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Cassazione: anche i docenti pr...

Cassazione: anche i docenti precari hanno diritto agli scatti d’anzianità

Cassazione: anche i docenti precari hanno diritto agli scatti d’anzianità

Cass Civ sez lav ord 22640 del 9 agosto 2024

L’’ordinanza n. 22640 del 9 agosto 2024, qui brevemente annotata, riafferma l’orientamento consolidatosi all’interno della Suprema Corte in base al quale è discriminatorio non riconoscere ai docenti precari gli scatti d’anzianità previsti, invece, per i docenti con contratto a tempo determinato.

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte riforma la sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva, invece, accolto le eccezioni del Ministero dell’istruzione. Secondo il Ministero quanto percepito dagli insegnati non di ruolo a titolo d’indennità ferie maturate e non goduto e tramite la Naspi compensavano, anzi superavano, quanto percepito dai docenti di ruolo con gli scatti d’anzianità.

Come già anticipato la sentenza della Corte d’appello di Brescia è annullata dalla Cassazione.

I Giudici di legittimità nell’ordinanza in commento ricordano che il principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, quanto alle condizioni di lavoro, implica un raffronto tra le condizioni d’impiego che riguardano entrambe le tipologie del rapporto e non peculiari di uno o dell’altro. Ne consegue che non è, invece, possibile confrontare istituti peculiari del lavoro determinato o viceversa di quello indeterminato.

Di quest’ultima categoria fanno parte le indennità per ferie non godute e di disoccupazione percepite dai docenti non di ruolo. Le due indennità in questione si prefiggono lo scopo di fornire un sostegno economico agli insegnati non di ruolo una volta scaduto il contratto a tempo determinato, necessità di tutela che chiaramente non esiste nel caso di un insegnante a tempo determinato. Secondo la Suprema Corte effettuare un raffronto complessivo delle condizioni contrattuali dei docenti a tempo indeterminato con quelle dei lavoratori a tempo determinato, includendo trattamenti specifici di uno o dell’altra forma di rapporto di lavoro, comporta l’effetto contrario rispetto al non discriminare i lavoratori a termine.

Proseguendo nel ragionamento, i docenti di ruolo e quelli di non di ruolo svolgono le medesime mansioni. Non è, quindi, ragionevole e nemmeno giustificato che i docenti precari non beneficino degli scatti d’anzianità.

Ne consegue come non sia giustificata una disparità di trattamento economico basata sulla mancata concessione degli scatti d’anzianità ai lavoratori non di ruolo. Tale principio è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte come, ad esempio, nella sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, nella quale è espressamente previsto che “nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola, assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo”.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel. 0184532708) 

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