
Corte d’Appello di Torino, Sezione lavoro: anche lo straniero con il solo permesso per attesa occupazione ha diritto all’assegno unico universale
- 4 Marzo 2025
- Avv. Francesco Meiffret
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Corte d’Appello di Torino, Sezione lavoro: anche lo straniero con il solo permesso per attesa occupazione ha diritto all’assegno unico universale
Corte D’appello Di Torino, sez. lav. sent 316 del 18 settembre 2024
MASSIMA
L’Assegno Unico Universale spetta anche alle persone straniere titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex artt. 22, c. 11 del D. Lgs. n. 286/1998 e 37, c. 5 del D.P.R. n. 394/1999 a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Il CASO
Una cittadina extracomunitaria, di nazionalità senegalese e regolarmente residente in Italia da circa 14 anni, presentava all’I.N.P.S. territorialmente competente istanza per il riconoscimento dell’assegno unico in data 18.03.2022, dopo aver in passato usufruito di misure di sostegno sociale analoghe in quanto in possesso dei relativi requisiti, quali un permesso di soggiorno per motivi familiari.
In quella occasione l’interessata allegava un permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilasciatole erroneamente dalla Questura procedente in sede di rinnovo del precedente permesso.
Per tale motivo, l’INPS rigettava la domanda amministrativa, ritenendo il permesso per attesa occupazione titolo di soggiorno non idoneo alla concessione dell’assegno unico universale in favore del cittadino extracomunitario.
Tale provvedimento di diniego veniva impugnato dalla destinataria con ricorso ex art. 28 del D. Lgs. n. 150 del 01.09.2011, disciplinante le controversie in materia di discriminazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Torino – Sezione lavoro.
La ricorrente deduceva l’erroneità dell’interpretazione normativa dei requisiti per l’accesso alla misura dell’Assegno Unico Universale, contemplata nella decisione dell’Ente previdenziale.
Dal canto suo, l’I.N.P.S. si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso con propri motivi di diritto ed insistendo, conseguentemente, per l’ottenimento di una pronuncia giudiziale di rigetto.
Con la sentenza n. 561/2024 del 01.03.2024, resa nell’ambito del procedimento n. 6353/2023 R.G.L., il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Torino, nella persona del dott. Simone Romito, accoglieva in larga parte il ricorso della cittadina senegalese, riconoscendo alla stessa il diritto alla percezione delle provvigioni assistenziali relative dell’Assegno Unico Universale, negatele dalla P.A. evocata in giudizio e rigettando solamente la domanda di accertamento della condotta discriminatoria in capo a quest’ultimo Ente pubblico.
LA SOLUZIONE PROPOSTA DALLA CORTE DI MERITO
Avverso la decisione del giudice di primo grado parte convenuta interponeva appello per riformarne il contenuto.
La Corte d’Appello di Torino – Sezione lavoro decideva con la sentenza n. 316/2024 del 30.09.2024 nell’ambito del giudizio RG n. 126/2024.
Dapprima, i giudici di seconda istanza ripercorrevano l’iter del procedimento che si era concluso con la pronuncia gravata innanzi a loro.
L’argomentazione giuridica della ricorrente consisteva nel fornire un’interpretazione estensiva dei requisiti soggettivi del richiedente stabiliti all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 230 del 23.12.2021, istitutivo dell’assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 45 del 01.04.2021.
In particolare, al c. 1, lett. a) della norma sopra richiamata viene indicato tra i possibili destinatari della misura dell’assegno unico il “cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di un permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi …”.
La difesa ricorrente sosteneva, dunque, che il permesso di soggiorno per attesa occupazione rientrasse nella più ampia categoria del permesso di soggiorno unico di lavoro, rilevando, per contro, che una lettura ermeneutica differente si porrebbe in contrasto con l’art. 12, sul diritto alla parità di trattamento, della Direttiva 2011/98/UE del 13.12.2011 (In tema di procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, N.d.A.).
Rispetto a tali considerazioni, l’I.N.P.S. eccepiva che l’interpretazione più corretta dell’art. 3 sui requisiti soggettivi del richiedente fosse quella di tipo strettamente letterale che escludeva il permesso per attesa occupazione, appartenendo ad un altro genere rispetto a quello lavorativo normativamente previsto.
Inoltre, parte convenuta evidenziava l’estraneità alla fattispecie in esame della direttiva comunitaria citata da controparte, laddove si doveva propendere, invece, per l’applicazione della Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Il giudice del lavoro di Torino nella sua decisione conclusiva della causa riprendeva argomenti già proposti dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Trento, dott. Giorgio Flaim, con la sentenza n. 121/2023 del 19.09.2023 nell’ambito del procedimento n. 113/2023 R.G.L.
