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DIRITTO DI PRECEDENZA NON COMUNICATO IN FORMA SCRITTA: IL LAVORATORE DEVE ESSERE RISARCITO

DIRITTO DI PRECEDENZA NON COMUNICATO IN FORMA SCRITTA: IL LAVORATORE DEVE ESSERE RISARCITO

Cass ord 9 aprile 2024 n. 9444

L’inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro, consistente nell’indicare nel contratto a termine il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni, consente al lavoratore di richiedere il risarcimento dei danni in base all’art. 1218 c.c.

E’ quanto stabilito dall’Ordinanza della Suprema Corte n. 9444 del 9 aprile 2024 .

L’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015 prescrive che, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva (nazionale o territoriale), il dipendente che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato (anche non continuativi) presso la stessa impresa, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, ma limitatamente alle mansioni svolte nello svolgimento dei rapporti a termine.

Per le c.d. attività stagionali è, invece, previsto che il lavoratore stagionale possa beneficiare del diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. In questa ipotesi la norma non stabilisce una durata minima del lavoro a termine già prestato per l’esercizio del diritto di precedenza.

L’art. 24 comma 4 del dlgs 81/2015 impone al datore di lavoro di indicare il diritto di precedenza appena descritto nella lettera di assunzione.

Per usufruire del diritto di precedenza il lavoratore, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (tre mesi per i lavoratori stagionali), deve inviare una comunicazione scritta al datore di lavoro nella quale comunica la volontà di esercitare il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni.

Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

E’ opportuno rimarcare come il lavoratore possa rivendicare il diritto in oggetto soltanto in caso di nuova assunzione per le stesse mansioni già espletate. Per i lavoratori stagionali la precedenza è circoscritta alle medesime attività stagionali.

Per la giurisprudenza maggioritaria, la violazione del diritto di precedenza comporta il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 1218 e ss. c.c. che può essere quantificato dal Giudice in via equitativa. Secondo tale orientamento il lavoratore non ha diritto alla costituzione di un rapporto, ma solo ad essere preferito nell’ipotesi in cui parte datoriale decida di effettuare nuove assunzioni per le medesime mansioni svolte (Cass., Sez. lav., 11/12/2023, n. 34561;Cass., Sez. lav., 14/5/2010, n. 11737).

L’ordinanza in commento aderisce a questa impostazione e cassa la decisione dei giudici della Corte d’Appello per i quali l’inadempimento all’obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro avrebbe come conseguenza soltanto la mancata decorrenza del termine per far valere il diritto di precedenza. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, anche se non è prevista una specifica conseguenza per il mancato richiamo del diritto di precedenza nell’atto scritto di assunzione, si tratta pur sempre di un inadempimento idoneo a pregiudicare l’esercizio del diritto in questione da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni.

In particolare, si tratta di un obbligo formale chiaramente finalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell’atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto.

Secondo tale prospettiva teleologica, il datore di lavoro non potrà allora limitarsi a una mera informativa per relationem, con il solo richiamo alla fonte normativa di riferimento, ma dovrà invece rendere edotto il lavoratore di tutti i presupposti giuridici e fattuali di cui all’art. 24 cit.; tra questi, la necessità che il dipendente comunichi all’azienda l’intenzione di avvalersi della prelazione impiegando la forma scritta ed entro i termini previsti per legge.

Dall’altra parte al fine di limitare il risarcimento del danno spettante al lavoratore escluso dalle nuove assunzioni, il datore di lavora potrà eccepire e dimostrare che nelle more il lavoratore ha svolto altri lavori o avrebbe potuto svolgerli usando l’ordinaria diligenza, quindi il cd aliunde perceptum ed aliunde percipiendum (Cass. n. 11737/2010).

La Suprema Corte precisa, infine, salvando sul punto quanto stabilito dalla Corte d’Appello che la mancata comunicazione scritta al momento dell’assunzione del diritto di precedenza comporta che il datore di lavoro non possa eccepire la decadenza annuale dalla cessazione del rapporto non avendo egli stesso adempiuto all’obbligo informativo previsto dall’art. 24 del Dlgs 81/2015.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel 0184532708) 

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