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Tribunale di Ravenna: tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per mancato superamento della prova in base ad un patto di prova dichiarato nullo

Tribunale di Ravenna: tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per mancato superamento della prova in base ad un patto di prova dichiarato nullo

Tribunale di Ravenna, sez. lav., sent. 12 settembre 2024 n. 302

Il recesso ad nutum, intimato in base ad una clausola del contratto di lavoro contenente un patto di prova dichiarato nullo, comporta la reintegrazione in base all’art. 2 del dlgs 23/2015 applicabile anche alle ipotesi di cd nullità virtuale nel caso in cui risulti essere violata una norma a carattere imperativo.

E’ quanto stabilito dall’autorevole sezione lavoro del Tribunale di Ravenna nella sentenza 302 del 12 settembre 2024, emessa dal Giudice del lavoro, Dottor Dario Bernardi, le cui sentenze ed ordinanze di remissione, com’è noto, sono state causa di overulling della Suprema Corte e di pronunce d’incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale aventi oggetto vari articoli del Dlgs 23/2015.

Il Giudice ha dichiarato espressamente di volersi discostare dalla sentenza della Cassazione n. 20239 del 14 luglio 2023 nella quale era stato stabilito che le conseguenze di un licenziamento intimato sulla base di un patto di prova dichiarato nullo fossero di carattere indennitario in base all’art. 3 comma 1 del dlgs 23/2015. Gli Ermellini, in detta pronuncia, avevano dichiarato che il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova, nell’ipotesi di accertata nullità del patto, deve essere considerato illegittimo per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo, ma non nullo. Sulla base di detta esegesi avevano ritenuto corretta la sentenza della Corte D’appello che aveva applicato la tutela indennitaria, respingendo la domanda principale del ricorrente volta ad ottenere la reintegrazione.

Secondo la Corte di Cassazione il licenziamento per mancato superamento della prova, intimato in assenza di un valido patto di prova, deve essere considerato come un ordinario licenziamento.

Ciò significa che è soggetto al controllo della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. Di conseguenza, in caso d’insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa, deve essere applicata la tutela indennitaria stabilita dall’art. 3 comma 1 del Dgls 23/2015 per due motivi. La tutela indennitaria nella disciplina del Jobs act costituisce (o meglio scrivere costituiva) la regola generale. Inoltre la fattispecie licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non rientra nelle ipotesi di tutela reintegratoria -debole- contemplate dall’art. 3 comma 2 del medesimo dlgs 23/2015.

Nel motivare la propria decisione il Giudice del Tribunale di Ravenna parte dal mutato contesto normativo rispetto a quello del 2023 nel quale la sentenza della Suprema Corte è stata pronunciata.

Il patto di prova costituisce un’eccezione alla regola prevista dall’art. 1 legge 604/1966 in base al quale il licenziamento deve essere sempre motivato. Tale norma ha evidente carattere imperativo, considerato che costituisce una forma di tutela del diritto al lavoro previsto nella nostra carta costituzionale.

Il licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova è l’antitesi del licenziamento motivato in quanto ad nutum.

Se il patto di prova è nullo, un licenziamento immotivato sul presupposto del mancato superamento del periodo di prova, deve considerarsi anch’esso nullo con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena in base all’art. 2 comma 1 del Dlgs 23/2015. Infatti il Giudicante precisa come, a seguito della sentenza del 22 febbraio 2024 n.22, sia possibile la reintegra anche ai casi di nullità non previsti espressamente dalla legge.

Con la dichiarazione d’incostituzionalità della locuzione “casi espressamente dalla legge” la reintegrazione cd “forte” dell’art. 2 del Dlgs 23/20915 è prevista anche nelle cd ipotesi di “nullità virtuale” a condizione che risulti violata una norma a carattere imperativo.

Il Giudice, inoltre, evidenzia come la normativa giuslavoristica non faccia eccezione all’applicazione dell’art. 1418 comma 1 cc che, come noto, prevede che un contratto sia nullo quando in contrasto ad una norma imperativa. Nel caso di specie il precetto imperativo violato è l’obbligo di motivazione del licenziamento stabilito dal richiamato art. 1 legge 604/1966 ed, invero, anche dall’art. 1325 c.c. in base all’art 1418 comma 2 c.c..

Per ulteriori approfondimenti sul patto di prova si veda il precedente articolo: https://studiolegalemeiffret.it/il-patto-di-prova-nel-contratto-di-lavoro/

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) 

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