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Cass. Civ., Sez II., Ord., 19 ...

Cass. Civ., Sez II., Ord., 19 ottobre 2021, n. 28867: spetta al singolo condomino dimostrare in maniera rigorosa la proprietà esclusiva di un bene tra quelli indicati nell’art. 1117 c.c. che si presumono avere natura condominiale

Cass. Civ., Sez II., Ord., 19 ottobre 2021, n. 28867: spetta al singolo condomino dimostrare in maniera rigorosa la proprietà esclusiva di un bene tra quelli indicati nell’art. 1117 c.c. che si presumono avere natura condominiale

Cass 28867 2021

Il singolo condomino che intende dimostrare la proprietà esclusiva di un bene tra quelli elencati nell’art. 1117 c.c. deve provare in maniera rigorosa la proprietà esclusiva. Tale onere probatorio può ritenersi soddisfatto solo mediante la prova certa che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire mediante la produzione di un titolo anteriore all’insorgenza del condominio, ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione.

IL CASO

Una società ricorre in Cassazione dopo che entrambi i gradi di merito l’avevano vista soccombente nei confronti del condominio all’interno del quale è proprietaria di un’unità immobiliare adibita ad uso commerciale.

Il Condominio, infatti, aveva ottenuto in primo grado una sentenza, confermata anche in appello, nella quale la società veniva condannata al rilascio di una chiostrina che aveva occupato rendendola una sorta di sgabuzzino con l’installazione di una tettoia.

La sentenza di I grado e la Corte d’appello avevano, invece, accertato la natura condominiale del suddetto manufatto poiché doveva essere equiparato ad un cortile e, pertanto, per presunzione ex art. 1117 c.c., di natura condominiale.

La società sostiene l’erroneità della sentenza di appello poiché aveva fornito sia il proprio titolo d’acquisto nel quale, a suo parere, vi era incluso la chiostrina e il regolamento condominiale nel quale non si annoverava tra le parti comuni la chiostrina in questione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

La Cassazione conferma la sentenza della Corte D’appello. Innanzitutto ritiene corretto l’assunto che la chiostrina sia assimilabile ad un cortile e, per questo motivo, sottoposto alla presunzione di condominialità (sul punto si veda Cass. sez. II, sent. 7 aprile 2020 n. 4350).

Sulla base di questo presupposto spetta dunque al condòmino superare la presunzione di condominialità del bene con una prova rigorosa. Richiamandosi ad una precedente sentenza, la Suprema Corte afferma che il condòmino che sostenga la proprietà esclusiva di un bene tra quelli annoverati dall’art. 1117 c.c., deve produrre un titolo d’acquisto dal quale si desuma elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la presunzione di condominialità, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento condominiale, né l’inclusione delle tabelle millesimali come proprietà esclusiva del singolo condomino (Cass. Sez. II, sentenza 18 aprile 2022 n. 5633; si veda anche Cass. Civ. sez.II, sentenza 15 giugno 2001 n. 8152 che esclude anche la rilevanza dei dati catastali avente valore meramente indiziario.

La suprema Corte evidenzia, inoltre, che la prova non può essere fornita nemmeno con un titolo di acquisto derivativo come aveva fatto la ricorrente che si era limitata a fornire l’atta di compravendita con la propria dante causa. Colui che intende acquisire un bene comune tra quelli elencati nell’art. 1117 c,c,c, deve fornire la prova mediante la produzione di un titolo anteriore alla nascita del condominio o l’avvenuto acquisto del bene per usucapione.

Avv. Giuliana Martelli                         Avv. Francesco Meiffret

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (0184/532708 3398177244 mail info@studiolegalemeiffret.it) e all’Avv.  Giuliana Martelli (0184503474   3393915231, mail giuliana_martelli@libero.it

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