PER IL TRIBUNALE DI PALERMO I RIDERS SONO LAVORATORI SUBORDINATI… E LUCE FU!
- 10 Gennaio 2021
- Avv. Francesco Meiffret
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PER IL TRIBUNALE DI PALERMO I RIDERS SONO LAVORATORI SUBORDINATI… E LUCE FU!
Sentenza.3570.2020.Tuttolomondo.Foodinho
Come sempre sostenuto fin dalla prima sentenza del Tribunale di Torino che aveva, a mio giudizio, e non solo a mio giudizio, erroneamente qualificato come autonomo il rapporto di lavoro dei riders con le piattaforme digitali (si veda http://studiolegalemeiffret.it/sentenza-foodora/ “Lo strano caso della sentenza sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei fattorini di Foodora: alla ricerca di un’autonomia che non c’è” e http://studiolegalemeiffret.it/sentenza-corte-dappello-di-torino-4-febbraio-2019-n-26-sul-caso-dei-riders-di-foodora-contrordine-i-fattorini-sono-almeno-lavoratori-autonomi-eteroorganizzati/ “Sentenza Corte D’appello di Torino 4 febbraio 2019 n. 26 sul caso dei riders di Foodora: contrordine! i fattorini sono almeno lavoratori autonomi eteroorganizzati”), nella sentenza del Tribunale di Palermo finalmente viene acclarata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra piattaforme e riders.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Palermo viene accertato che il rider non godeva di alcuna autonomia sia nella fase genetica del rapporto di lavoro che nella sua esecuzione.
La libertà di scegliere i turni ove lavorare era solo “apparente e fittizia” poiché, invece, stabiliti dalla piattaforma attraverso il cd “sistema punti eccellenza” per mezzo del quale veniva esercitato un vero e proprio potere disciplinare non dissimile, per capillarità, da quello caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato.
Ai riders con i punteggi più alti venivano assegnati i turni più remunerativi, a quelli con minor punteggio quelli con minor guadagno. Se un rider rifiutava un turno perdeva dei punti eccellenza. Se un rider si dissociava dal sistema imposto dalla piattaforma perdeva punti eccellenza.
Venuta meno la presunta libertà nella fase genetica del rapporto, anche nell’esecuzione della prestazione delle consegne, da classificarsi indubbiamente come ripetitiva ed esecutiva, non vi era alcuna libertà organizzativa per il rider. Il tragitto da percorrere era stabilito dall’applicazione gestita dalla piattaforma la quale penalizzava il rider sempre con il cd “sistema punti eccellenza” in caso di scelta di percorsi alternativi. Il rider, infatti, era costantemente geolocalizzato dall’applicazione che valutava anche le tempistiche nella consegna.