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Cass. Sez. Lav. ord. 14 settembre 2020 n. 19062: richiesta ferie ed illiceità del licenziamento per superamento del periodo di comporto

Cassazione civile sez. lav. Ordinanza 14 sett. 2020 n. 19062

Cass. Sez. Lav. ord. 14 settembre 2020 n. 19062: richiesta ferie ed illiceità del licenziamento per superamento del periodo di comporto 

MASSIMA

E’ illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto qualora il lavoratore abbia richiesto di poter usufruire le ferie maturate e non godute in modo da sospendere il periodo di comporto. Nel suddetto caso il rifiuto di concedere le ferie da parte datoriale può essere giustificato solamente da comprovate ragioni organizzative.

Il CASO

Una lavoratrice veniva licenziata per giusta causa per assenze ingiustificate nonostante avesse richiesto di poter usufruire delle ferie maturate e non godute proprio al fine di evitare il superamento del periodo di comporto.

La lavoratrice aveva, all’epoca della richiesta maturato 20 giorni di ferie, ma il datore di lavoro aveva concesso un solo giorno di ferie di quelle maturate. Per questo motivo la lavoratrice aveva prodotto per i giorni successivi a quello di ferie concesso certificati attestanti lo stato di malattia.

Nonostante la documentazione tempestivamente fornita, la società datrice di lavoro contestava come assenze ingiustificate i giorni successivi a quello di ferie concesso provvedendo, al termine del procedimento disciplinare, ad intimare il licenziamento per giusta causa.

Sia il primo grado di giudizio che il secondo grado confermavano la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa.

Avverso la sentenza di II grado la lavoratrice presentava ricorso in Cassazione dolendosi del fatto che le assenze successive all’unico giorno di ferie concesso fossero giustificate dalla documentazione medica tempestivamente consegnata al datore di lavoro e, quindi, non si potessero considerare ingiustificate. Rilevava, inoltre, richiamandosi a precedenti della Suprema Corte che qualora la richiesta di ferie sia finalizzata ad evitare il superamento del periodo di comporto è illegittimo il rifiuto da parte del datore di lavoro se non supportato da comprovate ragioni organizzative.

LA SOLUZIONE PROPOSTA DALLA SUPREMA CORTE

La Corte accoglie il ricorso evidenziando come le assenze successive all’unico giorno di ferie concesso fossero giustificate da documentazione medica e quindi non sussiste la giusta causa di licenziamento per assenze ingiustificate in quanto la ricorrente era in malattia. Conferma inoltre che qualora la richiesta di ferie sia finalizzata a scongiurare il superamento del periodo di comporto, questa deve essere accolta a meno che il datore di lavoro dimostri comprovate ragioni organizzative a sostegno del rifiuto nel caso di specie tra l’altro non provate.

In sintesi con la presente ordinanza viene ribadito il principio in base al quale è superiore l’interesse alla preservazione del posto di lavoro del lavoratore che rischia di essere licenziato a causa del superamento del periodo di comporto rispetto al potere organizzativo del datore che si esplica anche nella decisione del collocamento delle ferie del lavoratore. Le ferie, quindi, se finalizzate al mutamento del titolo dell’assenza devono, nel caso di richiesta, essere concesse al lavoratore a meno che il datore di lavoro non dimostri comprovate ragioni organizzative che impediscano l’accoglimento della richiesta (cfr ex plurimis Cass. Civ. Sez. lav., ord. 17 aprile 2019, n. 10725; in senso conforme: Cass. Civ sez. lav., ord. 3 marzo 2009, n. 5078).

Per un’analisi dell’istituto del comporto si veda su questo sito http://studiolegalemeiffret.it/il-licenziamento-per-superamento-del-periodo-di-comporto/

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