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Tribunale di Torino Sentenza 1 marzo 2024 n°1360 : quando i modiglioni dei balconi sono parti comuni del Condominio

Tribunale di Torino Sentenza 1 marzo 2024 n°1360: Quando i modiglioni dei balconi sono parti comuni del Condominio

MASSIMA

I balconi del codominio non sono necessariamente parti comuni. Sono da considerarsi, invece, parti comuni i modiglioni ed i rivestimenti di quest’ultimi se svolgono in concreto una funzione per il palazzo, ad esempio contribuendo al suo decoro architettonico”

IL CASO

Una società conveniva in giudizio nanti il Tribunale di Torino il Condominio per ottenere l’annullamento della delibera assembleare con la quale erano stati deliberati dei lavori di rifacimento della facciata inclusi i modiglioni dei palconi.

Sosteneva quindi l’annullabilità dell’assemblea nei punti in cui aveva stabilito il rifacimento dei modiglioni dei balconi sulla base di due motivi.

Il primo consisteva nell’eccessiva onerosità dei lavoratori appaltati.

Il secondo riguardava la natura esclusiva e non di bene comune dei modiglioni. Secondo la società attrice ai sensi dell’art 1117 c.c i modiglioni non costituiscono parti comuni dell’edificio di talché l’assemblea non poteva decidere in merito.

Nel procedimento si costituiva il Condominio contestando le doglianze di parte attrice e insistendo per la validità delle delibere assembleari.

LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI TORINO

Il Tribunale respinge entrambi i motivi dell’impugnazione.

Per quanto attiene la lamentata onerosità dei lavori nelle motivazioni della sentenza viene evidenziato come il giudice civile sia competente nel pronunciarsi sulla validità o invalidità della delibera assembleare, ma non possa valutare sul merito e sul controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea condominiale. L’assemblea condominiale è da considerarsi organo sovrano della volontà dei condomini e per tale ragione il giudice può limitarsi a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea ( Cass. 29619/2022 e Cass. 15320/2022) .

Per quanto riguarda la questione dei modiglioni l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione effettua una distinzione fra balconi e i rivestimenti degli stessi. In particolare ha dichiarato che i balconi di un edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1117 cc non rientrano nelle parti comuni del condominio poiché non sono necessari per l’esistenza del fabbricato e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti; mentre ha affermato che i rivestimenti dei balconi, i fregi ornamentali e gli elementi decorativi sono da considerarsi parti condominiali se questi svolgono una prevalente ed essenziale funzione estetica, quindi sono parte decorativa dell’edificio (Cass. 10848/2020, Cass. 8159/1996 e Cass.7148/1995).

Inoltre diverse pronunce della suprema Corte hanno precisato che “il rivestimento e gli elementi decorativi che assolvano la funzione di rendere gradevole l’edificio del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio devono essere considerati parti comuni del condomino, in quanto sono destinati all’uso comune ai sensi dell’art 1117 cc., di conseguenza qualora vi sia un distacco per vizio di costruzione del rivestimento o degli elementi decorativi, l’azione di responsabilità nei confronti del costruttore è legittimamente esperita dal condominio ai sensi dell’art 1669 cc” ( Cass. 12792/1992)

Sulla base di quanto sopra argomentato e sulla base delle conclusioni della CTU svolta in corso di causa che ha ritenuto che i modiglioni svolgessero non solo una funzione strutturale, ma anche ornamentale della facciata dei primi del 900, il Tribunale di Torino ha reputato le delibere assunte dal Condominio valide.

Peraltro la CTU ha evidenziato come i modiglioni, oltre ad avere una funzione ornamentale dal punto di vista estetico della facciata, svolgessero anche una funzione strutturale non solo dei balconi, ma anche dell’intera medesima facciata.

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) e all’Avv. Giuliana Martelli (0184/503474 cell 3393915231, mail info@studiolegalemeiffret.it giuliana_martelli@libero.it)

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