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VADEMECUM SULLA SANATORIA PER ...

VADEMECUM SULLA SANATORIA PER GLI IMMIGRATI Inclusa la sanatoria ex art. 103 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio)

VADEMECUM SULLA SANATORIA PER GLI IMMIGRATI

Inclusa la sanatoria ex art. 103 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio)

Nozione in sintesi.

Con il termine “sanatoria” si intende nel diritto dell’immigrazione quel provvedimento normativo a carattere generalizzato che consente di regolarizzare, a determinate condizioni, gli stranieri extracomunitari presenti clandestinamente o irregolarmente sul territorio italiano.

Questo strumento legislativo, impiegato per la prima volta nella metà degli anni ottanta del secolo scorso, è un elemento particolarmente caratterizzante delle politiche migratorie nazionali nell’ultimo trentennio.

Peraltro, dopo un impiego relativamente frequente di questo istituto, avvenuto nell’arco temporale ricompreso tra il 1986 e il 2002, con l’adozione di ben cinque provvedimenti di sanatoria in circa sedici anni, vi è stata, in seguito, una significativa riduzione delle successive sanatorie in numero di tre (2009, 2012 e 2020).

Brevi aspetti pratici.

Nell’anno corrente (2020) l’art. 103 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha fissato i principi generali della Sanatoria 2020.

Tale normativa generale è stata successivamente integrata dal Decreto 27.05.2020 del Ministero dell’Interno, concernente le modalità di presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro.

In sintesi gli aspetti di maggior rilievo:

Ambiti lavorativi interessati:

1) Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura a attività connesse;

2) Assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

3) Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Procedure previste:

A) Richiesta del datore di lavoro (italiano, comunitario o extracomunitario, munito di permesso per soggiornanti di lungo periodo UE);

B) Richiesta dello straniero.

Termini di presentazione della richiesta:

Dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

Enti destinatari della richiesta:

I) Nel caso di procedura attivata dal datore di lavoro

– INPS per i lavoratori italiani e comunitari;

– Sportello unico per l’Immigrazione per i lavoratori extracomunitari.

II) Nel caso di procedura attivata dallo straniero non comunitario

– Questura del luogo di residenza del richiedente.

Modalità di presentazione dell’istanza:

a) Istanze telematiche sul sito internet INPS e per il S.U.I. sull’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it;

b) Istanze cartacea da presentarsi al Questore tramite gli uffici – sportello del gestore esterno (Poste Italiane).

Finalità delle procedure:

i) L’istanza del datore mira a concludere un contratto di lavoro subordinato negli ambiti previsti dalla sanatoria con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari;

ii) L’istanza del lavoratore permette di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, in favore di quest’ultimo, della durata di sei mesi, con il quale potrà prestare lavoro subordinato nei settori di impiego previsti dalla sanatoria e che sarà successivamente convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Costi delle procedure:

> Il datore di lavoro che presenta istanza per concludere un nuovo contratto dovrà pagare un contributo forfettario di € 500,00 e una marca da bollo da € 16,00, oltre agli onorari da versare al professionista per l’inoltro telematico dell’istanza;

> Il datore di lavoro che presenta istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare dovrà pagare un contributo forfettario di € 500,00, una marca da bollo da € 16,00 e un successivo importo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento sono stabilite con decreto interministeriale, oltre agli onorari da versare al professionista per l’inoltro telematico dell’istanza;

> Il lavoratore che presenta istanza di permesso di soggiorno temporaneo (6 mesi) al Questore dovrà pagare un contributo forfettario di € 130,00 e una marca da bollo da € 16,00, oltre agli onorari da versare al professionista per l’inoltro telematico dell’istanza.

Oggetto delle istanze:

* L’istanza al S.U.I. contiene, a pena di ammissibilità della stessa:

a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;

d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall’art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

e) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all’art. 9 (€ 30.000,00 per agricoltura, € 20.000,00 per colf e badanti, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito e € 27.000,00 in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi);

f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e’ inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) durata del contratto di lavoro;

h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 8, comma 1;

i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.

° L’istanza alla Questura contiene, a pena di ammissibilità della stessa:

a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l’espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;

c) l’indicazione del codice fiscale;

d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività di lavoro nei settori di cui all’art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;

e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;

f) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di cui all’art. 8, comma 3;

g) una marca da bollo di euro 16,00.

Vademecum redatto dall’Avv. Federico Colangeli, in collaborazione con il Dott. Matteo Manconi, in data 17 giugno 2020.

Per ulteriori informazioni sulla sanatoria 2020 rivolgersi agli Avv.ti Francesco Meiffret (0184 532708 mail info@studiolegalemeiffret.it) e Federico Colangeli (cell. 0039.3334966282 – recapiti mail: federicocolangeli@yahoo.itavv.federicocolangeli@libero.it ).

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