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I legami familiari sul territo...

I legami familiari sul territorio italiano possono essere causa di annullamento del provvedimento di espulsione dello straniero irregolare

I legami familiari sul territorio italiano possono essere causa di annullamento del provvedimento di espulsione dello straniero irregolare

Cass. Civile, Ord. Sez. 1, ordinanza del 4 marzo 2022 n. 7124

MASSIMA

L’art. 13, co. 2 – bis, D. Lgs. N. 286/1998 incide sull’applicazione automatica delle cause espulsive stabilite all’art. 13, co. 2, lett. a) e b), T.U. Immigrazione, prescrivendo di contemperare tali esigenze espulsive con la natura e l’effettività dei vincoli familiari, con la durata del soggiorno e, infine, con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine dello straniero che ha regolarmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sia nell’ipotesi di ingresso in Italia irregolare, sia nell’altra ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta di valido permesso di soggiorno sul T.N.

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998 disciplina normativamente l’istituto dell’espulsione amministrativa del cittadino extracomunitario.

In particolare, il primo comma prevede che: “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’Interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.”.

Il successivo comma stabilisce, invece, due distinte fattispecie di espulsione amministrativa dello straniero disposta dal prefetto competente.

Il primo caso contemplato alla lett. a) dall’art. 13 capoverso T.U.I. riguarda il cittadino non comunitario che è entrato irregolarmente in Italia, sottraendosi ai controlli di frontiera e senza essere stato respinto ex art. 10 della normativa nazionale in esame.

La seconda ipotesi espulsiva di cui alla lett. b), comma secondo, dell’art. 13 già citato si rivolge allo straniero che è rimasto nel territorio nazionale, nonostante fosse dall’inizio o anche successivamente sprovvisto di un valido titolo di soggiorno per l’Italia.

A fronte di tali due fattispecie legali, il Legislatore nazionale, con l’intento di recepire, a livello di diritto interno, la Direttiva 2003/86/CE regolante, a livello comunitario, il diritto al ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nell’U.E., ha innovato mediante il Decreto Legislativo n. 5 del 08.01.2007 l’art. 13 T.U.I., introducendo il nuovo comma 2 – bis.

Tale disposizione normativa pone un temperamento all’applicazione dell’antecedente co. 2, lett. a) e b), sancendo quanto segue: “Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo Paese d’origine.”.

Il CASO

A seguito di decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma nei confronti di un cittadino extracomunitario, quest’ultimo agiva in giudizio innanzi al Giudice di pace della Capitale per chiedere ed ottenere l’annullamento del provvedimento espulsivo a suo carico.

L’opponente deduceva, a tal fine, di essere arrivato nel nostro Paese quando era minore di età, al fine di ricongiungersi familiarmente con il proprio padre regolarmente soggiornante in Italia, ricevendo, conseguentemente, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Inoltre aggiungeva che il predetto titolo di soggiorno gli era stato consegnato in data 12.11.2013 ed era stato successivamente rinnovato fino al giorno 05.12.2016, senza aver in seguito potuto avanzare ulteriore domanda di rinnovo del permesso.

In forza di tali elementi di fatto e di diritto, il Giudice di Pace romano rigettava il ricorso proposto dall’interessato, assumendo che il decreto di espulsione fosse fondato, valido ed efficace in quanto pienamente sussumibile nella fattispecie legale di cui all’art. 13, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998.

Per tale motivo lo straniero ricorreva in cassazione avverso l’ordinanza resa dal giudice di primo grado in data 02.02 – 04.02.2021, esponendo le proprie doglianze di legittimità nei confronti del provvedimento giudiziale impugnato in quattro motivi.

La prima Sezione civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7124 del 2022, pubblicata il giorno 04.03.2022, accoglieva il ricorso, limitatamente al secondo motivo di censura, dichiarando, per contro, l’inammissibilità degli altri tre.

Ne seguiva, pertanto, la cassazione dell’ordinanza gravata e il rinvio della causa al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato per un nuovo esame.

LA SOLUZIONE FORNITA DALLA SUPREMA CORTE

Con l’Ordinanza in esame la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del cittadino extracomunitario attinto dal decreto di espulsione prefettizio, rilevando un vizio di legittimità della decisione di primo grado, consistente nel difetto assoluto di motivazione sulla dedotta assenza di applicazione dell’art. 13, co. 2 – bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998, da parte del Giudice di pace capitolino in sede giurisdizionale.

Quest’ultimo, infatti, pur avendo parte ricorrente dedotto in sede introduttiva di essere giunto in Italia, ancora minorenne e insieme al padre con regolare visto di soggiorno, a seguito del regolare esperimento della procedura di ricongiungimento familiare, ometteva erroneamente di applicare la norma di cui all’art. 13, co. 2 – bis, del D. Lgs. n. 286/1998, che, come già infra visto, impone un esame preliminare dell’esistenza o meno di un legame familiare del soggetto da espellersi, della durata del suo soggiorno in Italia e dell’eventuale sussistenza di un rapporto con il paese d’origine.

Atteso che nella parte motivazionale dell’ordinanza resa dal giudice di prime cure non v’è la benché minima traccia dell’indagine sopra illustrata, il Giudice di legittimità, dopo aver previamente e sinteticamente esposto l’esegesi e la ratio della nuova disposizione normativa introdotta nel 2007, ha rilevato un vizio suscettibile di cassazione del provvedimento giudiziale impugnato, demandando l’esame di merito richiesto ad altro magistrato, sempre appartenente all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma.

Avv. Federico Colangeli

Per ulteriori informazioni sulla domanda di ricongiungimento familiare rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret cell 339.8177244 mail info@studiolegalemeiffret.it e studiolegalemeiffret@gmail.com ) e all’Avv. Federico Colangeli ( (cell. 0039.3334966282 / tel. 0039.0184509085 – recapiti mail: avvfedericocolangeli@libero.it / federicocolangeli@yahoo.it )

Avv. Federico Colangeli

Specializzato in:Immigrazione, Penale, Famiglia, Recupero crediti, Locazioni, Infortunistica stradale e Tutela dei consumatori.

Contatti

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Descrizione

L’Avv. Colangeli si occupa prevalentemente di diritto dellimmigrazione, materia nella quale vanta unesperienza professionale pluriennale. Nel 2009 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso lUniversità degli studi di Genova e lanno successivo il diploma di Master universitario per Giurista dImpresa nel medesimo Ateneo. Eiscritto allalbo degli Avvocati di Imperia dal 14 febbraio 2014. Dal 2016 è iscritto allelenco degli avvocati che prestano il patrocinio a spese dello Stato e dal 2019 è iscritto nellelenco nazionali dei difensori dufficio. Dal 2020 collabora con il portale telematico IlFamiliarista curato da Giuffrè Francis Lefebvre. L’Avv. Colangeli fornisce consulenze stragiudiziali ed assistenza giudiziale nelle seguenti materie: immigrazione, penale, locazioni, recupero crediti, diritti reali, contratti, diritto di famiglia, responsabilità civile, condominio ed infortunistica stradale. Collabora infine con lo Studio legale dellAvv. Francesco Meiffret di Sanremo (IM) dal 2015.

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