Tuttavia, rispetto a quest’ultima decisione, il Tribunale del capoluogo piemontese escludeva nel caso de quo la ricorrenza di un comportamento discriminatorio legato alla violazione della relativa normativa europea, assumendo che una lettura estensiva delle norme del diritto nazionale fosse sufficiente alla risoluzione della controversia, senza dover necessariamente effettuare una valutazione di compatibilità tra quest’ultime e quelle comunitarie o, rectius, euro – unitarie.
Per contro, il passaggio in cui il giudice di prime cure si conforma alla decisione trentina si ha quando il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene inquadrato quale singola species del più ampio genus del permesso unico di soggiorno per motivi di lavoro.
A tale conclusione si perviene, non tanto, con la mera considerazione che il permesso di attesa occupazione consente al suo titolare di esercitare validamente l’attività lavorativa, al pari, peraltro, di altre tipologie di permesso ben differenti da quello lavorativo, ma quanto con il perseguimento e mantenimento di una coerenza interna all’ordinamento giuridico italiano.
Più nello specifico, tale soluzione si fonda su una lettura sistematica di alcune norme del D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 – Testo Unico sull’Immigrazione.
L’art. 5, rubricato “permesso di soggiorno”, al c. 8.1 sancisce che: < Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 31.09.1999, N.d.R.) è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro”>.
Successivamente, il c. 8.2 del medesimo articolo di legge contempla tassativamente tutti quei permessi che costituiscono eccezione all’applicazione della precedente disposizione normativa.
Tra di essi non è menzionato il permesso di soggiorno per attesa occupazione, il quale, secondo un criterio ermeneutico di tipo sistemico adoperato dai giudici del lavoro di Torino e Trento, confluisce a pieno titolo nella categoria giuridica identificata al c. 8.1 dell’art. 5 del T.U.I.
La tesi del giudice di prime cure viene accolta in sede di procedimento in appello, ove l’impugnazione dell’I.N.P.S. viene rigettata, quantomeno nelle sue conclusioni finali, ribadendo, di conseguenza, che il cittadino extracomunitario, dotato di permesso di soggiorno per attesa occupazione, ha diritto a percepire l’assegno unico universale, in presenza, ovviamente, anche di tutti gli altri requisiti fissati dalla legge italiana.
Tuttavia, relativamente alla parte motivazionale della propria decisione, la Corte ritiene che il criterio ermeneutico di lettura delle disposizioni normative nazionali deve essere di certo sistematico, non tanto, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico nazionale in sé e per sé considerato, ma quanto, sotto l’imprescindibile aspetto del pieno e rigoroso rispetto della normativa europea di principio e di settore e delle “norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell’Unione Europea.”. (V. Sentenza in commento, pag. 8).
In questa operazione interpretativa vengono messe tra loro in relazione la Direttiva 2011/98/UE del 13.12.2011, già in precedenza menzionata, il Decreto legislativo n. 40 del 04.03.2014, attuativo a livello nazionale della Direttiva in argomento e, in ultimo, il Regolamento (CE) del 29.04.2004.
Dall’applicazione combinata di tutti questi riferimenti normativi, nella maniera elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Cfr. in particolare, CGUE, Grande Sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C – 350/20) e, di rimando, dalla giurisprudenza costituzionale italiana (Si rinvia, nello specifico, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 2022), si evince che la locuzione “permesso unico di lavoro” ex art. 3 co. 1 a) del D. Lgs. n. 230/2021 deve essere intesa in senso a-tecnico e soprattutto non meramente letterale.
In altri termini, rifacendosi a quanto espressamente scritto dalla stessa Corte di Torino, il requisito giuridico di accesso alla misura di sostegno sociale de qua consta nell’esclusiva titolarità di un permesso di soggiorno che “consente di lavorare”, qual è da considerarsi, senza dubbio, il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nella disponibilità della cittadina straniera, parte appellata nel presente grado di giudizio.
Avv. Federico Colangeli
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Descrizione
L’Avv. Colangeli si occupa prevalentemente di diritto dell’immigrazione, materia nella quale vanta un’esperienza professionale pluriennale. Nel 2009 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova e l’anno successivo il diploma di Master universitario per “Giurista d’Impresa” nel medesimo Ateneo. E’iscritto all’albo degli Avvocati di Imperia dal 14 febbraio 2014. Dal 2016 è iscritto all’elenco degli avvocati che prestano il patrocinio a spese dello Stato e dal 2019 è iscritto nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio. Dal 2020 collabora con il portale telematico “IlFamiliarista” curato da Giuffrè Francis Lefebvre. L’Avv. Colangeli fornisce consulenze stragiudiziali ed assistenza giudiziale nelle seguenti materie: immigrazione, penale, locazioni, recupero crediti, diritti reali, contratti, diritto di famiglia, responsabilità civile, condominio ed infortunistica stradale. Collabora infine con lo Studio legale dell’Avv. Francesco Meiffret di Sanremo (IM) dal 2015.
Avv. Federico Colangeli
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