rilevanti differenze con il ricongiungimento tra cittadini non appartenenti all’U.E.
In prima battuta, la sua operatività non è circoscritta solamente al coniuge, ai figli e ai genitori, ma coinvolge anche altri gradi di parentela, con riferimento specifico a fratelli e sorelle.
In secondo luogo, la procedura amministrativa è molto più snella e rapida, dal momento che non è prevista la richiesta del nulla osta allo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura del luogo, ove risiede il cittadino italiano / comunitario, al quale il familiare straniero intende ricongiungersi.
Quest’ultimo, infatti, munito dei documenti attestanti il legame di parentela, può recarsi direttamente alla rappresentanza diplomatica italiana (ambasciata / consolato) più vicina a lui, nel paese estero dove vive, al fine di chiedere un visto per l’Italia.
Le norme prevedono, inoltre, che la tipologia di visto rilasciato può anche essere semplicemente turistica, nel qual caso la documentazione concernente il legame di parentela sarà portata, una volta giunti in Italia, all’Ufficio Immigrazione della Questura del luogo, ove risiede il parente italiano / comunitario.
Anche se munito di apposito visto per motivi familiari, lo straniero extracomunitario, non appena arrivato in Italia, dovrà comunque richiedere ai competenti uffici il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Infine, il legislatore, sulla base delle disposizioni comunitarie, ha stabilito che le domande di visto, richieste dai familiari dei cittadini italiani e dell’U.E. siano trattate dalle nostre autorità diplomatiche, in via prioritaria rispetto alle altre, seppur cronologicamente antecedenti.
Annotazione conclusiva: il diniego del visto diplomatico per l’Italia e, più in generale, le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei familiari del cittadino italiano / comunitario, da parte del nostro Paese, sono giustificabili solamente in caso di comprovata esistenza di motivi di sicurezza per lo Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e, in via residuale, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
A tal proposito, la giurisprudenza comunitaria, interpellata in merito, ha autorevolmente precisato che i motivi di pubblica sicurezza sono pienamente ravvisabili in tutti quei comportamenti del soggetto extracomunitario che costituiscono un pericolo concreto, attuale e sufficientemente grave (V. Corte di giustizia 31 gennaio 2005 C 503 del 2003).
Per ulteriori informazioni su questa rilevante tematica rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it tel 0184 532708) e all’Avv. Federico Colangeli (cell. 0039.3334966282 – mail: avvfedericocolangeli@libero.it)
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Descrizione
L’Avv. Colangeli si occupa prevalentemente di diritto dell’immigrazione, materia nella quale vanta un’esperienza professionale pluriennale. Nel 2009 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova e l’anno successivo il diploma di Master universitario per “Giurista d’Impresa” nel medesimo Ateneo. E’ iscritto all’albo degli Avvocati del foro di Imperia dal 14 febbraio 2014, nel relativo elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dal 2016 e nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dal 2018. Inoltre, l’Avv. Colangeli fornisce consulenze stragiudiziali ed assistenza giudiziale nelle seguenti materie: immigrazione, penale, locazioni, recupero crediti, diritti reali, contratti, diritto di famiglia, responsabilità civile, condominio ed infortunistica stradale.
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