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CASSAZIONE: QUANDO LE ASSENZE ...

CASSAZIONE: QUANDO LE ASSENZE PER MALATTIA PROFESSIONALE SONO ESCLUSE DAL CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO?

CASSAZIONE: QUANDO LE ASSENZE PER MALATTIA PROFESSIONALE SONO ESCLUSE DAL CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO?

Cass. Civ. sez. lav ord. n. 463 del 9 gennaio 2025

MASSIMA

In tema di periodo di comporto, qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda che in caso di malattia professionale il posto di lavoro sia conservato per il periodo in cui il lavoratore percepisce l’indennità per inabilità temporanea erogata dall’INAIL, ai fini dell’esclusione delle assenze dal computo del comporto è sufficiente che sussista l’origine professionale della malattia secondo i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall’ordinamento per l’operatività della tutela assicurativa obbligatoria. Non occorre che sia accertato una responsabilità del datore di lavoro ex art 2087 c.c. nell’insorgere dellla malattia professionale. L‘erogazione dell’indennità assicurativa da parte dell’INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale o aquiliano.

FATTO

Una lavoratrice viene licenziata per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale di Milano, all’esito della fase sommaria ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012, dichiara illegittimo il licenziamento e condanna la società datrice a reintegrare la dipendente con corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. La Corte d’Appello di Milano conferma l’illegittimità del licenziamento, riducendo solo l’indennità risarcitoria in ragione dell’aliunde perceptum.

Il riconoscimento dell’illegittimità si fonda sulla circostanza che, durante il periodo di assenza, la lavoratrice ha percepito dall’INAIL l’indennità per inabilità temporanea per malattia professionale. In base all’art 1 del CCNL Metalmeccanica Industrie applicato al rapporto in caso di malattia professionale il posto di lavoro viene consercato “per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge”. La Corte d’Appello rileva che tale disposizione collega direttamente la conservazione del posto all’erogazione dell’indennità INAIL, senza richiedere ulteriori presupposti.

QUESTIONI GIURIDICHE RILEVANTI

La società datrice ricorre in Cassazione sostenendo che l’esclusione delle assenze dal comporto non potrebbe fondarsi sulla mera origine professionale della malattia, ma richiederebbe la prova della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per violazione degli obblighi di sicurezza.

Il nucleo della questione attiene all’interpretazione della disciplina contrattuale del comporto e al rapporto tra:

– presupposti della tutela assicurativa INAIL (origine professionale della patologia secondo il sistema tabellare del T.U. n. 1124/1965);

– presupposti della responsabilità civile del datore di lavoro (illecito contrattuale o aquiliano con elemento soggettivo);

– autonomia collettiva nella determinazione del periodo di comporto ex art. 2110 c.c.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, precisa che il CCNL Metalmeccanica può legittimamente prevedere che ai fini del superamento del periodo di comporto non siano calcolate le assenze per malattia professionale ancorando tale esclusione ai presupposti dell’erogazione dell’indennità INAIL, senza richiedere la responsabilità datoriale. Evidenzia, inoltre, che l’art. 2110 c.c. rimette alla contrattazione collettiva la determinazione del periodo di conservazione del posto, senza precludere forme di differenziazione basate sulla genesi della malattia.

DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte rigetta il ricorso con un’articolata motivazione che si sviluppa su tre direttrici:

1. Interpretazione della disciplina contrattuale del comporto

Il CCNL Metalmeccanica Industrie stabilisce espressamente che in caso di malattia professionale il posto sia conservato “per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge”. Tale formulazione, secondo la Corte, lega inequivocabilmente la conservazione del posto non ai presupposti della responsabilità civile, ma a quelli della tutela assicurativa obbligatoria. Le parti sociali hanno volutamente ancorato tale ipotesi di conservazione del posto all’erogazione dell’indennità INAIL, quindi al riconoscimento dell’origine lavorativa dell’infermità secondo le regole dell’assicurazione obbligatoria.

