VADEMECUM SULL’ASSEGNO UNICO
- 7 Aprile 2022
- Avv. Francesco Meiffret
- Legal Blog
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VADEMECUM SULL’ASSEGNO UNICO
Tabelle calcolo assegno unico
A far data dal 1 marzo 2022 è entrato in vigore il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico (Dlgs 230/2021). Esso viene erogato mensilmente a ciascun nucleo familiare con figli.
L’entità dell’assegno è parametrata alle condizioni economiche della famiglia richiedente sulla base dell’Isee.
Tale nuova forma di sussidio per le famiglie sostituisce i seguenti istituti:
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detrazioni fiscali per figli a carico fino al compimento di 21 anni (art.12 comma 1 lettera c TUIR);
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l’ulteriore detrazione fiscale di € 1200,00 sottoposta alla condizione che i genitori che presentano domanda abbiano almeno 4 figli a carico (art. 12,comma 1bis Tuir);
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assegno per il nucleo familiare ex DPR 797/1995 e art. 2 DL 69/1981
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premio alla nascita (art. 1 comma 353 della legge 223 del 2016);
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fondo di sostegno alla natalità stabilito dall’art 1 commi 348 e 349 legge 232 del 2016, finalizzato a favorire l’acceso al credito di famiglie con uno o più figli.
L’assegno unico non ingloba al suo interno, e quindi non abroga, la disciplina riguardante l’assegno per nuclei familiari senza figli stabilito dall’art.2 del D.L. 69/1998 e dall’art. 4 del D.P.R. n. 797/1955.
QUANDO VIENE EROGATO L’ASSEGNO
L’assegno viene erogato mensilmente per ciascun figlio:
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minore a carico dal settimo mese di gravidanza. E’ prevista una maggiorazione dell’importo per ogni figlio successivo al primo;
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maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età se sussiste una delle seguenti condizioni:A) frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; B) svolga un tirocinio o abbia un contratto di lavoro dal quale deriva un reddito lordo complessivo annuale inferiore a € 8000,00; C) sia registrato presso il centro per l’impiego per la ricerca di un lavoro; D) svolga il servizio civile universale;
Nel caso in cui il figlio sia disabile l’assegno viene erogato senza limiti di età.
REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Affinchè la domanda per l’assegno sia accolta è necessario che il richiedente, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il periodo in cui usufruisce del sussidio, possieda contestualmente i seguenti requisiti:
1) a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure b) essere un familiare di un cittadino italiano o di altro stato membro, oppure c) essere titolare del diritto di soggiorno, d) oppure usufruire del diritto di soggiorno permanente, oppure e) essere titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, oppure f) possedere un permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, oppure essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
2) effettuare il pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e aver eletto il domicilio con i figli a carico in Italia per l’ intera durata del periodo di fruizione del beneficio;
4) esser stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno viene erogato direttamente dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Esso viene versato mensilmente dall’Inps sull’iban indicato al momento della presentazione della domanda e decorre annualmente dal 1 marzo sino all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo.
L’entità dell’assegno è stato così determinata dal Legislatore:
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€ 175 per ogni figlio minore nel caso in cui i’Isee sia inferiore o pari ad € 15.000,00. Qualora l’Isee sia, invece, superiore all’importo di € 15.000,00 l’assegno si riduce progressivamente sino al raggiungimento di un Isee pari ad € 40.000,00 (in relazione all’entità della riduzione si veda la tabella 1 allegata al Dlgs 230/2021). Qualora l’Isee sia superiore ad € 40.000,00 viene comunque versato un importo pari ad € 50,00 mensili.
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nel caso di figli maggiorenni e sino al compimento del ventunesimo compleanno l’assegno si riduce ad € 85 mensili per un isee pari o inferiore ad € 15.000,00. Superata tale soglia l’assegno si riduce progressivamente sino ad € 25,00 mensili una volta superata la soglia Isee di € 40.000,00.
LE MAGGIORAZIONI DELL’ASSEGNO UNICO
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Figlio successivo al secondo. Per ciascun figlio successivo al secondo l’importo è aumentato ad € 85,00 mensili qualora l’Isee sia di un importo inferiore o pari ad € 15.000,00. Nel caso di un Isee superiore, l’importo viene gradualmente ridotto sino ad € 15,00 di aumento qualora l’Isee sia superiore ad € 40.000,00.
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Figli disabili. Ulteriori maggiorazioni sono stabilite nel caso di figli affetti da disabilità.Nel caso di figlio minore con disabilità e in relazione all’Isee, l’aumento mensile può raggiungere € 105 in caso di non autosufficienza del figlio, € 95 in caso di disabilità grave ed € 85 in caso di disabilità media. Quando il figlio disabile raggiunge la maggiore età e sino al ventunesimo anno di età la maggiorazione prevista è pari ad € 80. Successivamente al superamento del ventunesimo anno di età del figlio disabile, la maggiorazione è di € 85,00 con Isee pari o inferiore ad € 15.000,00. Superata tale soglia con l’Isee, l’aumento per il figlio disabile diminuisce in maniera proporzionale con l’aumento del reddito ISEE. Superato l’importo Isee di € 40.000,00 l’assegno mensile è sempre ede sculsivamente maggiorato di € 25,00.
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madri under 21: in tale caso è stabilita una maggiorazione di € 20,00 per ciascun figlio
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entrambi i genitori sono lavoratori: nel caso in cui entrambi i genitori dichiarino redditi da lavoro è dovuto un aumento per ciascun figlio di € 30,00 per ciascun figlio nel caso l’Isee sia inferiore o pari ad€ 15.000,00. Nel caso l’isee sia maggiore, l’aumento si riduce progressivamente sino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000,00.
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famiglie con 4 o più figli: è previsto un aumento secco di€ 100,00 dell’assegno unico
COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda di assegno unico deve essere presentata telematicamente all’Inps tramite spid o patronato.
La domanda deve contenere l’isee aggiornato. Inoltre chi richiede l’assegno deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il nucleo familiare,
In assenza dei genitori, la domanda può essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale, ad esempio il tutore. In quest’ultimo caso l’assegno viene riconosciuto nell’esclusivo interesse del minore.
La domanda riguarda il periodo decorrente dal 1 marzo sino al 28 febbraio dell’anno successivo. L’erogazione dell’assegno avviene a partire dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. Tuttavia se la domanda viene depositata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno viene riconosciuto con effetto retroattivo a partire dal 1 marzo del medesimo anno. Esso viene ripartito nella misura del 50% tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. I tempi di evasione della pratica da parte dell’Inps sono 60 giorni.
Nel caso di affidamento esclusivo, salvo diverso accordo tra le parti, l’assegno viene erogato al genitore affidatario.
Per un’ulteriore consulenza Avv. Francesco Meiffret mail info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com tel 339817724, 0184532708