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Tribunale ordinario di Roma ordinanza 11 maggio 2020: la ricevuta attestante la domanda di asilo politico / protezione internazionale costituisce valido documento di riconoscimento per l’apertura di un conto corrente

Tribunale ordinario di Roma ordinanza 11 maggio 2020: la ricevuta attestante la domanda di asilo politico / protezione internazionale costituisce valido documento di riconoscimento per l’apertura di un conto corrente

Ord Trib Roma 11 dicembre 2020

Nella decisione in oggetto, il Tribunale di Roma affronta una particolare questione, di grande rilevanza per i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, in quanto titolari del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico / protezione internazionale.

Da molti anni ormai, le Sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, istituite nel 2017 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, hanno reso diverse significative pronunce nei confronti degli stranieri richiedenti la protezione internazionale nel nostro Paese.

Come già sottolineato dallo scrivente in precedenti commenti e contributi pubblicati su questo “legal blog”, la condizione dei titolari di questo tipo di permesso di soggiorno è assai diversa dagli altri cittadini extracomunitari legalmente residenti sul territorio nazionale.

Il permesso per richiesta asilo / protezione internazionale assume, infatti, per sua intrinseca natura un connotato necessariamente provvisorio e prettamente funzionale alla delibazione della relativa richiesta di autorizzazione a permanere in Italia per motivi di asilo politico, di protezione sussidiaria o umanitaria.

Tale specifiche peculiarità hanno fatto sì che tale permesso venisse, in un primo momento, associato all’interno del nostro ordinamento giuridico ad uno status giuridico precario e foriero di un minor riconoscimento di diritti soggettivi basilari, rispetto ai titolari di permessi di soggiorno più duraturi e stabili.

La giurisprudenza, ordinaria e non solo, è intervenuta fin da subito per definire con la maggiore chiarezza e il più estremo rigore il perimetro dei diritti e dei doveri in capo ai soggetti richiedenti la protezione internazionale.

In tal senso va anche letta la pronuncia cautelare resa dal Tribunale capitolino in data 21.12.2020, nella quale veniva opportunamente puntualizzata la valenza giuridica da assegnare alla ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale dello straniero giunto in Italia, con particolare riferimento, nel caso de quo, all’apertura di un conto corrente bancario presso Poste Italiane S.p.A.

Sullo specifico punto è doveroso, tuttavia, operare una breve premessa sulla prassi attualmente invalsa presso gli uffici stranieri dei commissariati e delle questure sul territorio italiano.

Lo straniero interessato, al seguito della compilazione del c.d. Modello C3, con il quale viene giuridicamente formalizzata domanda di asilo politico/protezione internazionale nell’ambito dei Paesi UE, tra i quali l’Italia, riceve contestualmente un permesso di soggiorno sul territorio nazionale, di durata semestrale e rinnovabile fino a quando la sua richiesta non viene decisa dalle competenti Commissioni, istituite dal Ministero dell’Interno.

Molto spesso, accade che i funzionari degli Uffici stranieri procedenti non abbiamo il tempo tecnico e materiale per il rilasciare l’apposito permesso cartaceo, consegnando, in luogo di quest’ultimo, all’interessato un semplice foglio di ricevuta della domanda presentata.

In detti casi, il permesso vero e proprio verrà poi rilasciato al richiedente asilo politico / protezione internazionale, a distanza di uno o due mesi dalla formalizzazione della relativa richiesta.

Il Legislatore nazionale ha, in ogni caso, stabilito, a piena tutela dei richiedenti, che anche la mera ricevuta proveniente dalle Autorità competenti, se munita di foto identificativa e recante le generalità del soggetto, ha valenza di permesso di soggiorno provvisorio, giusta la previsione dell’art. 4, c. 3 del D. Lgs. n. 142 del 18.08.2015, attuativo delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE.

