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Cass. Civ. sez. lav., sent. 27 aprile 2023, n. 11174: il licenziamento per eccessiva morbilità è ammissibile solo nel caso di superamento del periodo di comporto

Cass. Civ. sez. lav., sent. 27 aprile 2023, n. 11174: il licenziamento per eccessiva morbilità è ammissibile solo nel caso di superamento del periodo di comporto

Cassazione sent 27 aprile 2023 n. 11174

MASSIMA

Il licenziamento per eccessiva morbilità è legittimo nel solo caso di superamento del periodo di comporto. Le assenze per problemi di salute non possono giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato sulla motivazione della scarsa utilità ai fini produttivi della prestazione resa dal lavoratore assentatosi ripetutamente per malattia

DESCRIZIONE DEL FATTO

La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione dopo che entrambi i gradi di merito avevano stabilito l’illegittimità del licenziamento del proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo giustificato dal fatto della non proficuità della prestazione lavorativa resa da quest’ultimo a causa delle numerose assenze per malattia.

In primo grado il Tribunale di Milano aveva riconosciuto l’illegittimità del licenziamento poiché non risultava superato il periodo di comporto1 e condannato la società datrice di lavora al pagamento di 15 mensilità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d’appello di Milano, pronunciatosi due volte per via di un primo ricorso in Cassazione del 2019 nel quale era stato accertato un vizio procedurale e di diritto con conseguente rinvio, aveva riconosciuto la nullità del licenziamento con obbligo di reintegrazione del lavoratore.

In entrambe le pronunce era stato accertato il mancato superamento del periodo di comporto. Sulla base del mancato superamento del periodo di comporto in entrambe le pronuncie, la Corte d’appelo richiamandosi alla sentenza Corte di cassazione, S.U., sentenza 22 maggio 2018 n. 12568 aveva disposto la reintegrazione del lavoratore2

Avverso la seconda sentenza ricorre in Cassazione la società datrice di lavoro.

LA QUESTIONE GIURIDICA

Le assenze per malattia che non superano il cd periodo di comporto possono essere utilizzate per giustificare un licenziamento sotto il profilo dello scarso rendimento e/o inutilizzabilità/scarsa proficuità della prestazione resa dal lavoratore?

LA DECISIONE RESA DALLA SUPREMA CORTE 

La società nel ricorso in Cassazione lamenta il fatto che in entrambi i gradi di giudizio non siano stati ammessi i mezzi istruttori volti a dimostrare le gravi criticità sotto il profilo organizzativo e produttivo che avevano provocato le assenze per malattia del lavoratore licenziato.

Sulla base di tale presupposto eccepisce che il licenziamento sia stato erroneamente qualificato come licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto. Invero il licenziamento era stato intimato a causa dell’inutilizzabilità della prestazione resa dal lavoratore dovuta dalle ripetute assenze, quindi un licenziamento di natura oggettiva dovuto a ragioni organizzative e produttive che in base all’art .41 della Costituzione sono insindacabili.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

La malattia del lavoratore può giustificare il licenziamento solo nel caso in cui si superi il periodo di comporto. L’art 2110 c.c. secondo comma è una norma imperativa che non può essere oggetto d’interpretazione. Il lavoratore malato, ricorda la Suprema Corte, ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo previsto dalla contrattazione collettiva, o in difetto dagli usi o secondo equità come stabilito dalla Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 22 maggio 2018.

La Suprema Corte precisa, inoltre, che il licenziamento per scarso rendimento implicitamente invocato dalla società datrice di lavoro non costituisce un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma soggettivo. Affinché, infatti, possa essere intimato un licenziamento per scarso rendimento occorre sul piano oggettivo dimostrare un rendimento inferiore alla media del dipendente e, sul piano soggettivo, provare che tale fatto – lo scarso rendimento– è a lui imputabile. L’assenza per malattia è, invece, un’ipotesi di scarsa produttività non imputabile al lavoratore.

CONCLUSIONI

Come già ribadito in altre pronunce (Cass Civ Sez Lav, sent. 07 dicembre 2018 n. 317563) le assenze per malattia possono giustificare il licenziamento solo nel caso di superamento del periodo di comporto. Il periodo di comporto mira a tutelare il diritto alla salute e alla conservazione del posto di lavoro durante il periodo di convalescenza. Tali diritti sono sovraordinati rispetto all’art. 41 Cost. che sancisce la libertà d’iniziativa economica privata.

Proprio per questo motivo, sino al superamento del periodo di comporto, le ragioni di salute e di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia prevalgono su quelle organizzative e produttive del datore. Quest’ultime hanno rilevanza e possono legittimamente giustificare un licenziamento una volta superato il periodo di comporto.

In altre parole il Legislatore, attraverso una norma imperativa, l’art 2110 comma secondo, ha effettuato un bilanciamento tra questi due diritti costituzionalmente garantiti prevedendo che il diritto alla salute ed alla conservazione del posto prevalga per un determinato periodo di tempo sulle esigenze produttive ed organizzative del datore. Ne consegue che quest’ultime non hanno rilevanza durante il periodo di comporto come, invece, erroneamente sostenuto da parte ricorrente che con una tesi alquanto suggestiva (la stessa Suprema Corte nella sentenza in commento usa tali termini) ha cercato di aggirare il precetto di cui all’art. 2110 II comma cc sulla base del presupposto che la malattia costituisse il mero fatto storico, ma che il licenziamento fosse basato sull’inutilizzabilità della prestazione.

1Per comporto si definisce il periodo massimo di tempo in cui il lavoratore, assente dal luogo di lavoro per infortunio o malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per maggiori informazioni si rimanda al commento il licenziamento per superamento del periodo di comporto http://studiolegalemeiffret.it/il-licenziamento-per-superamento-del-periodo-di-comporto/

2Con la sentenza richiamata le sezioni unite avevano risolto il contrasto di orientamenti all’interno della Suprema Corte affermando che il licenziamento per il perdurare delle assenze per malattia intimato prima del superamento del periodo massimo di comporto non è soltanto inefficace fino a tale momento, come ritenuto da una giurisprudenza minoritaria della sezione lavoro della Corte, ma radicalmente nullo, con conseguente reintegrazione del lavoratore, come affermato dalla maggior parte delle sentenze della medesima sezione

Per ulteriori informazioni sul tema rivolgersi all’Avv. Francesco Meiffret (info@studiolegalemeiffret.it, studiolegalemeiffret@gmail.com, cell 3398177244, tel 0184532708) 

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