TRIBUNALE DI MILANO: I RIDER SONO LAVORATORI SUBORDINATI
- 7 Novembre 2023
- Avv. Francesco Meiffret
- Legal Blog
- Avv. Francesco Meiffret, Avvocato del lavoro, avvocato diritto civile, Cass Sez lav sent 13.02.2018 n. 3547, diritti riders, licenziamento riders, retribuzione riders, riders lavoratori subordinati, riders Ubera Eats, riqualificazione del rapporto, sent 13.02.2018, Trib. Palermo 20 novembre 2020 n. 3570, Tribunale Di Milano decreto 28 settembre 2023, Tribunale di Torino nella sentenza del 18 novembre 2021, tutele riders
- 0 Commenti
TRIBUNALE DI MILANO: I RIDER SONO LAVORATORI SUBORDINATI
Trib Milano decreto 28.09.2023
Ancora una volta i riders sono qualificati come lavoratori subordinati. E’ quanto stabilito dal decreto emesso dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano in data 28 settembre 2023 al termine di un procedimento per repressione per condotta antisindacale ex art. 28 dello statuto dei lavoratori presentato dalle associazioni sindacali NIDIL CGIL MILANO, FILCAMS CGIL MILANO e FILT CGIL MILANO.
Sulla base della riqualificazione del rapporto da autonomo in subordinato, il Tribunale ha annullato gli otre 4000 recessi comunicati da Uber Eats mediante lettera il 15 giugno 2023, riqualificandoli come licenziamenti.
Tali licenziamenti avrebbero dovuto essere preceduti dalle procedure di consultazione con le associazioni sindacali ricorrenti, come previsto in materia di licenziamento collettivo dalla legge 223/1991 e di delocalizzazione dalla legge 234/2021. Sulla base di tali presupposti il Giudice annulla gli oltre 4000 recessi imponendo ad Uber Eats d’iniziare le procedure di consultazione stabilite dalle due predette norme e che sono finalizzate al raggiungimento di una soluzione che preservi almeno parte dei posti di lavoro dal momento che, come noto, il nostro ordinamento prevede che il licenziamento sia l’estrema soluzione.
Dal punto di vista giuridico gli elementi di maggiore interesse del decreto ed oggetto di questo breve commento sono due: il primo è l’analisi se la presunta possibile scelta sul quando lavorare sia un elemento dirimente per la qualificazione del rapporto in autonomo o subordinato.
Il secondo è la valutazione anche dal punto di vista socio economico per giungere alla conclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro tra rider e piattaforma digitale.
A) La presunta libertà del Rider nel decidere quando lavorare
Innanzitutto il Giudice verifica se la libertà di scelta del rider sul quando lavorare e di accettare o meno una consegna sia effettivamente genuina.
Come già evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Palermo (Trib. Palermo, 20 novembre 2020, n. 3570), il Giudicante ritiene che dall’istruttoria e dalla documentazione prodotta sia emerso che l’algoritmo che gestisce la piattaforma penalizzi il fattorino che non si connette per lunghi periodi o che rifiuti le consegne a lui proposte. In relazione a quest’ultimo punto la scelta del rider è ulteriormente condizionata dal fatto che quest’ultimo abbia pochissimo tempo per decidere se accettare o meno la consegna. Trascorsi, infatti, 15 secondi la consegna viene riassegnata ad un altro rider.
Dunque in aggiunta al fisiologico mancato guadagno dalla mancata connessione e/o accettazione della consegna, il rider vede diminuite le proprie possibilità di futuri guadagni perché il mancato collegamento all’applicazione e/o il rifiuto di effettuare consegne proposte incidono sulla propria scheda di valutazione.
L’istruttoria ha permesso di accertare che nel caso in cui la valutazione del rider sia inferiore alla “valutazione media minima”, così definita da Uber, quest’ultimo viene disconnesso dalla piattaforma. E tra gli indici che incidono sulla propria valutazione -oltre ai giudizi dei consumatori e dei ristoratori – vi sono anche i rifiuti delle consegne proposte e la disponibilità oraria mediante collegamento all’applicazione di ricevere ordini. Ne consegue il rider per continuare a lavorare con Uber Eats fosse costretto a collegarsi all’applicazione per lunghi periodi e ad accettare ogni consegna comunicata.
