Cass., Sez. I, Ord. n. 17448 del 19.06.2023: riconosciuto lo status giuridico di rifugiato al richiedente ridotto in schiavitù nel proprio paese d’origine
- 4 Luglio 2024
- Avv. Francesco Meiffret
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Cass., Sez. I, Ord. n. 3978 del 13.02.2024 (ud. 11.10.2023): Riconoscimento giurisprudenziale del diritto alla protezione speciale in Italia sulla scorta del superiore interesse all’unità familiare del cittadino straniero
Cass. civ. Sez. I Ord., 13 02 2024, n. 3978
MASSIMA
In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. 10.03.2023 (c.d. Decreto Cutro), conv. nella L. 05.05.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero in Italia ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio – lavorativo, data che il primo aspetto attiene alla tutela della vita familiare, mentre il secondo è ricollegabile al differente profilo del diritto alla tutela della vita privata. Ne deriva, pertanto, che la protezione speciale va accordata anche nel caso della sola ricorrenza del legame familiare, a patto che tale vincolo di famiglia – anche nell’ipotesi di assenza dei diversi presupposti d’integrazione sociale e lavorativa – sia rilevante ed effettivo, come concretamente previsto dalla norma sopra richiamata, in modo da integrare un radicamento affettivo. Per il riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione vulnerabilità del richiedente / ricorrente deve effettuarsi alla stregua di quanto sancito dall’art. 8 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), dando attenzione prioritaria al superiore interesse all’unità familiare e non potendo svolgersi in modo disconnesso rispetto alla valutazione di situazioni soggettivamente interconnesse, quando ciò comporterebbe la violazione di tale diritto fondamentale a danno del soggetto coinvolto.
Il CASO
Un cittadino extracomunitario, una volta giunto in Italia, presentava domanda di protezione internazionale.
La competente Commissione Territoriale rigettava in sede amministrativa la relativa istanza.
In sede giurisdizionale, il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE giungeva alla stessa conclusione di cui sopra con decreto di rigetto n. cronol. 2233/2023 del 24.02.2023 e comunicato alla parte tramite pec datata 27.02.2023, nell’ambito del procedimento identificato con n. RG 11205/2022.
In particolare il Tribunale adito non riteneva che potessero ricorrere i presupposti in fatto ed in diritto per il riconoscimento di alcuna forma protezione, compresa quella avente natura complementare della protezione speciale, anche in virtù della situazione generale concernente il Paese di provenienza del richiedente stesso.
Avverso detta decisione, il ricorrente esperiva ricorso in cassazione, mentre il convenuto Ministero dell’Interno svolgeva le proprie difese, costituendosi tardivamente.
LA SOLUZIONE PROPOSTA DALLA SUPREMA CORTE
Il ricorrente in cassazione esponeva un motivo di diritto a sostegno del proprio atto di gravame.
Nello specifico, si censurava ai sensi e agli effetti dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. la violazione di norme di legge, concretizzatasi nel caso de quo con l’inosservanza dell’art. 19 del D. Lgs. n. 251 del 19.11.2007 e degli artt. 19 co. 1 e 1.1 e 5 c. 6 del D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998, come modificato dal D.L. n. 130 del 21.10.2020, convertito con modificazioni nella L. n. 173 del 18.12.2020.
In base alle norme sopra richiamate, ai fini del riconoscimento della protezione speciale costituisce condizione di vulnerabilità del soggetto richiedente la condizione di genitore con figli a carico in Italia, con la conseguenza a carico del giudice procedente di dover valutare prioritariamente il superiore interesse del nucleo familiare e soprattutto dei soggetti di minore età che ne fanno parte.
A tal proposito, sebbene nel precedente giudizio di merito, parte ricorrente abbia fornito prova, oltre che di un avvio di un personale percorso d’integrazione sociale sul T.N., producendo contratto di lavoro e busta paga, anche della situazione relativa alla sua famiglia in Italia, laddove la moglie in stato interessante frequentava la scuola di alfabetizzazione di lingua italiana, mentre le due figlie risultavano regolarmente iscritte alla scuola dell’obbligo.
Detto quadro probatorio si completava con una positiva relazione redatta dal centro ospitante l’intera famiglia nel nostro Paese.
Tuttavia, a fronte di tale compendio probatorio, il tribunale felsineo disattendeva ogni richiesta di riconoscimento di protezione internazionale, compresa la pur minima protezione speciale, considerando che il percorso integrativo del ricorrente e della sua famiglia fosse iniziato da pochissimo tempo e per ciò stesso non si potesse rilevare un radicamento profondo e definitivo nel nostro Paese, tale, in altri termini, da far sorgere un diritto a restare in Italia meritevole di tutela giurisdizionale.
Su quest’ultimo punto, la Sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione osservava preliminarmente che alla fattispecie in esame si doveva applicare ratione temporis il D.L. n. 130 del 21.10.2020 (c.d. Decreto Legge Lamorgese), convertito in Legge n. 173 del 18.12.2020, in luogo dell’attuale normativa in vigore consistente nel D.L. n. 20 del 10.03.2023 (c.d. Decreto Legge Cutro), convertito in Legge n. 50 del 05.05.2023.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, rileva nella sua originale integrità l’art. 19 c. 1.1 del T.U. Immigrazione, laddove prevede che il parametro del vincolo familiare del cittadino extracomunitario che si trova sul territorio italiano ha una propria valenza autonoma rispetto all’inserimento socio – lavorativo, dal momento che è attinente al rispetto della vita familiare e alla conseguente salvaguardia della sua unità.
Peraltro, detta disposizione normativa è stata oggetto di un recente orientamento interpretativo della stessa Corte di Cassazione, che con l’Ordinanza n. 32851 del 27.11.2023 ha dato risalto nella valutazione dello stato di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento giuridico della protezione speciale, all’art. 8 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950).
