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Tribunale di Napoli: Deve riconoscersi lo status di rifugiato al richiedente protezione internazionale che è affetto da HIV

Tribunale di Napoli: Deve riconoscersi lo status di rifugiato al richiedente protezione internazionale che è affetto da HIV

Trib. Napoli decreto 25 maggio 2022

MASSIMA

Deve riconoscersi lo status di rifugiato al richiedente protezione internazionale che è affetto da HIV, dal momento che le persone colpite da questa malattia possono essere considerate appartenenti ad un particolare gruppo sociale, oggetto di gravi e numerosi discriminazioni in alcuni paesi del mondo, quale la Repubblica federale di Nigeria.

Il CASO

Una cittadina nigeriana, giunta in Italia, presentava, per la prima volta in data 26.01.2001, domanda di protezione internazionale, che veniva successivamente rigettata il giorno 24.02.2004 dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato per difetto di credibilità.

A sostegno della sua istanza l’interessata riferiva di essere fuggita dalla Repubblica della Nigeria, a causa di uno scontro tra cristiani e mussulmani avvenuto nella sua località d’origine, a seguito del quale le sue proprietà venivano completamente distrutte.

A distanza di molto tempo, ovvero in data 21.02.2018 la straniera presentava alla competente Commissione richiesta reiterata di protezione internazionale, indicando quali elementi nuovi e sopravvenuti nella sua seconda domanda in via amministrativa le sue precarie condizioni di salute e le minacce ricevute in caso di rientro in patria.

L’Ufficio ministeriale procedente, dopo aver ritenuto di non convocare la richiedente in audizione personale, dichiarava l’inammissibilità della domanda reiterata per mancanza di allegazione dei necessari elementi a sostegno della stessa, pur dando contraddittoriamente atto della presenza di un certificato medico attestante la sua condizione di persona affetta da HIV.

A questo punto veniva presentato ricorso giudiziale avverso tale decisione dalla signora extracomunitaria, che ribadiva il suo stato grave di salute, in quanto colpita da tempo dall’infezione da HIV e coinvolta in un recente passato nella tratta delle donne stranieri in Italia a fini sessuali e del relativo sfruttamento della prostituzione a suo danno.

Il Tribunale civile di Napoli, nella Sezione specializzata per questa tipologia di contenziosi giuridici, accoglieva totalmente il ricorso per le causali di cui si darà a breve conto, concedendo la massima protezione internazionale accordabile dall’ordinamento giuridico interno, da quello comunitario cui il nostro sistema si conforma e più in generale dalle norme internazionali applicabili alla fattispecie in trattazione.

LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE DI MERITO

La tredicesima Sezione civile del Tribunale partenopeo, ricalcando un orientamento interpretativo, già sorto in precedenza al suo interno (V. Decreto n. cronol. 2816/2022 del 23.03.2022 e n. repert. 4142/2022 del 24.03.2022 – fattispecie relativa sempre ad una cittadina nigeriana) e fatto proprio anche da altri giudici di merito (Cfr. Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Immigrazione e Asilo, decreto del 20.04.2022 – caso riguardante un cittadino ucraino), ha riconosciuto la massima protezione internazionale concedibile alla ricorrente, nella misura dello status di rifugiato politico dalla Nigeria all’Italia.

Invero, la motivazione giuridica resa dal Collegio decidente prende le mosse dall’attuale condizione di salute, medicalmente certificata in Italia, della richiedente, la quale risulta per tabulas di aver contratto l’infezione da HIV ed essermi conseguentemente malata di AIDS nel nostro Paese per effetto dell’esercizio dell’attività della prostituzione, alla quale è stata costretta dai trafficanti internazionali di essere umani.

Nello specifico, i giudici del capoluogo campano valutano l’individuo sieropositivo all’HIV come facente parte di un determinato e definibile gruppo sociale, come indicato all’art. 2, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 251 del 19.11.2007.

Tale disposizione normativa contempla precisamente la definizione di ‘rifugiato’ nella maniera che segue in maniera testuale: “cittadino straniero il quale per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese …”.

Pertanto, nel caso de quo, l’analisi giudiziale si concentra sul trattamento giuridico, sociale e morale delle persone ammalate di AIDS all’interno della Repubblica federale nigeriana, ricavando le necessarie informazioni attraverso la consultazione di fonti specializzate ed aggiornate, come, tra le tante, le relazioni in materia elaborate dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC: United Nations Human Rights Council), dall’ex Ufficio dell’Unione europea per l’asilo (EASO), divenuto successivamente l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) e da altre autorevoli Organizzazioni internazionali governative e non.

Dalle informazioni sopra riportate emerge un preoccupante e perdurante quadro di discriminazioni di ogni tipo all’interno della società nigeriana nei confronti delle persone sieropositive all’HIV, senza che né il governo federale, né quello dei singoli stati della federazione abbiano potuto in qualche modo intraprendere valide azioni di contrasto ai vari e frequenti fenomeni di emarginazione.

Nel Paese in questione esiste, infatti, un vero e proprio stigma sociale dell’HIV e dell’AIDS, tanto che i soggetti afflitti da queste patologie vengono spesso isolati nella propria comunità di riferimento, licenziati dal lavoro e allontananti persino dal proprio nucleo familiare di origine e/o di attuale appartenenza.

La conclusione finale dell’esame svolto dal giudice di merito porta a riconoscere quanto segue: “Il complesso di tali discriminazioni, riservate dalla società nigeriana al malato di HIV, in violazione di taluni suoi diritti (al cibo, alla casa, allo studio, al lavoro), produce l’effetto di una persecuzione e fonda, dunque, l’accoglimento della domanda, prescindendo dagli altri rischi che l’istante ha prospettato (come, nel caso specie, quello della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione dei quali la ricorrente era stata vittima, N.d.A.), la cui considerazione è assorbita da quella di tipo indubbiamente prevalente.”.

Avv. Federico Colangeli

Per ulteriori informazioni sulla domanda di ricongiungimento familiare rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret cell 339.8177244 mail info@studiolegalemeiffret.it e studiolegalemeiffret@gmail.com ) e all’Avv. Federico Colangeli ( (cell. 0039.3334966282 / tel. 0039.0184509085 – recapiti mail: avvfedericocolangeli@libero.it / federicocolangeli@yahoo.it )

Avv. Federico Colangeli

Specializzato in:Immigrazione, Penale, Famiglia, Recupero crediti, Locazioni, Infortunistica stradale e Tutela dei consumatori.

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Descrizione

L’Avv. Colangeli si occupa prevalentemente di diritto dellimmigrazione, materia nella quale vanta unesperienza professionale pluriennale. Nel 2009 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso lUniversità degli studi di Genova e lanno successivo il diploma di Master universitario per Giurista dImpresa nel medesimo Ateneo. Eiscritto allalbo degli Avvocati di Imperia dal 14 febbraio 2014. Dal 2016 è iscritto allelenco degli avvocati che prestano il patrocinio a spese dello Stato e dal 2019 è iscritto nellelenco nazionali dei difensori dufficio. Dal 2020 collabora con il portale telematico IlFamiliarista curato da Giuffrè Francis Lefebvre. L’Avv. Colangeli fornisce consulenze stragiudiziali ed assistenza giudiziale nelle seguenti materie: immigrazione, penale, locazioni, recupero crediti, diritti reali, contratti, diritto di famiglia, responsabilità civile, condominio ed infortunistica stradale. Collabora infine con lo Studio legale dellAvv. Francesco Meiffret di Sanremo (IM) dal 2015.

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