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CORTE DI CASSAZIONE: IL GENITORE LICENZIATO PUO’ CHIEDERE LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

CORTE DI CASSAZIONE: IL GENITORE LICENZIATO PUO’ CHIEDERE LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Cass. civ. Sez. I, Ord. 30-05-2023, n. 15101

MASSIMA

In tema di revisione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni, il licenziamento del genitore obbligato integra i caratteri della circostanza sopravvenuta non prevedibile al momento della iniziale determinazione dell’assegno di mantenimento, che ha causato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica-patrimoniale delle parti, all’esito della quale, ove risulti notevolmente alterato il quadro reddituale complessivo dell’obbligato rispetto alla condizione economica sussistente al tempo della pronuncia di primo grado, il giudice può legittimamente modificare il pregresso assetto patrimoniale, riducendo l’assegno di mantenimento”

Nella massima sopra riportata è ricavabile il principio in base al quale il Giudice può procedere alla revisione delle condizioni economiche stabilite nella separazione consensuale, quando risulti alterato l’equilibrio raggiunto per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto prevedere nel determinare la separazione.

La Suprema Corte ritiene che il licenziamento del genitore obbligato rientri nell’ipotesi di circostanza sopravvenuta non prevedibile. Peraltro, puntualizza la Corte, il licenziamento comporta una diminuzione delle risorse economiche del genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento ai figli anche a fronte dell’assegno incassato all’esito della transazione conclusa con il datore di lavoro e in base alle indennità di legge.

Sempre nell’ordinanza qui brevemente annotata la Suprema Corte, inoltre, stabilisce che le circostanze sopravvenute dal punto di vista economico devono avere un’incidenza tale da giustificare il mutamento del pregresso assetto patrimoniale raggiunto con la precedente determinazione dell’assegno.

Ciò non significa, specifica la Suprema Corte, che il Giudice possa d’ufficio valutare i presupposti in base ai quali era stato quantificato l’assegno di mantenimento: il controllo deve essere limitato alla verifica se effettivamente le circostanze sopravvenute abbiano alterato o meno l’equilibrio raggiunto in sede di separazione consensuale.

Di conseguenza, il Giudice deve stabilire il nuovo importo dell’assegno di mantenimento sulla base della modificata situazione patrimoniale del padre obbligato.

L’ordinanza in commento si occupa di altri due questioni.

Innanzitutto gli Ermellini hanno ribadito che i Giudice nel determinare l’assegno di mantenimento deve tenere anche conto dell’assegnazione della casa familiare che rappresenta una unità suscettibile di apprezzamento economico (ex. Art 337 c.c.) .

L’altro punto affrontato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza è da quando debba decorrere la modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento.

Su questo tema, l’ordinanza in commento si allinea a quanto stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza dell’8 novembre 2022 n. 32914.

Le Sezioni Unite hanno, in tema di ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento o di assegno divorzile, affermato quanto segue:

a) qualora venga accertata sin dall’inizio l’insussistenza dello stato di bisogno per la concessione dell’assegno di mantenimento o divorzile, il coniuge onerato ha diritto all’integrale restituzione di quanto versato;

b) non sussiste, invece, il diritto alla ripetizione, in caso di mera revisione dell’entità dell’assegno, se l’assegno precedentemente stabilito “non superava la misura necessaria a garantire il soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita, valutate secondo un criterio di normalità”. L’irripetibilità deriva anche dal fatto che è ragionevole prevedere che il soggetto beneficiario dell’assegno che effettivamente si trovava in stato di bisogno (altrimenti si rientrerebbe nell’ipotesi sub a) abbia nel mentre consumato quanto gli è stato corrisposto per far fronte ad esigenze di vita primarie.

c) Nel caso in cui si tratti di un assegno di mantenimento di notevole entità che nonfa fronte allo stato di bisogno di controparte la modifica ha comunque effetto retroattivo e di conseguenza il soggetto beneficiario dell’assegno deve restituire quanto ricevuto in eccedenza.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) e all’Avv. Giuliana Martelli (0184/503474 cell 3393915231, mail info@studiolegalemeiffret.it giuliana_martelli@libero.it)

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