Tale norma internazionale sancisce a livello europeo il diritto universale al rispetto della vita privata e di quella familiare.
Ciò comporta, a giudizio degli ermellini, che il vincolo familiare deve essere tenuto in massimo conto dalle Sezioni Specializzate in Immigrazione dei Tribunali, sedi di Corte di Appello, allorché i giudici che ne fanno parte vengono chiamati a pronunciarsi sulla sussistenza o meno del diritto al riconoscimento della protezione complementare di tipo speciale, in favore del richiedente la protezione internazionale.
Alla stregua di tali principi giuridici, il Tribunale di Bologna, anziché limitarsi a dare atto del ridotto lasso temporale della presenza in Italia del nucleo familiare del richiedente, avrebbe dovuto indagare nel merito, soffermandosi, in particolare, sull’attuale natura ed effettività dei legami familiari emersi in corso di giudizio, oltre che sulle possibili conseguenze negative nell’ipotesi di rimpatrio di tutti i componenti della famiglia o peggio ancora di un forzato smembramento della stessa.
Contrariamente a quanto appena riportato, il giudice di prima istanza non aveva in alcun modo ponderato, né tantomeno valorizzato elementi fattuali significativi, quali la decisione di far nascere in Italia il terzo figlio della coppia, l’immediato inserimento scolastico delle due figlie minori e la seria ricerca da parte del ricorrente medesimo di una stabile occupazione lavorativa, tale da consentirgli un percorso di affrancamento dal sistema dell’accoglienza statale e un ulteriore rafforzamento dell’iter integrativo già intrapreso.
Di conseguenza, la Sezione procedente della S.C. conclude per la cassazione del decreto gravato con contestuale rinvio alla Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna, in composizione diversa, un riesame della fattispecie, che tragga spunto dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra menzionata.
POSSIBILI SVILUPPI FUTURI DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI UNITA’ FAMILIARE
Nell’ordinanza appena esaminata la Corte di Cassazione si pronuncia in un caso ricadente nell’ambito applicativo della disciplina normativa antecedente quella di cui al Decreto Legge Cutro (D.L. n. 20/2023), entrato in vigore in data 11.03.2023.
Pertanto, i giudici di legittimità pongono l’accento sul diritto al rispetto della vita familiare in capo al richiedente la protezione internazionale e speciale, come in toto desumibile dall’art. 19 c. 1.1 del D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 nella versione ante modifica del 2023, vale a dire senza l’abrogazione del terzo e del quarto periodo della norma in questione.
Invero, recente giurisprudenza della Suprema Corte, nel dare il giusto risalto al diritto all’unità familiare, anche ai fini del riconoscimento della protezione speciale in favore di parte ricorrente, ha precisato che a tale conclusione concorrono ulteriori disposizioni normative di rango ordinario, costituzionale e sovranazionale.
Sotto il profilo della legislazione ordinaria, il riferimento principale va fatto all’art. 5, c. 5, del T.U. sull’Immigrazione, come costituzionalmente interpretato dalla Consulta nella sentenza n. 202 del 03 – 18.07.2013.
Sempre su questo stesso piano normativo non può sottacersi poi il comma 6 della norma sopra enunciata a mente del quale: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.”.
A livello costituzionale, invece, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è riscontrabile negli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. aventi portata universale e quindi non solo invocabili dai cittadini italiani ma anche dei soggetti stranieri, come da autorevole indirizzo della Corte Costituzionale (V. da ultima, Corte Cost., Sentenza n. 172 del 2012).
Infine, a livello sovranazionale, il massimo riferimento di diritto evocabile è dato dall’art. 8 CEDU, come interpretato e applicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Detta previsione normativa così recita testualmente: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.”.
Pertanto, in considerazione del quadro giuridico delineato in quest’ultimo paragrafo, vi è legittimamente da domandarsi per il futuro quale effettiva e concreta portata applicativa avrà la modifica dell’art. 19 c. 1.1 del T.U.I., introdotta dal D.L. n. 20 del 10.03.2023, convertito con modifiche in L. n. 50 del 05.05.2023.
Ad oggi si può solo ragionevolmente ipotizzare che la parziale abrogazione normativa voluta dal Legislatore del 2023 sia destinata a non incidere più di tanto sul diritto al rispetto alla vita familiare e alla sua unità, poiché ab origine contemplato e garantito da fonti giuridiche sovra ordinate, quali, su tutte, la Costituzione italiana e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Non resta, quindi, che attendere le prossime pronunce che ci saranno sul tema in disamina, da parte della giurisprudenza di merito e a fortiori di quella di legittimità.
Avv. Federico Colangeli
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L’Avv. Colangeli si occupa prevalentemente di diritto dell’immigrazione, materia nella quale vanta un’esperienza professionale pluriennale. Nel 2009 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova e l’anno successivo il diploma di Master universitario per “Giurista d’Impresa” nel medesimo Ateneo. E’iscritto all’albo degli Avvocati di Imperia dal 14 febbraio 2014. Dal 2016 è iscritto all’elenco degli avvocati che prestano il patrocinio a spese dello Stato e dal 2019 è iscritto nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. Dal 2020 collabora con il portale telematico “IlFamiliarista” curato da Giuffrè Francis Lefebvre. L’Avv. Colangeli fornisce consulenze stragiudiziali ed assistenza giudiziale nelle seguenti materie: immigrazione, penale, locazioni, recupero crediti, diritti reali, contratti, diritto di famiglia, responsabilità civile, condominio ed infortunistica stradale. Collabora infine con lo Studio legale dell’Avv. Francesco Meiffret di Sanremo (IM) dal 2015.
Avv. Federico Colangeli
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