Nella fattispecie in commento la società Poste Italiane Spa si era rifiutata di aprire il conto corrente allo straniero, a fronte dell’esibizione, da parte di quest’ultimo, della sola ricevuta attestante la domanda di asilo politico / protezione internazionale, che veniva ritenuta da controparte inidonea a costituire un valido documento di riconoscimento ai fini della predetta operazione bancaria.

Dopo aver formalmente diffidato la società opponente il rifiuto, il cittadino extracomunitario, tramite il proprio legale, presentava domanda cautelare ante causam ai sensi dell’art. 700 cpc (Provvedimenti d’urgenza), per ottenere, in via anticipatoria del giudizio di merito, un decreto giudiziale, che imponesse a Poste Italiane Spa di procedere immediatamente all’apertura del conto corrente bancario di base, in favore di parte ricorrente.

Il tribunale adito, dopo aver precisato che tale ricorso cautelare andava giuridicamente qualificato nell’azione civile contro la discriminazione per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi ex artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, lo riteneva pienamente fondato, per la duplice sussistenza del fumus boni iuris, nel senso della verosimile fondatezza del diritto evocato e del periculum in mora, consistente nel pericolo in caso di ritardata tutela dello stesso diritto.

Con riferimento al primo presupposto giuridico necessario alla concessione del provvedimento cautelare richiesto, il giudice romano evidenziava, in prima battuta, che l’art. 126 – noviesdecies del D. Lgs. n. 385 dello 01.09.1993 e ss. modd., c.d. Testo Unico Bancario, sancisce il diritto all’apertura del conto corrente di base a tutti colori che soggiornano regolarmente in uno Stato membro dell’Unione europea, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo politico / protezione internazionale.

In secondo luogo, si specificava che la circolare dell’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), datata 19.04.2019, conformandosi alla disposizione legislativa sopra riportata, chiarisce in maniera inequivocabile che anche la semplice ricevuta del permesso di soggiorno per i richiedenti asilo politico / protezione rappresenta: “documento idoneo per procedere all’apertura del rapporto … OMISSIS … nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un’amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente.”.

Per quanto riguarda, invece, il secondo requisito legale determinato dalle competenti norme del codice di rito civile, in materia cautelare, il tribunale della Capitale rilevava che parte ricorrente, in quanto impossibilitata ad aprire il conto – base, pur avendone pieno diritto per le ragioni sopra esposte, incorreva nel serio pericolo di un grave danno causato dal ritardo nello svolgimento della causa di merito, tesa ad accertare il proprio diritto soggettivo.

In concreto, la mancanza di un conto corrente in capo al richiedente asilo politico / protezione internazionale preclude allo stesso la possibilità di accedere al mercato del lavoro regolare, dal momento che l’art. 1, cc. 910 ss., della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto, a partire dal 1° luglio 2018, il divieto per il datore di lavoro di retribuire in contanti i lavoratori, compresi anche gli stessi richiedenti, come specificamente puntualizzato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 5293 del 05.06.2019.

Tale divieto, peraltro, è normativamente punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma minima di € 1.000,00 e massima di € 5.000,00.

In aggiunta a detto aspetto il decreto in commento sottolineava, altresì, come, senza un conto corrente, l’interessato non potesse nemmeno accedere ai contributi economici e di sostegno al reddito, erogati dalle amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali, con conseguente impoverimento del richiedente asilo politico / protezione internazionale, soprattutto nell’attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid 19.

L’accoglimento totale della domanda cautelare, in studio, viene pertanto giustificato dall’esigenza immediata di rimuovere e far cessare quanto prima la condotta discriminatoria denunciata, salvaguardando, nel contempo, la chance del ricorrente a vedere riconosciuta la sua istanza di protezione internazionale.

Avv. Federico Colangeli

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Federico Colangeli (cell. 0039.3334966282 – recapiti mail: federicocolangeli@yahoo.itavv.federicocolangeli@libero.it ) e all’Avv. Francesco Meiffret info@studiolegalemeiffret.it tel 0184532708

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