TRIBUNALE DI LUCCA: LA RINUNCIA AL MANTENIMENTO E’ IRRILEVANTE PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO SOCIALE
- 20 Luglio 2023
- Avv. Francesco Meiffret
- Legal Blog
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TRIBUNALE DI LUCCA: LA RINUNCIA AL MANTENIMENTO E’ IRRILEVANTE PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO SOCIALE
Tribunale sez. lav. Lucca, 23 marzo 2023, n. 109
MASSIMA
Il soggetto che presenta domanda all’inps per la concessione del cd assegno sociale, a livello economico deve dimostrare di essere al di sotto delle soglia di reddito stabilita dal Legislatore. In relazione a tale requisito è irrilevante il fatto che il richiedente in sede di divorzio o separazione non abbia domandato il mantenimento a carico dell’altro coniuge non essendo previsto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.
IL CASO
Una donna ricorre contro l’inps per ottenere il cosiddetto assegno sociale negato perché in sede di divorzio aveva rinunciato al mantenimento a carico dell’ex coniuge.
La donna nel ricorso deduce di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dall’art 3 commi 6 e 7 della legge 335 del 1995 istitutiva dell’assegno sociale che sono:
a) superamento del limite di età previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda che ad oggi è 67 anni;
b) rispetto dei limiti reddittuali stabiliti dalla norma che per il 2023 sono € 6.542,51 euro di reddito personale ed € 13.085,02 euro di reddito coniugale;
c) possesso della cittadinanza italiana o residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
L’inps si costituiva in giudizio insistendo per l’eccezione già formulata alla ricorrente in fase amministrativa. Quindi rilevava che, seppur in presenza dei tre requisiti sopra elencati, la ricorrente non fosse in stato di bisogno incolpevole in quanto nella causa di divorzio conclusasi nel 2019 aveva dichiarato di essere economicamente sufficiente e di rinunciare al mantenimento. Rilevava, inoltre, come l’ex coniuge avesse un reddito superiore ad € 30.000,00 di guisa che avrebbe potuto provvedere al versamento di un assegno di mantenimento.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il Giudice accoglie il ricorso della ricorrente evidenziando come risultassero documentalmente provati i tre requisiti stabiliti dal Legislatore per l’ottenimento dell’assegno sociale.
Nelle motivazioni della sentenza è possibile leggere come il Legislatore non preveda un elemento soggettivo per l’ottenimento dell’assegno sociale, ovvero uno stato di bisogno incolpevole facendo rientrare in questo concetto, come contrariamente ritiene l’inps, l’aver rinunciato all’assegno di mantenimento in fase di separazione o divorzio. Il Giudicante sul punto si richiama alla pronuncia della Suprema Corte sez lav n. 24954 del 15 settembre 2021 in base alla quale “Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell’assistito, dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”.
BREVE COMMENTO
La sentenza riafferma un principio consolidato sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità (nel merito Tribunale sez. lav. – Catania, 02/10/2020, n. 3216; Tribunale sez. lav. – Novara, 04/12/2018, n. 258;Corte appello sez. lav. – Roma, 03/01/2022, n. 4702; in legittimità cfr. Corte Cass. Sez. lav sent. n. 24954 del 15 settembre 2021; Corte Cass. sez. Lav. Ord. 09 luglio 2020, n. 145139). Tale principio evidentemente non è stato ancora accettato dall’Inps dal momento che sono ancora numerosissimi i casi in cui l’ente rifiuta il riconoscimento dell’assegno sociale sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai coniugi in sede di separazione o divorzio. Invero come rilevato dalla pronuncia di merito l‘art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o sono in grado di dimostrare una residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, hanno compiuto 67 anni di età e versano nelle previste situazioni reddituali possono usufruire dell’assegno sociale. Dalla lettura della norma non risultano altri requisiti imposti se non lo stato di bisogno, il quale è presunto dal Legislatore sulla base delle soglie reddituali. Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell’assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio. Tra l’altro, com’è noto, tali rinunce o affermazioni vengono effettuate per evitare il proseguirsi di un divorzio o separazione giudiziale per evitare il protrarsi del giudizio con tutte i rischi del caso.
Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708)