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Ai riders si applica la normat...

Ai riders si applica la normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  dei lavoratori subordinati

Ai riders si applica la normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori subordinati

Decreto Tribunale di Firenze 1 aprile 2020

decreto Tribunale di Bologna 14 aprile 2020

Le due ordinanze qui brevemente commentate ed emesse a breve distanza l’una dall’altra, costituiscono una nuova “puntata” dell’annosa questione della disciplina applicabile alle collaborazioni organizzate dal committente ex art. 2 dlgs 81/2008

IL CASO

In entrambi i casi alcuni riders avevano presentato ricorso ex art 700 cpc per ottenere la consegna da parte della piattaforma committente di dispositivi individuali di protezione contro il rischio da contagio da COVID-19.

LA SOLUZIONE: SPETTA ALLE PIATTAFORME DIGITALI FORNIRE A PROPRIA CURA E SPESE STRUMENTI DI TUTELA

Sia il Tribunale di Firenze che quello di Bologna hanno accolto le richieste dei cicolofattorini emettendo inaudita altera parte provvedimenti con i quali hanno ordinato alle società committenti di consegnare ai ciclofattorini strumenti di tutela quali mascherine, guanti e gel igienizzanti per pulire gli zaini all’interno dei quali trasportano il cibo da consegnare a domicilio.

In entrambe i decreti i Giudici ravvisano l’esistenza dei due requisiti per emettere un provvedimento d’urgenza, quindi il periculum in mora e il fumus.

Partendo dal primo requisito, il perdurare dell’attività di lavoro eseguita dai ciclofattorini senza la consegna a quest’ultimi dei dispositivi di tutela volti alla riduzione del rischio da contagio da covid 19, non solo metterebbe a rischio la salute dei ciclofattorini stessi, ma anche quella della collettività poiché tale attività, svolta senza le dovute precauzioni igienico sanitarie, potrebbe favorire il diffondersi dell’epidemia in essere.

Il secondo requisito, il fumus boni iuris, risolve il problema su chi incomba l’onere di dotazione di tali strumenti di tutela: i ciclofattorini o le piattaforme digitali di consegna a domicilio del cibo. Più che correttamente entrambi i decreti stabiliscono che l’onere di dotare i ciclofattorini di strumenti idonei a prevenire la diffusione del covid-19 sia carico delle piattaforme committenti.

Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze evidenzia come il nuovo capo V bis del Dlgs 81/2015 preveda come il committente che utilizza piattaforme digitali sia tenuto, a propria cura e spese, nei confronti dei lavoratori al rispetto del Dlgs 81/2008 ivi incluso l’art. 71 che prevede che Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere […]”

Tale obbligo è, quindi, a carico del committente indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come autonomo o come collaborazione eterorganizzata.

Il decreto emesso dal Tribunale di Bologna rileva che, seppur qualificato, come autonomo il contratto di lavoro preso in esame in prima battuta è da considerarsi una collaborazione continuativa eterorganizzata di cui all’art.2 del Dlgs 81/2015.

Sulla base di tale presupposto e richiamandosi alla recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez Lav 24 gennaio 2020, n. 1663 in tema di applicabilità delle tutele dei lavoratori subordinati alle collaborazioni eterorganizzate di cui all’art.2 del dlgs 81/2015, il Giudice del Tribunale di Bologna arriva ad affermare che “non pare debba dubitarsi che a tali lavoratori (i riders), a prescindere del nomen iuris utilizzato, debba applicarsi l’intera disciplina della subordinazione”

IL PROBLEMA DI QUALI TUTELE DEL LAVORO SUBORDINATO SI APPLICHINO ALLE COLLABORAZIONI ETERORGANIZZATE, RIDERS INCLUSI

Il decreto emesso dal Tribunale di Bologna pare, quindi, propendere per l’interpretazione che ai riders si debba applicare l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato senza alcuna eccezione.

Tale questione è rimasta in sospeso a seguito della richiamata pronuncia della Cassazione n. 1663.

Secondo la Cassazione n. 1663, con l’art. 2 dlgs 81/2015, il Legislatore ha abbandonato la necessaria riqualificazione del rapporto da autonomo a subordinato per poter applicare le tutele di quest’ultima tipologia contrattuale. In presenza dell’eterorganizzazione si applicano le tutele del lavoro subordinato senza dover valutare se il rapporto presenti tutte le caratteristiche della subordinazione.

Il discrimine tra una collaborazione eteroorganizzata ex art. 2 del Dlgs 81/2015 ed una collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 cpc III comma è il seguente: nel caso in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano imposte dal committente si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed il rapporto di lavoro dei riders secondo la Suprema Corte entra in questa ipotesi. Quando, invece, le modalità di coordinamento della prestazione sono decise di comune accordo il rapporto mantiene la sua disciplina autonoma.

L’art. 2 costituisce una norma sia di prevenzione che rimediale. Lo sviluppo tecnologico e le modifiche al sistema produttivo permettono la creazione di rapporti di lavoro che non sono sussumibili nella fattispecie subordinata classica delineata dall’art 2094 c.c.

Cionondimeno è evidente la debolezza contrattuale dei collaboratori e, per questo motivo, il Legislatore ha previsto che, a prescindere dalla riqualificazione del rapporto, si debbano applicare le tutele del contratto di lavoro subordinato.

La Cassazione non risolve direttamente il quesito se alle collaborazioni di cui all’art. 2 del Dlgs 81/2015 debba effettuarsi un’applicazione “selettiva” delle tutele del rapporto di lavoro subordinato escludendo quelle ontologicamente riferibili alla subordinazione vera e propria oppure si debba applicare l’intero apparato normativo che disciplina il lavoro subordinato senza alcuna esclusione.

Anche se non è stata investita della questione, la Suprema Corte evidenzia da una parte il fatto che la norma richiami la disciplina del rapporto di lavoro subordinato senza operare alcuna esclusione. Dall’altra parte a livello dogmatico lascia trasparire una certa difficoltà nell’applicare alcune tutele ontologicamente incompatibili con forme di collaborazione, ma non nasconde come la scelta di quali tutele applicarsi non possa essere rimessa all’arbitrio dell’organo giudicante.

Allo stato attuale sembra desumersi che, senza specificazioni da parte del Legislatore, la Cassazione, se sarà direttamente investita della questione, possa propendere per l’applicazione dell’intero apparato delle norme a tutela del lavoro subordinato. Non a caso la Corte utilizza più volte l’aggettivo “integrale” associato alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, quando ne afferma la sua applicabilità alle collaborazioni eteroorganizzate.

Il Giudice del Tribunale di Bologna sembra propendere su tale orientamento laddove esplicitamente afferma che ai riders “debba applicarsi l’intera disciplina della subordinazione”.

Per ulteriori approfondimenti sulle tutele dei riders che lavorano per le piattaforme digitali si veda anche http://studiolegalemeiffret.it/cassazione-lav-sent-1663-2020-del-24-gennaio-2020-ai-fattorini-foodora-si-applica-la-disciplina-del-rapporto-di-lavoro-subordinato-in-quanto-collaborazioni-organizzate-dal-committente/ ;

http://studiolegalemeiffret.it/sentenza-corte-dappello-di-torino-4-febbraio-2019-n-26-sul-caso-dei-riders-di-foodora-contrordine-i-fattorini-sono-almeno-lavoratori-autonomi-eteroorganizzati/

http://studiolegalemeiffret.it/sentenza-foodora/

 

 

 

 

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