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IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALIT...

IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’ E L’AFFIDAMENTO CONDIVISO A SEGUITO DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI: LA FREQUENTAZIONE DEI MINORI DI ENTRAMBI I GENITORI PUO’ NON ESSERE PARITARIA

IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’ E L’AFFIDAMENTO CONDIVISO A SEGUITO DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI: LA FREQUENTAZIONE DEI MINORI DI ENTRAMBI I GENITORI PUO’ NON ESSERE PARITARIA

Cass ord 19323 del 17 sett. 2020

DESCRIZIONE DEL CASO

Il padre di una bambina presentava reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria con il quale veniva stabilito l’affidamento condiviso della bambina con permanenza prevalente presso il domicilio della madre, regolati i tempi di visita del padre e determinato l’assegno di mantenimento. Il padre nel reclamo chiedeva di disporre una convivenza paritaria in termini di tempo della minore con entrambi i genitori. La Corte D’Appello respingeva il reclamo, poiché la paritaria convivenza della minore con entrambi i genitori avrebbe comportato dei disagi per la minore in termini di spostamenti poiché gli ex coniugi abitavano in comuni diversi. Avverso tale rigetto il padre della bambina proponeva ricorso in Corte di Cassazione.

LA QUESTIONE

Viene sempre garantita una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori nell’affidamento condiviso?

LE DECISIONI DELLA SENTENZA IN COMMENTO

Il principio di biogenitorialità consiste nel diritto della prole a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, sia che questi siano separati o divorziati.

La separazione e/o il divorzio non incidono sull’obbligo di cura e mantenimento nei confronti dei figli, ma giocoforza ridefiniscono il ruolo genitoriale a seguito della scissione della famiglia.

A seguito della separazione occorre preservare la frequentazione dei figli con entrambi i genitori e le rispettive famiglie.

Tale diritto è stato affermato, ad esempio, dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo ( Corte europea dei diritti dell’uomo sez II 29 gennaio 2013) la quale ha statuito che le autorità nazionali debbano garantire il diritto di visita del genitore non convivente con il figlio minore.

Anche l’Autorità Garante per l’infanzia e per l’adolescenza, il 2 ottobre 2018, ha presentato a degli esperti una “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”. Tale documento richiama quanto dettato dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo con particolare riferimento alla separazione dei genitori e, più precisamente, che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori al fine di ricevere cure, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi .

Nella maggior parte delle separazioni e dei divorzi il giudice concede l’affidamento condiviso, disciplinato dall’art.155 c.c., al fine di garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori.

Il quesito principale affrontato dall’ordinanza in commento è se in base all’applicazione dell’affidamento condiviso, affinché venga tutelato il principio di bigenitorialità, occorra sempre e comunque una frequentazione paritaria a livello di tempo con entrambi i genitori. La risposta può anche essere negativa.

Se, ad esempio, i genitori vivono in città diverse non si può imporre al minore continui viaggi che comportino eccessivo stress, maggiori difficoltà negli studi e nella vita sociale.

In presenza di determinati presupposti, posto che bisogna sempre tutelare l’interesse del minore. il Giudice può stabilire una frequentazione non paritaria.

Tale possibilità deriva dal fatto che la Suprema Corte ha affermato più volte che il giudice, nel determinare l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, deve applicare un criterio che si fondi sull’interesse morale e materiale della prole al fine di applicare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivati dalla separazione dei genitori. Tale criterio richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di curare, crescere ed educare il figlio minore, sulla base del ruolo svolto da questi nel nucleo familiare nonché sulle capacità affettive. Sulla base di suddetti presupposti è possibile stabilire orari non paritari di frequentazione (Cass. Sez.VI sent. 19 luglio 2016 n°14728).

In altri precedenti la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore a essere partecipe nella vita del figlio minore, ma questo non comporta l’applicazione di una proporzione matematica di parità delle ore, dei giorni di frequentazione del figlio, poiché il diritto del familiare non convivente di vedere il figlio deve avvenire secondo le esigenze di vita del minore e dell’altro genitore (Cass. Civ., Sez. I, sent. 13 febbraio 2020 n° 3652; Cass. Civ. Sez. I del 12 dicembre 2018 n° 31902).

Se la giurisprudenza di legittimità sembra essere nettamente orientata nell’affermare che l’affidamento condiviso del minore non comporta necessariamente una frequentazione paritaria di entrambi i genitori, è opportuno precisare che una posizione così certa non è rinvenibile nelle pronunce di merito.

Vi sono sentenze che applicano una paritaria e rigida frequentazione di entrambi i genitori soprattutto in casi di separazioni consensuali e divorzi consensuali (Trib. Lecce, 16 maggio 2017, n. 2000).

Vi sono, inoltre, casi in cui la frequentazione paritaria di entrambi i genitori è stata applicata anche in separazioni giudiziali (Trib Catanzaro, sent. 28 febbraio 2019 n. 443).

Articolo redatto dall’Avv. Giuliana Martelli

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