2. Distinzione tra indennizzo INAIL e risarcimento civile

La Corte richiama consolidati principi (Cass. n. 24474/2020) secondo cui l’erogazione dell’indennità INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale o aquiliano. L’assicurazione obbligatoria opera sulla base di presupposti oggettivi (esistenza della malattia professionale tabellata o riconosciuta) e soggettivi (status di lavoratore assicurato), anche in presenza di concause, e prescinde dalla colpa del datore: è dovuta persino in caso di colpa esclusiva del lavoratore, salvo dolo o rischio elettivo.

Al contrario, la responsabilità civile del datore richiede l’accertamento di un fatto illecito con elemento soggettivo e nesso causale. La circostanza che una malattia abbia origine professionale non significa automaticamente che sussista responsabilità datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c.

3. Legittimità dell’esclusione dal comporto secondo la disciplina collettiva

Proseguendo nella motivazione la Corte ribadisce che nessuna norma imperativa vieta disposizioni collettive che escludano dal comporto le assenze per malattia professionale, trattandosi di esclusione ragionevole e conforme al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio subito a causa dell’attività lavorativa (Cass. n. 2527/2020, Cass. n. 14377/2012). L’art. 2110 c.c. lascia ampia libertà all’autonomia collettiva nella determinazione del periodo di comporto, non precludendo forme di differenziazione basate sul genere e sulla genesi delle malattie.

CASI ANALOGHI E CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI

L’ordinanza si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, ma ne delimita più nettamente l’ambito applicativo rispetto ad orientamenti apparentemente contrastanti.

Precedenti conformi: La decisione richiama espressamente Cass. n. 2527/2020, Cass. n. 14377/2012 e le storiche Cass. n. 9187/1997, Cass. n. 6080/1985, che affermano la legittimità di clausole collettive di esclusione dal comporto delle assenze per malattia professionale. Anche Cass. n. 15279/2024 e Cass. n. 21242/2024 confermano l’orientamento favorevole all’esclusione quando prevista dal CCNL.

Orientamento opposto: La ricorrente invocava Cass. n. 7247/2022 e Cass. n. 2527/2020, in cui si richiede la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per escludere le assenze dal comporto. Tuttavia, la Corte chiarisce che tali precedenti si riferiscono a contratti collettivi che non prevedevano alcuna disciplina specifica del comporto per malattia o infortunio professionale. In assenza di previsione collettiva, il principio generale è che le assenze per malattia professionale sono computabili nel comporto, salvo prova della responsabilità datoriale (Cass. n. 15972/2017, Cass. n. 15334/2024).

CONCLUSIONI

La soluzione adottata dalla Cassazione valorizza l’autonomia collettiva, riconoscendo alle parti sociali il potere di modulare il comporto secondo la genesi della malattia. Ne consegue che:

  • I CCNL che escludono esplicitamente dal comporto le assenze per malattia professionale (come il Metalmeccanica Industrie) sono pienamente legittimi e non richiedono prova della responsabilità datoriale.

  • I CCNL che includono nel comporto anche le assenze per malattia professionale o che nulla prevedono sul punto comportano l’applicazione del regime ordinario: computabilità delle assenze, salvo dimostrazione della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

  • I CCNL che prevedono regimi differenziati (ad es. esclusione dal comporto “secco” ma computo nel comporto “per sommatoria”) vanno interpretati secondo criteri letterali, sistematici e logici (Cass. n. 21242/2024).

Non sussiste quindi un vero contrasto, ma una corretta applicazione del principio di autonomia collettiva: la disciplina varia in ragione delle specifiche previsioni contrattuali. Il datore può contestare l’origine professionale della patologia dimostrando che i presupposti della tutela INAIL non ricorrono, ma non può richiedere la prova della responsabilità civile quando il CCNL si limita a richiamare i presupposti assicurativi. Tuttavia nel caso di specie la questione non si poneva poiché il datore di lavoro non aveva contestato l’origine lavorativa della malattia.

La pronuncia ribadisce così il ruolo centrale della contrattazione collettiva quale fonte di regolazione del periodo di comporto ai sensi dell’art. 2110 c.c., entro i limiti di ragionevolezza e non contrarietà a norme imperative.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) 

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