Tribunale di Genova, sez. lav., ordinanza 14 dicembre 2021: sulle condizioni di legittimità dei controlli a distanza “in senso stretto”
- 25 Marzo 2022
- Avv. Francesco Meiffret
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Tribunale di Genova, sez. lav., ordinanza 14 dicembre 2021: sulle condizioni di legittimità dei controlli a distanza “in senso stretto”
ordinanza Tribunale di Genova 14.12.2021
MASSIMA
Affinché un controllo difensivo in senso stretto sia legittimo occorre che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) che vi sia stata preventiva informazione del lavoratore;
2) che il controllo sia motivato su un fondato sospetto di comportamenti illeciti da parte del lavoratore;
3) che il controllo sia basato su dati raccolti dopo l’insorgenza del sospetto;
4) che tale controllo avvenga previo bilanciamento fra la dignità e riservatezza del lavoratore ed interessi e beni aziendali dall’altra
IL FATTO
Sulla base di tali presupposti il Giudice del Tribunale di Genova, con l’ordinanza emessa in data 14.12.2021, afferma che il licenziamento intimato ad una lavoratrice a seguito di controlli difensivi è illegittimo perché i dati acquisiti dal datore senza il rispetto dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori sono inutilizzabili.
La società datrice di lavoro, presupponendo comportamenti illeciti da parte di due lavoratori, aveva dato incarico ad una società terza di verificare il contenuto delle caselle mail aziendali a loro assegnate.
A seguito del controllo delle mail ricevute ed inviate nell’arco di un periodo dalla data dell’incarico sino a diversi anni indietro, a giudizio dell’impresa erano emersi comportamenti illeciti da parte di una dipendente consistenti nell’aver trasmesso informazioni sensibili ad una società concorrente.
A conclusione del procedimento disciplinare la lavoratrice veniva licenziata per giusta causa.
La lavoratrice impugnava ex rito Fornero il licenziamento contestando la sussistenza delle condotte a Lei addebitate ed eccependo l’inutilizzabilità del contenuto delle mail.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Genova accoglie le doglianze della ricorrente e dichiara il licenziamento illegittimo.
Il Giudice dichiara di richiamarsi alle recenti pronunce in tema di controlli a distanza (Cass. 25732/21 e 34092/21. In relazione alla prima sentenza citata si veda anche il commento “Cassazione: il contenuto della chat aziendale è utilizzabile per fini disciplinari previa adeguata informazione ai lavoratori”http://studiolegalemeiffret.it/cassazione-il-contenuto-della-chat-aziendale-e-utilizzabile-per-fini-disciplinari-previa-adeguata-informazione-ai-lavoratori/ ). Nei suddetti arresti la Suprema Corte rileva una distinzione tra controlli a distanza “in senso lato” e controlli a distanza “in senso stretto”.
Entrambi mirano alla tutela del patrimonio aziendale, ma i primi comportano un controllo sull’attività di tutti i dipendenti, mentre i secondi solo su alcuni specifici lavoratori nei confronti dei quali sussiste il sospetto che abbiano commesso condotte illecite.
Il recente orientamento di legittimità afferma come solo nei confronti dei controlli in senso lato vi sia un obbligo di rispetto integrale di quanto stabilito dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori.
Tuttavia anche il controllo difensivo in senso stretto è sottoposto a precisi requisiti.
Occorre che il controllo in questione sia attuato nel rispetto della normativa europea, in particolar modo dell’articolo 8 della CEDU1. Il richiamo a tale norma necessita che vi sia un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione d’interessi e beni aziendali rispetto alla dignità e riservatezza del lavoratore.
Tale bilanciamento, ovviamente, deve essere parametrato al caso concreto. Ciò significa che il diritto del lavoratore alla riservatezza e alla tutela della sua dignità possa retrocedere di fronte a condotte illecite che possano arrecare un grave danno al patrimonio dell’impresa. Inoltre il controllo deve essere limitato nel tempo e con modalità adeguate e non eccessivamente intrusive.
Sulla base dell’orientamento qui brevemente riportato, il Giudice ritiene che il controllo sia illegittimo poiché rileva che esso ha riguardato fatti precedenti al sospetto compimento di condotte illecite, quindi non ex post. Evidenza, inoltre, come parte datoriale non abbia fornito la prova del legittimo sospetto dal quale far partire i controlli difensivi. Il terzo elemento sul quale si fonda la decisione del Giudice consiste nel fatto che nessuna informativa fosse stata fatta sottoscrivere alla lavoratrice in merito alla possibilità di preservare e controllare, anche a diversi anni di distanza, il contenuto della mail inviate e ricevute dalla casella aziendale assegnatale.
Per questi motivi il Giudice, richiamando il terzo comma dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori, dichiara inutilizzabili i dati acquisiti dai controlli.
Trattandosi di una lavoratrice alla quale si applicano le tutele previste dall’art. 18, il Giudice ritiene i fatti contestati insussistenti con conseguente applicazione dell’art 18 comma 4 dello Statuto dei lavoratori e reintegrazione della dipendente.
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1Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.