Cassazione civile, sez. lav., sentenza 23 giugno 2022, n. 20216: durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire la medesima retribuzione ordinaria di quando lavora
- 25 Ottobre 2022
- Avv. Francesco Meiffret
- Legal Blog
- Avv. Francesco Meiffret, Avvocato del lavoro, Avvocato del lavoro Imperia, Avvocato del lavoro Sanremo, Avvocato del Lavoro Ventimiglia, avvocato giuslavorista, calcolo retribuzione durante le ferie, Cassazione civile, n. 20216, principio eguaglianza retribuzione ferie, Retribuzione delle ferie: quanto spetta, retribuzione ferie, sentenza 23 giugno 2022, Sez. Lav., tutele lavoratori diritti
- 0 Commenti
Cassazione civile, sez. lav., sentenza 23 giugno 2022, n. 20216: durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire la medesima retribuzione ordinaria di quando lavora
Cass. civ. Sez. lav, Sent. 23 giugno 2022, n. 20216
MASSIMA
Un lavoratore ha diritto, durante il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall’altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore.
IL FATTO
Una compagnia aerea ricorreva in Cassazione dopo che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Civitavecchia ex art 420 bis cpc aveva statuito l’illegittimità dell’art. 10 del CCNL Trasporto Aereo, sezione per il personale Navigante Tecnico nella parte in cui non considerava, come base di calcolo per la retribuzione durante il periodo di ferie, l’indennità di volo oraria.
Secondo il Giudice di I grado, l’art. 10 del CCNL era in contrasto con norme imperative: l‘art. 36 Cost. e l’art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 che, in attuazione dell’art. 7 della direttiva 2000/79/CE, prevede che il personale di volo dell’aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Il Giudice evidenziava come l’indennità di volo fosse a sua volta formata da due distinte voci. La prima era l’indennità di volo integrativa, che si prefiggeva come scopo quello di compensare l’effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e dai Comandanti.
La seconda era l’indennità di volo minima garantita. A differenza della prima questa voce era attribuita in misura fissa con scatti collegati all’anzianità di servizio.
Secondo il Giudice entrambe le voci dell’indennità di volo integrativa avevano natura retributiva perché intrinsecamente collegate alle mansioni svolte dal lavoratore ricorrente e/o collegate al suo status di lavoratore. Sulla base di tali presupposti e in applicazione dell’art. 4 del Dlgs n.185/2004 che riconosceva al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea, il Giudice rilevava la nullità del suddetto art.10 CCNL. Infatti evidenziava come la Corte di Gustizia, a partire dalla sentenza del 15 settembre 2011, nella causa C-155/10, avesse sempre statuito come la retribuzione del periodo feriale dovesse garantire al lavoratore condizioni economiche equivalenti a quelle usufruite durante il periodo lavorativo.
Sulla base di tali presupposti il Giudice estendeva tale sistema di calcolo della retribuzione delle ferie non solo a quello minimo garantito di 4 settimane annuali ai dipendenti delle compagnie di volo, ma anche agli altri ulteriori periodi.
Contro la sentenza ricorre la compagnia di volo ritenendo che vi sia stato una violazione di legge. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l’art. 4 del dlgs 185/2004 ed il principio di parità di retribuzione nel periodo feriale anche per il periodo superiore alle quattro settimane di ferie annuali che è quello garantito dalla direttiva comunitaria.
La Corte conferma la decisione del Giudice di primo Grado per quanto riguarda il periodo minimo di ferie garantito annuale, quindi 4 settimane.
Nel proprio ragionamento la Suprema Corte parte da un richiamo all’art. 7 della Direttiva 2003/88 che stabilisce che gli stati membri debbano adottare misure idonee a garantire almeno 4 settimane retribuite di ferie all’anno.
Le ferie retribuite annuali del lavoratore, secondo il diritto dell’unione europea, costituiscono un diritto inderogabile. Il periodo di riposo di 4 settimane annuali mira, infatti, a garantire la sicurezza e l’integrità psicofisica del lavoratore.
Secondo le motivazioni della sentenza qui brevemente annotata la previsione di disposizioni, anche di natura pattizia come i contratti collettivi, che prevedano una forma deteriore di trattamento economico del lavoratore nel periodo feriale, è in contrasto con il più volte richiamato principio comunitario.
La Suprema Corte ricorda come la Corte di Giustizia abbia più volte stabilito che i legislatori nazionali debbano astenersi dall’introdurre norme che possano costituire anche un semplice potenziale disincentivo per il lavoratore a fruire delle ferie (Corte di Giustizia fin dalla sentenza del 15 settembre 2011, C-155/10).
Sulla base della suddetta precisazione la Suprema Corte ricorda che secondo la Corte di Giustizia la ratio dell’art. 7 sia garantire al lavoratore in ferie le medesime condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa. Essa prosegue nel proprio ragionamento ricordando come le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE abbiano efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale come statuito dalla Corte Costituzionale in due sentenze, la n. 168 del 1981 e la n. 170 del 1984 .
In conclusione la Corte di Cassazione rileva la nullità dell’art 10 del CCNL Trasporto aereo nella parte in cui nel periodo di ferie minimo, pari a 4 settimane all’anno, esclude dalla base di calcolo l’integrità di volo poiché tale disciplina è in contrasto con l’ordinamento comunitario.
BREVI OSSERVAZIONI
Come già evidenziato la sentenza qui brevemente annotata ribadisce il principio in base al quale la retribuzione nel periodo feriale minimo (quattro settimane all’anno) debba essere equivalente a quella percepita durante il periodo di lavoro.
Occorre brevemente effettuare una distinzione tra i compensi che devono essere riconosciuti durante le ferie a fronte di una busta paga composta da varie voci e quelli che devono essere, invece, esclusi.
Infatti il principio di equivalenza va interpretato con un minimo di elasticità.
Certamente rientrano nella retribuzione da riconoscersi nel periodo di ferie quelle voci, anche variabili,che siano collegate all’esecuzione delle mansioni per le quali il lavoratore è assunto oppure quelle riconosciute per lo status professionale o personale del lavoratore.
Non rientrano nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale quelle voci finalizzate a coprire spese occasionali o accessorie che si verificano durante l’attività lavorativa (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base).
Sul punto si allega il testo di una sentenza del Tribunale di Milano (Tribunale Milano sez. lav., sent. 31 agosto 2018, n. 1703 ) che in maniera esaustiva effettua la distinzione tra voci intrinseche all’espletamento delle mansioni che devono essere riconosciute durante il periodo di ferie (ed a parere di chi scrive anche nel periodo di ferie superiore alle 4 settimane che costituisce il lasso di tempo minimo garantito dalla più volte citata direttiva comunitaria) e voci non intrinseche che non devono essere considerate durante il periodo di riposo.
Per informazioni rivolgersi a:
Avv. Francesco Meiffret, Via Matteotti 124 Sanremo (IM), tel 0184 532708, cell 339 8177244, mail info@studiolegalemeiffret.it