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Tribunale di Firenze e Corte d’Appello di Palermo: inapplicabile il CCNL UGL Rider Assodelivery

Tribunale di Firenze e Corte d’Appello di Palermo: inapplicabile il CCNL UGL Rider Assodelivery

Tribunale di Firenze sentenza 24 novembre 2021

Corte d’appello di Palermo sentenza 23 settembre 2021

Decreto Trib Bologna 30 giugno 2021

Nelle sentenze che verranno qui di seguito brevemente commentate viene riaffermata l’inapplicabilità del contratto sottoscritto da Assodelivery con UGL Rider in data 15 settembre 2020, il tutto come già evidenziato in precedenza dal decreto del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2021.

Nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 781 del 23 novembre 2021, il Giudice ritiene antisindacale la condotta di Deliveroo che aveva risolto tutti i contratti dei rider che non avevano accettato l’applicazione delle condizioni del summenzionato contratto collettivo a partire dal 2 novembre 2020.

Il Giudice rileva come UGL rider sia un sindacato di comodo e privo di rappresentatività. E’ stata illegittima ed antisindacale, quindi, la scelta di Deliveroo di imporre le condizioni del CCNL sottoscritto esclusivamente da UGL a tutti i ciclofattorini e di risolvere anticipatamente e unilateralmente i rapporti di lavoro con quelli che si sono rifiutati di sottostare alle nuove condizioni contrattuali.

La sentenza del Tribunale di Firenze rileva come ai riders, seppur qualificati come collaboratori eterorganizzati, debbano essere applicate le tutele dei lavoratori subordinati in base all’art. 2 del Dlgs 81/2015 (quindi retribuzione paramentrate al IV livello CCNL logistica, ferie e malattia retribuite ecc..).

Ciò significa che la decisione di risolvere anticipatamente i rapporti con tutti i collaboratori che non avessero sottoscritto il nuovo contratto alle condizioni stabilite dal CCNL sottoscritto da UGL, avrebbe dovuto essere altresì sottoposta alla procedura informativa sindacale prevista per i licenziamenti collettivi poiché avrebbe interessato potenzialmente più di 5 collaboratori (Deliveroo all’epoca dei fatti aveva sotto contratto circa 8000 ciclo fattorini).

In virtù dell’assenza di rappresentatività dell’unica sigla sindacale sottoscrittrice dell’accordo collettivo, della mancata informativa delle altre associazioni sindacali (FILCAM CGIL FIRENZE, NIDIL CGIL FIRENZE, FILT CGIL) che avevano presentato ricorso, il Giudice ordina a Deliveroo di disapplicare il CCNL UGL Rider e dichiara nulli le risoluzioni anticipate dei rapporti di lavoro con i riders che si erano rifiutati di sottostare alle nuove condizioni. Dall’applicazione di tale sentenza deriva che i rider potranno richiedere di continuare a collaborare con Deliveroo ed ottenere un risarcimento pari ai mancati compensi dalla data del recesso unilaterale sino al termine della collaborazione indicato nel contratto indivuuale da loro sottoscritto o sino all’effettiva reintegrazione qualora il contratto di collaborazione sia a tempo indeterminato.

Anche la Corte D’appello di Palermo, con la sentenza del 24 novembre 2021 n. 781, conferma l’illegittimità della condotta di un’altra piattaforma digitale che aveva risolto unilateralmente ed anticipatamente le collaborazioni con tutti i ciclofattorini che si erano rifiutati di sottostare alle condizione contrattuali stabilite nel CCNL Ugl Rider Assodelivery.

In questo caso era stato un ciclofattorino per violazione della normativa antidiscriminatoria a presentare ricorso e non le associazioni sindacali.

La Corte D’appello di palermo conferma la sentenza di I grado che aveva ritenuto discriminatorio non proseguire il rapporto di collaborazione con il ciclofattorino ricorrente poiché si era rifiutato di sottostare alle nuove condizioni in base all CCNL UGL Rider.

Il ricorrente era aderente, e successivamente sindacalista, di una delle associazioni sindacali che non avevano sottoscritto il contratto collettivo,

La Corte D’appello conferma che tra i motivi di discriminazione vi possa essere anche quello riguardante le convinzioni sindacali di un lavoratore che si esplicano in prima battuta nella scelta a quale associazione sindacale aderire.

Risolvere anticipatamente i rapporti di collaborazione con i lavoratori che non hanno sottoscritto il contratto collettivo è discriminatorio perché effettua un trattamento deteriore per le convinzioni personali del lavoratore, quali la scelta a quale sigla sindacale appartenere.

La corte D’appello evidenzia come, trattandosi i contratti collettivi contratti di diritto comune, questi non possano essere imposti ai soggetti aderenti a sigle sindacali che non lo hanno stipulato.

Poiché non sussisteva alcun potere di rappresentanza tra UGL ed il ricorrente, a quest’ultimo non potevano essere imposte le condizioni del contratto collettivo.

La Corte D’appello conferma la nullità del recesso e condanna la piattaforma a riconoscergli i compensi che avrebbe maturato dalla data del recesso illegittimo sino al termine indicato nel contratto di collaborazione.

Per ulteriori informazioni Avv. Francesco Meiffret: indirizzo e-mail info@studiolegalemeiffret.com tel 0184-532708, cell 3398177244 Via Matteotti 124, Sanremo (IM)

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