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CASSAZIONE:  PER L’ACCESSO ALLA CD PENSIONE ANTICIPATA DEVONO ESSERE CALCOLATI ANCHE I CONTRIBUTI FIGURATIVI 

CASSAZIONE:  PER L’ACCESSO ALLA CD PENSIONE ANTICIPATA DEVONO ESSERE CALCOLATI ANCHE I CONTRIBUTI FIGURATIVI 

Cassazione civile sez. lav. sentenza 17 settembre 2024, n. 24952

MASSIMA: per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva per il conseguimento della cd pensione anticipata occorre tenere presente anche del versamento dei cd contributi figurativi”

Con una recente sentenza, la n. 24952 del 17 settembre 2024, la Suprema Corte stabilisce che ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla cd pensione anticipata rilevano anche i cosiddetti contributi figurativi. La sentenza è di notevole rilevanza sotto l’aspetto previdenziale in quanto con essa gli Ermellini si discostano da un proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 30265 del 22 giugno 2022 (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.,14 10 2022, n. 30265).

Brevemente e, rimandando ad una elencazione dei casi in cui si applica la cd contribuzione figurativa in fondo al commentoi, la cosiddetta contribuzione figurativa sostituisce quella obbligatoria derivante dallo svolgimento di un rapporto di lavoro, quando il lavoratore è costretto ad interrompere o sospendere l’attività di lavoro per cause a lui non imputabili.

Generalmente i cd contributi figurativi sostituiscono e svolgono la stessa funzione di quelli effettivi. Ne consegue che i contributi figurativi debbano essere conteggiati sia per il diritto alla pensione sia per la determinazione dell’assegno pensionistico.

Tuttavia, in alcune ipotesi i cosiddetti contributi figurativi potrebbero non essere considerati se tale esclusione è prevista implicitamente o esplicitamente dal Legislatore.

Ad esempio la Suprema Corte, nella già richiamata sentenza n. 30265 del 22 giugno 2022, aveva stabilito che per la cd pensione anticipata rispetto al raggiungimento di 67 anni di età, dovessero essere considerati solamente i cosiddetti contributi effettivi al fine di raggiungere i requisiti contributivi stabiliti dal comma 10 dell’art. 24 del DL 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). In quest’ultima pronuncia la Suprema Corte giustificava la propria decisione analizzando le ragioni della riforma del sistema previdenziale attuata dal governo Monti (DL n. 201 del 2011). La ratio ispiratrice della cd riforma Monti (DL n. 201 del 2011) del sistema pensionistico era garantire la sua sostenibilità tenendo conto dell’allungamento della speranza di vita attraverso due direttrici: il passaggio al sistema cd contributivo puro e l’istituzione di meccanismi finalizzati a limitare e scoraggiare il cd pensionamento anticipato. Quest’ultimo principio aveva indotto, quindi, la Suprema Corte a ritenere che per accedere alla pensione anticipata, a livello di anzianità contributiva si dovesse tenere in considerazione solamente i contributi effettivi e non quelli figurativi quali quelli, ad esempio, versati durante la malattia ed i congedi.

Ma, come preannunciato, nella sentenza qui brevemente annota la Suprema Corte effettua un overrulling. Discostandosi dal proprio precedente ritiene che per la richiesta di pensione anticipata debbano essere considerati anche i contributi figurativi.

Nel motivare questo discostamento da una propria precedente pronuncia innanzitutto la Suprema Corte evidenzia come di fatto la cd pensione anticipata sarebbe una fattispecie con scarse possibilità di applicazione senza il conteggio dei contributi figurativi: sarebbe, infatti, difficilmente raggiungibile, tra l’altro prima dei 67 anni d’età, la quota di 42 anni di contributi per gli uomini e di 41 anni per le donne, se si escludessero dal computo i cd contributi figurativi.

