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Cassazione: indipendentemente dall’effettiva assistenza al parente disabile è legittimo il licenziamento qualora il permesso 104 sia stato richiesto per soddisfare esigenze personali del caregiver

 

CASSAZIONE: indipendentemente dall’effettiva assistenza al parente disabile è legittimo il licenziamento qualora il permesso 104 sia stato richiesto per soddisfare esigenze personali del caregiver

Cass. Civ sez. lav., sent. 4 febbraio 2025 n. 2619

MASSIMA

Se il permesso 104 viene richiesto per finalità che esulano dall’assistenza del parente disabile, ma per soddisfare esigenze personali, il licenziamento è sempre legittimo. In quest’ultima ipotesi la validità dell’atto interruttivo del rapporto intimato dal datore di lavoro è confermata anche se il lavoratore abbia effettivamente utilizzato parte del tempo coperto dal congedo per assistere il parente disabile in quanto si ricade in un’ipotesi di sviamento della funzione essenziale del benefico.

DESCRIZIONE DEI FATTI ANALIZZATI NELLA SENTENZA

A prescindere dall’effettiva assistenza al parente disabile è sempre legittimo il licenziamento qualora il permesso 104 sia stato richiesto dal lavoratore con lo scopo di soddisfare proprie esigenze personali.

E’ questo il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 2619 del 4 febbraio 2025.

Il lavoratore ricorre in Cassazione a seguito della sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato integralmente quella di I grado. Quest’ultima aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogatogli per utilizzo indebito dei permessi 104. Entrambi i gradi di merito avevano accertato che il lavoratore avesse trascorso parte della giornata (due ore circa) per la quale aveva chiesto il permesso per partecipare ad un torneo di golf. Incidentalmente veniva rilevato come fosse stato accertato che il lavoratore fosse a conoscenza da tempo della data del torneo di golf ed avesse richiesto la giornata di congedo il giorno prima della competizione. A nulla rilevava che nel luogo della competizione fosse anche presente il parente disabile per il quale aveva presentato domanda di congedo.

La Corte d’appello, anche a voler riconoscere che l’assistenza al disabile possa limitarsi alla mera presenza nel luogo ove si trova il soggetto disabile, evidenzia come nelle ore di permesso il lavoratore si fosse dedicato ad altre attività, il torneo di golf. Di conseguenza vi era stato uno sviamento della funzione del beneficio. A maggior ragione se si considera che dalle risultanze processuali era chiaramente emerso che il congedo era finalizzato a permetter al lavoratore di partecipare al pro

Per quanto attiene l’uso distorto dei permessi ex legge 104 rilevato dalla Corte d’appello, dinnanzi alla Suprema Corte il ricorrente eccepisce che il torneo di Golf lo avesse impegnato per due ore e che nel luogo ove si teneva la competizione fosse presente la parente disabile. Sostiene, infine, che il resto della giornata fosse stato dedicato all’assistenza di lei.

La Suprema Corte respinge integralmente il ricorso. Conferma, infatti, la sentenza della Corte d’appello che aveva stabilito vi fosse stato uno sviamento delle finalità del beneficio del congedo. Di fatto in entrambi i gradi di merito era stato accertato che questo era stato richiesto per permettere al ricorrente di partecipare ad un torneo di Golf. Tale finalità, chiaramente ultronea rispetto alla tutela del disabile, rende inutile la valutazione in termini qualitativi e quantitativi dell’assistenza del disabile per il resto della giornata. La Suprema Corte ricorda, inoltre, che l’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio appartiene alla competenza ed all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Civ., sentenza 11 gennaio 2018 n. 509).

Infine il Giudice della Suprema Corte sottolinea la gravità dell’uso distorto del permesso 104: l’accertamento dell’assenza di un nesso causale tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza comporta la violazione dei principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro con la conseguente validità del licenziamento. Non solo l’utilizzo distorto del congedo costituisce una truffa ai danni dell’Inps che com’è noto provvede al pagamento delle giornate di permesso.

QUANDO SUSSISTE UN USO DISTORTO DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104?

1) Il concetto di assistenza qualitativa

La sentenza in commento costituisce l’ennesima pronuncia della Suprema Corte volta a stabilire quando l’utilizzo dei permessi in base alla legge 104 sia corretto.

