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Cassazione civile sez. I 28.02.2020, n. 5605: la diversa natura ed i differenti presupposti tra l’assegno di divorzio e quello di separazione

Cassazione civile sez. I 28 febbraio 2020, n. 5605: la diversa natura ed i differenti presupposti tra l’assegno di divorzio e quello di separazione

Cass 28.02.2020 n. 5605

Con la presente ordinanza la Suprema Corte ribadisce la diversa natura ed i differenti presupposti tra assegno di separazione ed assegno divorzile.

Partendo dai presupposti, l’ordinanza precisa come nella separazione vengano meno o quantomeno siano notevolmente attenuati gli obblighi di natura morale quali fedeltà, convivenza e collaborazione, ma non quelli di natura economica.

Ciò comporta che il coniuge separato che si trovi in “stato di disagio economico” abbia diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Nella fase della separazione lo stato di disagio economico viene declinato nell’assenza di mezzi economici in grado di consentire al coniuge separato il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza del matrimonio.

Il diritto al mantenimento del medesimo tenore di vita deve essere parametrato anche in relazione alle capacità del soggetto obbligato al mantenimento come recita l’art. 156 c.c che stabilisce che l’entità dell’assegno “deve essere determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”.

Da quanto sinora descritto deriva che l’entità dell’assegno di mantenimento è sottoposto alla condizione che il soggetto obbligato sia in possesso di capacità economiche sufficienti affinché egli stesso e il coniuge separato beneficiario dell’assegno possano continuare a godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

L’ordinanza, aderendo al consolidato orientamento sviluppatosi a partire dalla Cass civ. n. 11504/2017, rileva che l’assegno di divorzio, invece, non ha lo scopo di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il cambio di orientamento deriva da una diversa interpretazione dell’espressione “mezzi adeguati” presente nell’art. 5 della legge sul divorzio.

Secondo l’orientamento predominante nelle giurisprudenza di legittimità sino al 2017, andavano valutati in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Le differenze, quindi, con l’assegno di separazione erano pressoché nulle.

Il secondo orientamento, iniziato per l’appunto con la sentenza della Cass. civ. n. 11504/2017, critica tale interpretazione poiché, nonostante il vincolo matrimoniale sia sciolto, continuerebbero a perdurarne gli effetti dal punto di vista patrimoniale.

In base a questa impostazione, l’assegno di divorzio avrebbe solamente natura assistenziale poiché ha lo scopo di assicurare al beneficiario esclusivamente quanto necessario per garantirgli un’esistenza autonoma e dignitosa. La determinazione dell’assegno di divorzio è, quindi, totalmente sganciata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La diversa interpretazione della locuzione “mezzi adeguati” presente nella legge di divorzio ha reso necessario un intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite la quale, con la nota sentenza 18287/2017, ha stabilito che l’assegno di divorzio ha una doppia natura, sia assistenziale, ma anche perequativo-compensativa pur precisando che in relazione a quest’ultima finalità non deve essere preso in considerazione il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

In relazione alla funzione perequativa compensativa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che l’assegno di divorzio debba essere riconosciuto in presenza dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicando altresì i criteri stabiliti dal comma 6 dell’art. 5 della legge di divorzio (condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio) i quali costituiscono i parametri per riconoscere e stabilire l’entità dell’assegno di divorzio.

Quest’ultimo non deve solo garantire quel minimo assistenziale in grado di permettere una vita dignitosa all’ex coniuge, ma deve costituire anche una sorta d’indennizzo al fatto che l’ex coniuge abbia rinunciato a prospettive di lavoro per il bene della famiglia o per permettere all’altro ex coniuge di perseguire i propri obbiettivi professionali.

Affinché sia riconosciuto l’assegno di divorzio occorre, quindi, che sussistano delle seguenti condizioni:

1) Il Giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi stabiliti dall’art. 5 legge sul divorzio, la presenza di una notevole differente capacità economica-reddituale dei coniugi. In tale ottica il Giudice deve prendere in considerazione qualsiasi utilità di carattere economica che i coniugi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026).

2) Una volta accertata l’esistenza di una rilevante differente capacità reddituale tra i due coniugi, il Giudice deve accertare che questa sia dovuta alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare”

3) In terzo luogo bisogna accertare che lo squilibrio economico patrimoniale tra i due ex coniugi sia stato causato dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali per far fronte alle esigenze famigliari e per agevolare il percorso professionale e lavorativo dell’altro coniuge, tenendo anche in considerazione il lavoro domestico svolto da uno dei coniugi.

4) Una volta esaminati questi punti dovrà essere presa in considerazione la durata del matrimonio poiché la funzione ristorativa compensativa deve essere parametrata agli effettivi apporti forniti dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune. Diversamente si permetterebbe la sopravvivenza della “concezione patrimonialista” e di “sistemazione definitiva” del matrimonio del matrimonio.

5) L’ultimo passaggio è la superabilità o meno di tale differenza economica che si esplica, oltre che nella durata del matrimonio, nell’età del richiedente l’assegno e nella sua capacità, in base ad un giudizio prognostico effettuato dal Giudice, di ricollocarsi nel mondo del lavoro in relazione alle capacità lavorative specifiche.

L’ordinanza qui commentata aderisce all’orientamento successivo all’intervento delle Sezioni Unite.

Il provvedimento esplicitamente si richiama alla Sezioni Unite laddove evidenzia che “Nella determinazione dell’assegno L. n. 898 del 1970, ex art. 5, quanto rileva è che, nella finalità perequativo-compensativa dallo stesso assolta secondo la più recente e qui condivisa, nella sua certa persuasività, giurisprudenza di questa Corte di legittimità, debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita”.

 

 

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