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L’INTERPRETAZIONE DECENNALE ...

L’INTERPRETAZIONE DECENNALE DELLE SS. UU. ALL’ART. 31, CO. III T.U.I.

L’INTERPRETAZIONE DECENNALE DELLE SS. UU. ALL’ART. 31, CO. III T.U.I.

Breve inquadramento dell’istituto giuridico in esame.

Come già noto, l’istanza ex art. 31 c. III, T.U.I(art. 31 dlg 286 1998), è finalizzata al rilascio, da parte del Tribunale per i Minorenni, dell’autorizzazione, in favore del familiare del minore straniero abitante in Italia, ad entrare o a rimanere nel Territorio Nazionale per un periodo di tempo limitato e prestabilito, previa verifica di taluni requisiti normativi prestabiliti.

Per il concreto e preciso funzionamento di questo istituto giuridico, si rimanda il lettore al precedente contributo in materia, elaborato dallo scrivente (http://studiolegalemeiffret.it/tutela-del-minore-straniero-ed-istanza-ex-art-31-t-u-i-testo-unico-dellimmigrazione/).

La centralità del contributo giurisprudenziale nell’interpretazione dell’articolo in analisi.

L’art. 31, co. III, T.U.I. è stato definito come una norma di chiusura del meccanismo di protezione dei minori stranieri presenti in Italia, con una particolare forza derogatoria rispetto alle altre disposizioni contemplate nel D. Lgs. n. 286/1998 e ss. mm.

La portata applicativa di questa disposizione, dal tenore letterale talvolta generico, è stata nel corso dell’ultimo decennio autorevolmente definita e dettagliatamente caratterizzata dalla nostra giurisprudenza di legittimità.

A tal proposito, occorre in questa sede menzionare specificamente due imprescindibili pronunciamenti, resi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, rispettivamente nell’anno 2010 e nell’anno in corso (2019).

Secondo un’opinione condivisa tra la dottrina giuridica e gli operatori del diritto, entrambe le pronunce hanno avuto il merito di accreditare presso la giurisprudenza una lettura ermeneutica amplia del contenuto precettivo della norma, in modo da renderla maggiormente conforme al sistema di riferimento, delineato dalle fonti di diritto internazionale e ancor più rispondente ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Il primo arresto del 2010 da parte delle SS. UU. Ampliamento della nozione dei “gravi motivi”.

Con la sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010 (Cass, S.U. 21799 2010) le Sezioni Unite della Cassazione civile intervengono per dirimere in maniera definitiva un contrasto giurisprudenziale sorto tra le singole Sezioni del Supremo Collegio.

Due sono gli orientamenti principali che si fronteggiavano precedente all’emissione del pronunciamento in studio.

Secondo un primo indirizzo maggioritario e caratterizzato da un’interpretazione di stampo restrittivo, l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero può essere riconosciuta solamente in presenza di condizioni di emergenza o in circostanze contingenti ed eccezionali per quest’ultimo soggetto, con particolare e precipuo rilievo alla salute del medesimo minore.

Per contro, una seconda corrente di pensiero, minoritaria, ma recente, accreditava una lettura estensiva dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psico – fisico del minore, contenuti nell’articolo esaminato, evidenziando che quest’ultima locuzione non postula necessariamente quanto indicato dalla tesi opposta, ben potendo ricollegarsi anche ad altri ulteriori fattori, quali la tenerissima età del minore e l’ipotizzabile danno all’equilibrio psico – fisico del predetto, nel caso di allontanamento o semplice mancanza di uno dei genitori(Cfr. Cass. sent. n. 22080 del 16 ottobre 2009; conf. da Cass. sent. n. 823 del 19 gennaio 2010).

Le Sezioni Unite con il loro arresto del 2010 risolvono tale contrasto, decidendo di adottare e legittimare un’interpretazione più favorevole ai diritti fondamentali del minore e conseguentemente alla protezione dell’unità del suo nucleo familiare.

L’argomentazione decisiva nel sostenere quest’ultima soluzione ermeneutica si fonda, in particolar modo, su un’attenta e approfondita ricostruzione delle fonti normative e giurisprudenziali internazionali, nonché su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 31, co. III, T.U.I., che, da una parte, valorizza gli artt. 2 e 29 Cost., dall’altra, mantiene, comunque, il focus sul principio centrale del giusto bilanciamento tra i diversi valori di rango primario, come predicato dal Giudice delle leggi.

Il secondo arresto del 2019 da parte delle SS. UU. Inderogabile necessità del giusto bilanciamento.