Ma anche nel caso in cui vi fosse stata la suddetta libertà, il Giudicante precisa che l’accettazione o meno di lavorare sia un fatto temporalmente e logicamente esterno al contenuto ed allo svolgimento della prestazione (CFR Cass. Sez lav, sent 13.02.2018, n. 3547).
Una volta che il rider accetta di collegarsi e si presenta sul luogo indicato dall’app come luogo di lavoro, tali elementi sono determinati per la costituzione del rapporto di lavoro, ma non per la sua qualificazione. Quel che rileva è come la prestazione di fatto viene eseguita e, nel caso di specie, risulta completamente eterodiretta dall’applicazione.
Infatti il Giudice sottolinea come dall’istruttoria e dalla documentazione prodotta sia emerso come l’applicazione stabilisca in maniera capillare ogni azione del rider. Quest’ultimo viene controllato dall’applicazione in ogni singola azione. Sinteticamente è l’applicazione che indica al rider il luogo dove attendere le consegne. E’ sempre l’applicazione a decidere quali consegne offrire al rider. Una volta accettata la consegna, il rider deve seguire il percorso stabilito ed attenersi alle modalità di consegna stabilite dalla piattaforma. Al ciclofattorino viene inoltre, inibito, di avere ulteriori contatti con i clienti che ha servito, pena la disconnessione dalla piattaforma.
Non vi è, quindi, alcuna libertà su come eseguire la prestazione ed il rider è impossibilitato dal crearsi una clientela propria. La dipendenza del fattorino all’applicazione gestita da Uber Eats è totale.
Nel decreto in commento si sottolinea come già la sola presenza del potere direttivo nelle forme sin qui descritte e ben più capillari rispetto ad una supervisione umana posto che in qualsiasi momento il rider, tramite la geolocalizzazione, è controllato, depone per la natura subordinata.
Viene rilevato come il potere disciplinare non costituisca dalla lettura dell’art. 2094 c.c. un elemento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato. Ciononostante viene comunque evidenziato nelle motivazioni del decreto come l’applicazione, grazie alle valutazioni dei clienti e dei ristoratori, eserciti di fatto un vero e proprio potere disciplinare senza le tutele previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Al contrario l’art 2094 c.c. riporta come indici la collaborazione nell’impresa e prestare l’attività alle dipendenze dell’imprenditore. Secondo il Giudice entrambi gli elementi sono presenti nel rapporto tra rider e piattaforma digitale
B) La nozione di subordinazione socio economica
Sulla base di tale presupposto il Giudice del Tribunale di Milano nondimeno evidenzia come la nozione di lavoro subordinato contenuta nell’art. 2094 c.c. debba essere reinterpretata alla luce delle nuove forme di lavoro creatisi con la cd gig economy.
Egli fornisce una nozione della subordinazione basata sulla cd teoria della “doppia alienità” sviluppata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 5 febbraio 1996 che definisce la concezione di subordinazione in senso stretto: se il beneficiario della prestazione è un soggetto terzo e anche l’organizzazione produttiva all’interno della quale la prestazione si inserisce (da qui la definizione doppia alienità) appartiene ad un terzo, allora il rapporto è subordinato. Pare evidente come nel caso di specie sussista tale doppia alienazione poiché il beneficiario della prestazione del fattorino è la piattaforma di Ubera Eats la quale gestisce il sistema di ordini, definisce i turni e le modalità di esecuzione della prestazione tramite l’applicazione.
Il Giudice sottolinea come anche la giurisprudenza comunitaria abbia stabilito che l’assenza di autonomia sia desumibile dal fatto che il prestatore dipenda integralmente dall’organizzazione economica del formale committente. Qualora, come specificato, il prestatore per l’esecuzione della prestazione dipenda integralmente dal committente, non sopporti alcun rischio d’impresa e non sia in grado di fornire alcun servizio senza l’organizzazione del committente, allora il rapporto di lavoro deve essere qualificato come subordinato. Tutti questi elementi sono presenti nel rapporto tra rider e piattaforma: Il rider senza l’applicazione non è in grado di offrire un servizio. Non ha, inoltre, alcun rischio d’impresa posto che viene pagato a cottimo, in base a compensi predeterminati dalla piattaforma.
Infine tale concezione della subordinazione è stata altresì applicata dal Tribunale di Torino nella sentenza del 18 novembre 2021. Anche in questo caso, sulla base delle medesime argomentazioni, un fattorino di un’altra nota piattaforma di consegne di cibo a domicilio è stato qualificato come lavoratore subordinato.
Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell. 3398177244, tel 0184532708)