Com’è noto, l’art. 33 della legge 104/1992 attribuisce al lavoratore la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da disabilità.

La norma in questione è generica in quanto specifica esclusivamente la finalità del congedo. Tuttavia non stabilisce quali comportamenti soddisfino lo scopo di tutelare il disabile. Inoltre non determina se sia necessario che l’intera durata del congedo debba essere dedicata alla diretta cura del parente disabile o meno.

Per questi motivi, come anticipato, sono numerose le pronunce volte a valutare se le finalità della norma siano state rispettate o se il lavoratore abbia utilizzato il permesso senza effettivamente soddisfare le esigenze di tutela del parente.

E’ bene subito precisare che l’orientamento prevalentemente e più recente della Suprema Corte opti per un’interpretazione estensiva del concetto di tutela del disabile.

Ancora di recente la Suprema Corte, nell’ordinanza 1227 del 17 gennaio 2025, ha affermato che la sussistenza di un uso distorto dei permessi 104 non deve basarsi su una valutazione esclusivamente quantitativa del tempo impiegato all’assistenza del parente disabile, ma anche qualitativa.

Al fine della sussistenza o meno di un uso distorto del permesso il Giudice deve analizzare due elementi:

1)innanzitutto, come già evidenziato, che vi sia un nesso di causalità a valle tra la richiesta di permesso e le necessità di tutela del parente disabile. Se tale rapporto di causalità è del tutto assente, come rilevato nella sentenza brevemente annotata ed in altri numerosi precedenti (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sez. lav., sent. 19 luglio 2019 n. 19580), vi è un abuso del diritto che comporta la legittimità del licenziamento;

2) se, invece, sussiste almeno in parte il rapporto di causalità, il Giudice deve verificare se l’attività di assistenza svolta per un limitato, seppur non esiguo, lasso di tempo abbia soddisfatto la finalità del congedo, ovvero accudire il parente disabile. Occorre, inoltre, precisare che rientrano nel concetto di tutela non solo l’assistenza diretta presso l’abitazione del parente disabile, ma anche l’adempimento di tutte quelle attività a quest’ultimo precluse o di difficile adempimento per via dell’handicap. Ne consegue che durante i permessipossano essere svolte commissioni nell’interesse del disabile come l’acquisto di medicine, vestiti o generi alimentari.

2) assistenza del disabile in concomitanza dell’orario di lavoro

Un’altra questione che è stata esaminata è la necessaria coincidenza tra l’orario di lavoro e assistenza al disabile. Anche su questo punto la Suprema Corte ha rilevato che l’elemento dirimente è che nell’arco della giornata sia effettivamente svolta attività di assistenza a favore del parente disabile di modo che la finalità del congedo possa ritenersi soddisfatta. Non è, quindi, rilevante che il lavoratore presti assistenza in orari non coincidenti con il turno di lavoro in quanto si tratta di permessi giornalieri e non orari (Cass. Civ. sez. lav., ord. 09 maggio 2024 n.12679; nel merito si veda anche Tribunale di Ancona Sez. Lav. sent. 5 giugno 2024).

Secondo l’orientamento sopra richiamato è possibile che una limitata parte della giornata possa essere dedicata anche allo svolgimento di attività personali del caregiver e/o per permettergli un recupero delle energie psicofisiche impiegate per assistere il parente disabile. In particolar modo la sentenza del Tribunale di Ancona ha evidenziato che il licenziamento disciplinare per abuso dei permessi 104 è legittimo nel solo caso in cui il datore di lavoro dimostri che nell’intera giornata di congedo il lavoratore non abbia effettivamente prestato assistenza al parente disabile. Il Giudice marchigiano ha, quindi, dichiarato illegittimo il licenziamento basato su relazioni investigative limitate all’orario di lavoro della caregiver che avevano accertato che una parte minima del tempo era stato dedicato all’effettiva assistenza della madre disabile.

La ricorrente per contro aveva fornito elementi dal quale risultava pacifico che anche al di fuori dell’orario di lavoro si fosse recata presso l’abitazione della madre e che avesse svolto adempimenti a favore di quest’ultima. La stessa ricorrente aveva dimostrato che anche le commissioni svolte durante l’orario di lavoro nei giorni per i quali aveva richiesto il congedo erano finalizzate a soddisfare esigenze della madre.

 

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) 

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