A distanza di quasi dieci anni dall’antecedente pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione civile tornano ad occuparsi nuovamente della questione con la sentenza n. 15750 del 12 giugno 2019 (Cass S.U. 15570 2019).

Questa volta il Supremo Collegio, nella sua massima assise, viene investito della materia trattata, in forza alla sua funzione nomofilattica, ovvero quale garante dell’unità dell’ordinamento giuridico, attraverso la sostanziale uniformazione della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Anche in questo recente arresto, il Giudice di legittimità, in una sorta di staffetta ideale rispetto a quanto argomentato e sentenziato nel 2010, ripropone con immutata autorevolezza l’assoluta indefettibilità di un’interpretazione dell’art. 31, co. III, del D. Lgs. n. 286 del 1998, che sia pienamente rispettosa dei principi sanciti nella Costituzione e nei Trattati internazionali.

Per tale motivo, la sentenza in argomento cassa il decreto del 15.09.2016, emanato dalla Corte d’appello di L’Aquila, sezione per i minorenni, in quanto la Corte territoriale adita, disattendendo l’orientamento giurisprudenziale affermatosi nel 2010, non effettuava alcun giudizio di bilanciamento tra l’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e le esigenze del minore straniero presente in Italia.

Tali diritti, a giudizio degli ermellini, implicano la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare del minore straniero, che deve poter contare, nei limiti del possibile su una relazione concreta ed effettiva con i propri genitori.

In sede di giudizio d’appello, tale indagine non era stata minimamente svolta dal momento che – osservano le Sezioni Unite – l’organo giudicante rigettava il reclamo dei genitori ricorrenti, facendo leva, tra l’altro, sulla presenza di vari e gravi precedenti penali in capo al padre, non peritandosi, tuttavia, di: “prendere in considerazione il serio pregiudizio – rappresentato dai ricorrenti in termini di evento traumatico e non di normale disagio – che i minori subirebbero, anche per la loro età, per l’effetto del rimpatrio improvviso dei loro genitori.” (V., Cass. civ. Sez. Un., sentenza n. 15750 del 07.05 – 12.06.2019, ultima pagina).

Dunque, è mancato, in altri termini, lo svolgimento, da parte del Giudice di seconda istanza, di un esame concreto e completo di tutte le componenti del caso concreto, senza che la mera sussistenza di vari precedenti penali a carico di uno dei genitori dei minori possa rappresentare di per sé una pregiudiziale insuperabile all’accoglimento dell’istanza ex art. 31, co. III, T.U.I.

Alla luce di quanto sopra, sarà particolarmente interessante, per i legali che assistono i minori stranieri e le rispettive famiglie, monitorare gli orientamenti della giurisprudenza di merito, per potersi sincerare del reale impatto che l’ultima pronuncia della Sezioni Unite ha avuto su questa delicata materia giuridica.

Sanremo, 06.09.2019

Federico Colangeli*

Avv. Federico Colangeli*

Specializzato in:Immigrazione, Penale, Recupero crediti, Locazioni, Infortunistica stradale e Tutela dei consumatori.

Contatti

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Descrizione

L’Avv. Colangeli si occupa prevalentemente di diritto dellimmigrazione, materia nella quale vanta unesperienza professionale pluriennale. Nel 2009 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso lUniversità degli studi di Genova e lanno successivo il diploma di Master universitario per Giurista dImpresa nel medesimo Ateneo. Eiscritto allalbo degli Avvocati di Imperia dal 14 febbraio 2014. Negli anni 2015 – 2016 ha frequentato il Corso biennale per le difese dufficio, organizzato dalla Camera penale di Imperia – Sanremo Roberto Moroni. Inoltre l’Avv. Colangeli fornisce consulenze stragiudiziali ed assistenza giudiziale nelle seguenti materie: immigrazione, penale, locazioni, recupero crediti, diritti reali, contratti, diritto di famiglia, responsabilità civile, condominio ed infortunistica stradale.

1 Art. 31 Dlgs 286/1998: 1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu’ favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e’ affidato, se piu’ favorevole. Al minore e’ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta’ ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9. L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza (1) (2).

[2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.] (3)

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato , a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni (4).

(1) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della Legge 7 luglio 2016, n. 122.

(2) A norma dell’articolo 10, comma 3, della Legge 7 luglio 2016, n. 122, al minore di anni quattordici, gia’ iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario alla data di entrata in vigore della citata legge, il permesso di soggiorno di cui al presente comma, e’ rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario.

(3) Comma abrogato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della Legge 7 luglio 2016, n. 122.

(4) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 7 aprile 2017 n. 47.

 

 

 

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