In secondo luogo la suprema Corte evidenzia come, nel comma 10 dell’art. 24 del DL n. 201 del 2011 che stabilisce i presupposti per il conseguimento della pensione anticipata, il Legislatore si limiti a richiamare il concetto di contribuzione senza alcun riferimento alla sua effettività. La limitazione alla contribuzione effettiva è, invece, espressamente presente nel successivo comma 11 che si occupa dei requisiti pensionistici dei lavoratori il cui primo accredito contributivo sia avvenuto successivamente al 31 dicembre 1995, data dalla quale si è passati al sistema contributivo. Per quest’ultima ipotesi, fermo restando il raggiungimento dei 67 anni, la pensione può essere richiesta una volta raggiunto il requisito del versamento di 20 anni di contributi effettivi.

Secondo la Suprema Corte l’interpretazione letterale dei due commi lascia intendere che nell’ipotesi prevista dal comma 10 debbano essere considerati anche i contributi figurativi. Infatti la locuzione “contributi effettivi” viene utilizzata solamente nel comma successivo, lasciando quindi intendere che per la pensione anticipata debbano essere considerati anche i contributi figurativi. 

Sulla base di tale principio la Suprema Corte accoglie il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva stabilito l’impossibilità di andare in pensione anticipata sul presupposto che era corretto il calcolo dell’Inps che non aveva considerato i periodi coperti dalla contribuzione figurativa. Alla luce del principio sopra espresso, ovvero che per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva per il conseguimento della cd pensione anticipata occorre tenere presente anche del versamento dei cd contributi figurativi, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza della Corte d’appello.

i Casi di applicazione della cosiddetta contribuzione figurativa:

SERVIZIO MILITARE: è computato utile il servizio militare dal 25 maggio 1915 alla soppressione.

SERVIZIO CIVILE :Sono accreditati figurativamente i periodi di servizio civile fino al 31 dicembre 2005.

MALATTIA: Periodi di malattia indennizzata non inferiori a 7 giorni.

MATERNITÀ : Periodi di astensione obbligatoria, congedo parentale, maternità al di fuori del rapporto di lavoro. La copertura può essere sulla retribuzione effettiva o sul 200% dell’assegno sociale.

DISABILITÀ : Congedo dal lavoro per assistere i figli disabili: l’accredito figurativo avviene con riferimento alla retribuzione effettiva. Periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili: i contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni. Lavoratori sordomuti e invalidi: accredito figurativo di 2 mesi per ogni anno di servizio a favore dei disabili, con un massimo di 5 anni e comunque entro l’anzianità contributiva massima.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE: Per il periodo indennizzato di congedo alle lavoratrici vittime di violenza di genere spetta la contribuzione figurativa

PERIODI DI ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE: Periodi indennizzati di degenza in regime sanatoriale, di trattamento post- sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell’assegno di cura e di sostentamento.

LIQUIDAZIONE PENSIONE DETERMINATA DA CRITERIO CONTRIBUTIVO Per coloro che hanno titolo alla liquidazione della pensione determinata secondo il criterio contributivo è previsto l’accredito figurativo di periodi inerenti alla cura dei figli.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: L’accreditamento dei contributi figurativi è riconosciuto d’ufficio per i periodi in cui è stata riscossa l’ indennità. Sono utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni ad eccezione della disoccupazione nella pensione di anzianità/anticipata per la quale è utile solo per il perfezionamento del maggior requisito contributivo (oltre 35 anni). I periodi di lavoro socialmente utili sono efficaci ai soli fini del diritto.

DONAZIONE SANGUE E MIDOLLO OSSEO Il lavoratore conserva, sotto forma di indennità, la normale retribuzione per le assenze dal lavoro.

ASPETTATIVA POLITICA O SINDACALE: periodi di accredito figurativo per periodi di aspettativa non retribuita per cariche direttive sindacali, quali membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale, nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, eletti presso Amministrazioni comunali e provinciali.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ESTERA: la contribuzione figurativa estera è riconosciuta anche in Italia.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel. 0184532708) 

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