Somme corrisposte erroneamente dall’Inps a titolo di pensione: è sempre obbligatoria la restituzione?
Somme corrisposte erroneamente dall’Inps a titolo di pensione: è sempre obbligatoria la restituzione?
Negli ultimi anni sono aumentate le richieste dell’Inps nei confronti di pensionati di restituire parte degli importi percepiti sino a quel momento a titolo di pensione.
Il presente breve commento mira a spiegare se tali richieste dell’Inps siano sempre legittime.
La risposta, a differenza del normale indebito civilistico ex art. 2033 c.c., non è automatica.
A tutela del pensionato esiste una norma nel ramo previdenziale che deroga all’art.2033 c.c.
Tale norma è l’articolo 52 della l. n. 88/1989 che prevede espressamente comma 2 dell’art. 52 della l.88 del 1989 “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a ripetizione delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.
La norma è chiara sul punto. Se è colpa dell’ente l’accredito di una pensione più elevata rispetto a quella che avrebbe dovuto percepire il pensionato e non sussiste dolo da parte sua, quanto indebitamente percepito non deve essere restituito.
Oltre a tali principio anche i tempi stabiliti per legge affinché maturi la prescrizione dell’indebito sono notevolmente ridotti rispetto alla normale prescrizione decennale per l’indebito. In base all’art. 13 comma 2 della L. 412/1991 L’Inps “deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Si vuole nuovamente evidenziare che tale residua possibilità temporale di recupero di indebiti pensionistici è limitata alla sussistenza delle condizioni previste dal co. 1° dello stesso art. 13 e dal co. 2 dell’art. 52 cit. e, cioè, che la corresponsione di somme indebite sia avvenuta in base a formale provvedimento dell’ente, che tale provvedimento sia viziato da qualsiasi errore imputabile all’ente e che I’indebita percezione sia dipesa dal dolo del pensionato. Senza la presenza contestuale di queste condizioni non è possibile per l’Inps richiedere la ripetizione di quanto versato.
Alla luce di quanto sopra, ogniqualvolta si è destinatari di un avviso di ricalcolo della pensione mensile con richiesta di restituzione di quanto percepito in precedenza, è consigliabile recarsi da un avvocato il quale preliminarmente dovrà presentare ricorso amministrativo presso l’Inps e, nel caso di mancato accoglimento o mancata risposta entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo presentare ricorso in Tribunale.
A dimostrazione di quanto descritto sinora si allega una recente sentenza del Tribunale di Imperia che ha accolto le conclusioni dello scrivente ed un’altra del Tribunale di Palermo.
Tribunale di Palermo indebito pensionistico
Trib imperia sent 15 ott. 2020